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Nota: - P.S.= Piano Strutturale; - P.R.= Piano Regolatore. - Versione Acrobat (PDF) - Versione Pocket Word (PSW) |
COMUNE DI GROTTERIA (RC) PIANO REGOLATORE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
ing. D. Cozzupoli |
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TITOLO I - NORME GENERALICAPITOLO I - Disposizioni generali -
Art. 1 - Applicazione del piano regolatore generale comunale -
Tutte le attività di
trasformazione urbanistica ed edilizia, nell'ambito del territorio comunale
sono soggette alle leggi vigenti, alla disciplina delle presenti norme di Piano
Regolatore Generale, ed alle disposizioni contenute nel Regolamento Edilizio e
negli altri regolamenti comunali.
Art. 2 - Finalità delle norme -
Le presenti norme vengono
utilizzate anche agli effetti della applicazione delle misure di salvaguardia
di cui alla legge 3/11/1952 n.1902 e successive integrazioni e modifiche.
Per ogni zona territoriale
omogenea vengono definiti indici e parametri di natura urbanistica ed edilizia.
Art. 3 - Deroghe -
Le deroghe ammesse sono
esclusivamente quelle previste dall'art. 41 quater della legge 17/8/1942 n.1150
e successive modifiche ed integrazioni, e potranno essere attivate facendo
ricorso alle procedure previste dalla legge.
Art. 4 - Elementi costitutivi dello strumento urbanistico -
Sono elementi costitutivi
del Piano Regolatore Generale, gli elaborati tecnici e grafici che di seguito
vengono elencati:
1 -
RELAZIONE GENERALE -
2 -
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE -
3 -
AZZONAMENTO - SCALA MINIMA DI
RAPPRESENTAZIONE: 1:5000 / 1:2000 -
Art. 5 - Contenuto delle norme tecniche di attuazione -
Le norme tecniche di
attuazione contengono:
1)
i
caratteri e le limitazioni di zona;
2)
i
vincoli relativi a particolari servitù;
3)
gli
elementi atti ad integrare il Regolamento Edilizio Comunale ai sensi dell'art.
33 L.U.
Art. 6 - Oneri -
Qualsiasi attività
comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale,
partecipa agli oneri ad essa relativi e la esecuzione delle opere è subordinata
a concessione o autorizzazione.
La possibilità concreta di
trasformazione edilizia del suolo e degli edifici è conferita dalla presenza o
dall'attuazione delle opere di urbanizzazione generale primaria e secondaria.
Nel caso di non esistenza
delle opere urbanizzative di cui sopra, i soggetti richiedenti possono
impegnarsi con apposito atto a realizzare a proprie spese e cura secondo le procedure
tecniche ed amministrative di legge.
CAPITOLO II - Terminologia urbanistica ed edilizia -Art. 7 - Definizione degli indici edilizi e dei rapporti regolanti l'edificazione -
Tutte le indicazioni
relative alle singole zone del P.R.G. vanno intese alla luce delle seguenti
definizioni:
St : superficie territoriale
E' la superficie totale di un ambito di intervento,
interessato unitamente da attività di natura pubblica e privata (lotti
residenziali, viabilità, aree verdi, parcheggi, servizi).
Sf:
superficie fondiaria
E' la porzione di superficie funzionale avente una
destinazione omogenea di zona per gli interventi edilizi abitativi o
produttivi, da attuare direttamente o previo intervento urbanistico.
Smi:
superficie minima di intervento
E' per ciascuna zona a destinazione omogenea, l'area
minima richiesta per un intervento di iniziativa pubblica, privata o mista da
attuare in modo unitario.
Ift: indice di fabbricabilità
territoriale
E' il rapporto in mc/mq tra il volume edilizio
ammesso e l'unità di superficie territoriale relativa ad una zona a
destinazione omogenea.
Iff:
Indice di fabbricabilità
fondiaria
E' il rapporto in mc/mq tra il volume edilizio e
l'area pertinente alle abitazioni, escluse le strade e le attrezzature sociali.
Dtp:
densità territoriale di
popolazione
E' il rapporto in abitanti/ha tra il numero degli
abitanti e l'area della zona di insediamento.
Sc:
Superficie coperta
E' la proiezione orizzontale sul lotto di tutti gli
edifici principali ed accessori, compresi i corpi e gli elementi a sbalzo
tamponati.
Su:
Superficie utile E' la somma delle superfici di pavimento di singoli vani dell'alloggio, esclusi i balconi, le terrazze, gli armadi a muro, i sottoscala di scale interne, le cantine, le soffitte non abitabili gli eventuali spazi comuni e le superfici comprese negli sguinci.
H:
Altezza degli edifici
Si misura sulla facciata più alta, a partire dalla
quota del terreno naturale (o da quella del terreno sistemato se più bassa)
sino all'estradosso del solaio di copertura del vano abitabile più alto; nel
caso delle mansarde, si considera all'altezza media della struttura di
copertura misurata all'estradosso.
Sulle vie e sui terreni in pendenza, l'altezza si
misura in corrispondenza del punto mediano della facciata; nel caso di facciate
composte da elementi di varia altezza si misura in corrispondenza del punto
mediano dell'elemento di maggiore altezza.
Nel caso di edifici contigui, si misura l'altezza di
ogni singolo edificio.
Nel caso di edificazione a gradoni, l'altezza va
considerata e verificata per ciascun corpo di fabbrica, rispetto alla quota del
gradone di sedime.
Hl: Altezza lorda dei piani
L'altezza dei vari piani di un edificio è
rappresentata dalla differenza delle quote dei rispettivi pavimenti. Ove vada
misurata rispetto a copertura non piana con inclinazione maggiore a 35 gradi,
si assumerà l'altezza media corrente tra il pavimento e l'estradosso della
copertura stessa.
Vl:
Volume lordo
E' la cubatura totale compresa tra la superficie
esterna delle mura, il livello del pavimento più basso e la parte esterna della
copertura.
Qualora il livello del suolo sia inferiore a quello
del pavimento più basso, il volume lordo deve essere misurato partendo dal
livello del suolo.
Qualora vi siano muri in comune con fabbricati
contigui il volume lordo si misura partendo dalla mediana di tali muri.
VC:
Volume costruibile
E' il volume complessivo che si può costruire
sull'area edificabile, calcolato in base alla densità ammessa, rispettando
tutti gli altri indici di edificazione.
Il volume costruibile comprende:
a)
la
parte fuori terra delle costruzioni esistenti o da realizzare sul lotto;
b)
la
parte interrata delle stesse, se destinata ad uffici o attività produttive;
c)
fabbricati
accessori, per la porzione fuori terra.
Sono esclusi dal volume costruibile i c.d. volumi
tecnici, cioè i volumi esterni alla copertura dell'edificio i quali a mente
della Circ. Min. LL.PP. 31/1/1973 n.2474 sono:
1)
i
volumi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso di quelle
parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di
parafulmine, di ventilazione) che non possono per esigenze tecniche di
funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dall'edificio
realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche;
2)
quelli
necessari a contenere serbatoi idrici, d'estracorsa degli ascensori, i vasi di
espansione dell'impianto di termosifone, le canne fumarie, quelle di
ventilazione, il vano scala al di sopra delle linee di gronda.
Non sono da considerarsi volumi tecnici, in nessun
caso, i bucatoi, gli stenditoi coperti ed i locali di sgombero et simila.
Sono inoltre esclusi dal calcolo del volume, i
volumi derivanti da superfici destinate a parcheggio, da quelle destinate a
porticati aperti da tutti i lati, di uso pubblico o condominiale.
D: Distacchi; Df: Distacchi dai confini; Dc: Distacchi dai fabbricati; Sono le minime distanze che l'edificio deve osservare da altri edifici o opere preesistenti ovvero dal confine.
La misura del distacco si effettua sulla retta
orizzontale che individua le distanze minime fra pareti e pareti o fra pareti e
sbalzi tamponanti.
Rc:
Rapporto di copertura
E' la porzione di lotto copribile dai fabbricati ed
esprime il rapporto numerico tra l'area coperta dai fabbricati e l'area
edificabile del lotto.
Vc:
Verde
condominiale
E' lo spazio libero dell'area di pertinenza del
fabbricato da adibire a soggiorno all'aperto e da attrezzare con verde
ornamentale.
CAPITOLO III - Modalità di intervento urbanistico ed edilizio -Art. 8 - Modi di intervento -
I modi di intervento sono i
seguenti:
A -
Intervento edilizio diretto - Consiste nell'edificazione su singoli lotti
o negli altri interventi consentiti sugli edifici esistenti, dietro rilascio
della concessione edilizia (onerosa, convenzionata o gratuita) o della
autorizzazione.
B -
Intervento urbanistico di coordinamento - Consiste in un progetto di sistemazione urbanistica esteso ad
una superficie minima di intervento, pari ad un appezzamento di terreno
circondato da strade o da zone a diversa destinazione di uso.
A -
Interventi urbanistici
preventivi
- Consistono nei
"piani particolareggiati di iniziativa pubblica" (P.P.), nei
"piani esecutivi di iniziativa privata" (P.L. piani di
lottizzazione), redatti secondo le procedure previste dalla legislazione
urbanistica e riferiti ad "unità urbanistiche" individuate negli
elaborati di piano o dalle norme, e corrispondenti alla superficie minima di
intervento. Consistono, inoltre, nei
"piani di recupero" (Pdr) e nei "piani delle aree destinate agli
insediamenti produttivi" (Pip).
B -
Interventi di manutenzione
ordinaria
- Interventi
che consistono nelle opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle
finiture degli edifici e a quelle necessarie ad integrare o mantenere in
efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Tra gli altri sono interventi di
manutenzione ordinaria:
a -
pulitura
esterna, ripresa parziale di intonaci senza alterazioni di materiale o delle
tinte esistenti;
b -
pulitura,
riparazione, sostituzione o tinteggiatura degli infissi esterni, senza
alterazione dei tipi di materiali esistenti o delle tinte o delle tecnologie,
ovvero utilizzando i tipi di materiali e di tecnologie che verranno indicate
con apposito regolamento-ordinanza del Sindaco;
c -
rifacimento
parziale di rivestimenti esterni, senza modificazione dei tipi di materiale
esistenti o delle tinte o delle tecnologie;
d -
riparazione
e ammodernamento di impianti tecnici che non comportino la costruzione o la
destinazione ex-novo di locali per servizi igienici e tecnologici;
e -
tinteggiatura,
pittura e rifacimento degli intonaci interni;
f -
riparazione
di infissi interni, grondaie e canne fumarie;
g -
riparazione
di pavimenti interni;
h -
sostituzione
di pavimenti interni;
i -
sostituzione
di serramenti;
Si intendono altresì
compresi nel concetto di manutenzione ordinaria:
l -
rappezzi
e ancoraggi di parti pericolanti delle facciate;
m -riparazione e sostituzione di intonaci e
tinteggiature interne, sostituzioni di rivestimenti interni;
n -
sostituzioni
di infissi e serramenti interni;
o -
sostituzioni
ed integrazioni di apparecchi sanitari;
p -
riparazioni,
sostituzioni e integrazioni di impianti idraulici, igienico-sanitari e relative
tubazioni, di impianti elettrici, di riscaldamento e ventilazione, di fornitura
gas, nonché delle canne fumarie e relative opere murarie.
Per tutti gli interventi di
manutenzione ordinaria non occorre ai sensi dell'art. 9 lettera c) della legge
28/1/1977 n.10, la concessione.
Restano ferme le eventuali
disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1 giugno 1939 n.1089, 29
giugno 1939 n.1497 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla L.
431/85.
E -
Interventi di manutenzione straordinaria - Interventi che consistono nelle opere e nelle modifiche necessarie
per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per
realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che
non alterino i volumi e le superfici utili delle singole unità immobiliari
(alloggi, unità produttive commerciali, ecc.) e non comportino modifiche alla
destinazione d'uso. Si configurano inoltre come opere di manutenzione
straordinaria i seguenti interventi: a
- consolidamenti statici parziali e totali tendenti ad adeguare le strutture
alla vigente normativa di costruzioni
in zona sismica;
b - rifacimenti o
sostituzioni delle coperture;
c - sostituzioni di elementi
architettonici (inferriate, balconi, cornici, zoccolature, gradini, ecc.);
d - costruzione ed
ampliamento di centrali termiche e tecnologiche e relative canne fumarie;
e - costruzioni di impianti
tecnologici che sfruttano energie alternative. Le opere di manutenzione straordinaria sono assoggettate ad asseverazione e denunzia di attività secondo le disposizioni di legge attualmente vigenti.
F -
Opere interne - Conformemente a quanto prescritto
dall'art.26 della legge n. 47/1985, non sono soggette a concessione né ad
autorizzazione le opere interne alle costruzioni che non siano in contrasto con
gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi
vigenti, non comportino modifiche della sagoma né aumento delle superfici utili
e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso
delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio
alla statica dell'immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle
zone indicate alla lettera A dell'art. 2 del D.M. 2/4/1968, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, rispettino le originali
caratteristiche costruttive. Contestualmente all'inizio dei lavori, il
proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al Sindaco, una relazione,
a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le
opere da compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme
igienico-sanitarie vigenti. Nel caso di immobili vincolati ai sensi delle
leggi: 1 giugno 1939 n.1039 e 29 giugno 1939 n.1497 e successive modificazioni
ed integrazioni, è obbligatorio richiedere con presentazione di progetto, l'autorizzazione
sindacale ad eseguire i lavori. La realizzazione delle opere interne è soggetta
ad asseverazione e a denunzia di inizio di attività secondo le disposizioni di
legge attualmente vigenti. Art. 9 - Utilizzazione degli indici edilizi -
Gli indici edilizi possono
essere utilizzati, una ed una sola volta, ad eccezione delle ricostruzioni,
indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà.
Quando l'area di intervento
è costituita da più proprietà la concessione a lottizzare o quella a costruire
sono subordinate alla stipula - tra i proprietari interessati - di una
convenzione da trascrivere alla conservatoria dei registri immobiliari.
Art. 10 - Indicazioni utilizzative -
La destinazione di uso dei
suoli e degli edifici, deve essere sempre indicata sia nei piani di intervento
preventivo, sia nei progetti di utilizzazione diretta e deve rispettare le
indicazioni e le prescrizioni dello strumento urbanistico.
Ogni mutamento di
destinazione di uso degli immobili deve essere autorizzato dall'Amministrazione
Comunale.
Non potranno essere
rilasciate licenze di uso o di abitabilità per destinazioni diverse da quella
prevista dalla concessione.
TITOLO II - DESTINAZIONI D’USOCAPITOLO IV - Destinazioni d’usoArt. 11 - Destinazioni di uso del territorio
Le destinazioni di uso del
territorio sono di tre specie:
- DESTINAZIONI DI USO PRESCRITTO - che hanno
carattere di inderogabilità;
- DESTINAZIONI DI USO AMMESSE - che hanno carattere
di possibilità;
- DESTINAZIONI DI USO INDICATIVE - che hanno
carattere di indicazione di larga massima per previsioni future e suscettibili
di ulteriori precisazioni.
Hanno carattere di
operatività immediata solo le aree ed i sistemi con DESTINAZIONE DI USO DI TIPO
PRESCRITTO.
Art. 12 - Aree soggette a destinazioni di uso "indicativo" ed aree di riserva
Le aree soggette a
destinazione d'uso "ammesso", "indicativo" e le aree di
"riserva" non potranno ricevere trasformazioni dell'uso attuale fino
a quando non verrà deliberato il loro passaggio ad una destinazione di uso
"prescritta". Ciò dovrà avvenire sulla base di apposito atto
deliberativo da parte del Consiglio Comunale.
Il passaggio da destinazione
di uso "indicativa" a destinazione di uso "prescritta" può
avvenire solo quando si siano determinate situazioni tali che consentano di
precisare le previsioni di larga massima contenute nelle destinazioni
"indicative" e di delimitare esattamente i contorni della zona. E' il
Consiglio Comunale ad avere la piena facoltà di procedere alla deliberazione del
passaggio da una destinazione di uso ad un'altra di specie differente.
E' ancora facoltà del
Consiglio Comunale deliberare la utilizzazione della zona di
"riserva" quando si prevede, con un anticipo almeno di due anni, che
la disponibilità di aree nelle vicine zone ad identica destinazione di uso stia
per esaurirsi.
TITOLO III - DECORO ED ARREDO DELL'AMBIENTE URBANOCAPITOLO V - Decoro ed arredo dell'ambiente urbanoArt. 13 - Decoro dell'ambiente urbano
I proprietari degli edifici
esistenti e delle relative superfici di pertinenza devono obbligatoriamente
mantenerli nelle condizioni di decoro richiesti dall'ambiente urbano.
E' facoltà del Sindaco
ordinare tutte le opere necessarie alla finalità di mantenimento del decoro a
cura e spese dei proprietari.
Art. 14 - Tutela del verde urbano
Le alberature esistenti in
ambito urbano debbono essere rigorosamente conservate.
Sarà il Sindaco a dover
preventivamente autorizzare qualsiasi tipo di riassetto, di riconversione
vegetale, o di abbattimento delle zone alberate.
Tutti i progetti per
concessione ad edificare dovranno indicare su apposita planimetria tutti gli
elementi vegetali rilevati puntualmente e dovranno essere corredati con una
documentazione fotografica.
La superficie di sedime dei
fabbricati dovrà essere organizzata in
modo da rispettare il verde esistente, in caso di abbattimento dovranno essere
indicate le modalità di ripristino e le specie vegetali sostitutive delle
originali. Tutti i progetti per concessione dovranno avere allegato il progetto
della sistemazione esterna di tutta l'area con l'indicazione delle zone
alberate, delle tipologie, delle alberature, delle zone a prato e delle zone
pavimentate, nonché delle recinzioni.
Per le zone pubbliche e per
le zone di interesse generale il verde ornamentale sarà definito attraverso
progetti dettagliati di sistemazione.
Art. 15 - Segnaletica ed arredo urbano
La sistemazione di vie e
piazze, nonché la definizione e la ubicazione di elementi di segnaletica e di
arredo urbano dovranno essere organizzati attraverso progetti specifici di
intervento i quali saranno allegati ai
progetti di utilizzazione edilizia.
Tali progetti dovranno
interessare le zone già edificate e quelle di nuova edificazione.
TITOLO IV - NORME GENERALI DI TUTELA AMBIENTALECAPITOLO VI - Norme di tutela ambientale - Contenuti e campi di applicazione - Norme generali di indirizzoArt. 16 - Tutela generale dell'ambiente
Il Comune, di intesa con gli
altri organi competenti a livello sovracomunale, regionale e statale,
attraverso adeguate misure di salvaguardia, tutela le condizioni ambientali ed
i valori culturali del territorio, curandone lo sviluppo, l'utilizzazione
sociale e la valorizzazione delle risorse.
Qualsiasi intervento di trasformazione
urbanistica ed edilizia è assoggettato alle misure di salvaguardia predisposte.
Art. 17 - Tutela dei corsi d'acqua
Nelle zone esterne al
perimetro dei centri edificati, qualsiasi costruzione è vietata lungo il corso
dei torrenti per una profondità di 50 m dal confine esterno dell'area golenale
o alluvionale. Per l'intervallo da 60 a 150 m dal confine esterno dell'area
golenale, sono ammessi insediamenti residenziali, a bassa densità, con un
indice di addensamento di abitanti, non superiore a 50 AB/HA; per l'intervallo
da 150 a 300 m, dal confine esterno dell'area golenale, sono ammessi
insediamenti residenziali, con un indice di addensamento di abitanti, non
superiore a 100 AB/HA; nella fascia dei 60 m dal confine esterno dell'area
golenale, sono consentiti lavori di piantumazione vegetale, integrazione
vegetazionale, nonché passaggi pedonali e viabilità secondaria ed adeguatamente
integrata alle caratteristiche di paesaggio.
Nel caso di disposizioni
legislative di tipo regionale o nazionale che imponessero maggiori distanze ed
un regime vincolistico più rigoroso, queste vanno intese immediatamente
esecutive.
Per le abitazioni esistenti
entro le fasce di rispetto sono ammesse soltanto opere di manutenzione
ordinaria e straordinaria, ristrutturazione e consolidamento.
Nel caso di disposizioni
legislative e normative nazionali o regionali che nel futuro impongano vincoli
e criteri di tutela diversi, questi si intendono immediatamente operativi. Sono
vigenti le norme in materia dettate dalla L. 431/1985.
Art. 18 - Tutela dell'ambiente boschivo e forestale
I sistemi boschivi, le aree
a prato e pascolo e le aree di vegetazione spontanea assolvono a funzioni di
difesa idrogeologica, di rigenerazione e rinnovo del patrimonio forestale, di
mantenimento della biocenosi e di equilibrio dello stato microclimatico; per
tali ragioni le suddette aree vengono tutelate sia sotto il profilo ambientale,
sia sotto quello ecologico.
Al fine della tutela vengono
imposte le seguenti prescrizioni:
1)
è
vietato procedere a movimenti di terra, scavi, riporti, alterazioni del manto
vegetazionale ed erboso, e ad abbattimento di alberature, salvo che per le
attività produttive regolamentate dalle competenti autorità, o a lavori di
diradamento effettuate e/o regolamentate dalle competenti autorità forestali;
2)
è
vietata l'apertura di strade carrabili, ad esclusione di quelle con funzione di
servizio alla manutenzione del bosco ed all'esercizio delle attività
produttive;
3)
è
vietato immettere nelle aree sopra descritte acque di scarico non depurate
totalmente;
4)
qualsiasi
costruzione che non sia strettamente funzionale alla conduzione del bosco o
delle aree immediatamente circostanti non potrà essere autorizzata né
all'interno delle aree boscate né all'interno di una fascia di almeno 50 m
lungo il perimetro;
5)
la
posa di cavi aerei di telecomunicazione o di distribuzione di energia elettrica
è vietata all'interno delle zone boscate; essa può essere consentita
eccezionalmente solo qualora non esista alcuna alternativa all'esterno delle
aree boscate. Per la realizzazione delle reti suddette, quando non esiste
alternativa di posizionamento, va applicato il criterio di minimo danno
ambientale, e gli allineamenti e le modalità di ubicazione, dovranno tener
conto di strade esistenti, sentieri, spartifuoco ed altre tracce preesistenti;
6)
le
aree boscate danneggiate da incendi non mutano la loro destinazione d'uso e per
esse è di conseguenza vietata qualsiasi trasformazione; è vietato in assoluto
compiere opere di qualsiasi genere, al di fuori del rimboschimento, del
ripristino vegetazionale e dell'eventuale recinzione.
Art. 19 - Tutela dell'ambiente agricolo e del verde
Qualsiasi trasformazione
dell'ambiente agricolo deve avvenire attraverso concessioni e/o autorizzazioni
di ristrutturazione agricola che colleghino le trasformazioni dell'ambiente
alla ristrutturazione della produzione agricola.
E' vietato in assenza dei
predetti atti concessori o autorizzativi, procedere a movimenti di terreno, a
lavori di terrazzamento o di demolizione o di alterazione dei corsi d'acqua di
irrigazione e canalette di scolo, ad abbattimento di alberature e di macchie
vegetali, fatta eccezione per le coltivazioni.
E' assolutamente vietato
l'abbattimento di alberature ed essenze arbustive lungo i cigli dei corsi
d'acqua e delle strade.
La manutenzione sia
ordinaria che straordinaria delle aree verdi compete obbligatoriamente ai
proprietari delle aree e degli appezzamenti; così pure agli stessi compete la
sostituzione degli elementi abbattuti da eventi naturali, o decedenti per
vetustà, nonché la cura di esemplari ammalati.
Art. 20 - Difesa e prevenzione dai fenomeni d'inquinamento idrico
A corredo del progetto e
della domanda di concessione e/o autorizzazione di trasformazione urbanistica
ed edilizia debbono essere esposte:
a)
le
indicazioni quantitative e qualitative degli scarichi liquidi prodotti dal
fabbricato o dal complesso edilizio, di cui viene richiesta la concessione o
l'autorizzazione a costruire e/o trasformare urbanisticamente, con la
dichiarazione dei valori medi, delle punte massime e, qualora ciò possa essere
significativo, dei periodi di effettuazione degli scarichi;
b)
indicazione
progettuale dei sistemi di depurazione, - ove ciò sia puntualmente richiesto
dal Piano Regolatore Generale Comunale - delle modalità di trattamento e delle
caratteristiche richieste alle acque trattate;
c)
tutte
le indicazioni di cui ai precedenti punti a) e b), dovranno essere conformi
alle disposizioni della legge n. 319 del 31/09/1976, alle successive
modificazioni ed integrazioni della stessa legge ed alle normative e
disposizioni regionali emanate per la materia suddetta.
L'immissione diretta degli
scarichi nella rete fognante è consentita solo per i fabbricati ed i complessi
di tipo esclusivamente residenziali e/o con utilizzazioni che non comportano
produzione di materiali residui inquinanti; l'immissione diretta degli scarichi
nella rete fognante è comunque ammessa purché la quantità degli scarichi
immessa ed il tasso di materie inquinanti siano contenuti all'interno della
soglia di sicurezza stabilita per legge e che, in particolare, le quantità
siano compatibili con le portate del sistema fognante e con la capacità
funzionale complessiva del sistema urbano di depurazione.
Ai fini dell'ispezione e
dell'eventuale prelievo di verifica, al termine dell'impianto fognante interno
all'area oggetto della richiesta, deve essere predisposto un idoneo pozzetto di
ispezione.
Nelle autorizzazioni
rilasciate debbono essere indicati i principali dati tecnici relativi alle
quantità ed alle qualità degli scarichi liquidi; qualsiasi variazione sia
quantitativa che qualitativa dovrà essere oggetto di ulteriore autorizzazione.
Tutti gli oneri relativi
alle opere di cui ai precedenti punti, sono a carico del richiedente, comprese
le quote eventualmente necessarie per l'adeguamento della rete e degli impianti
di depurazione, fermi restando oneri e diritti di allaccio e di uso.
Gli scarichi terminali degli
impianti di depurazione debbono avere caratteristiche igieniche di massima
sicurezza, ed utilizzare modalità di immissione nei torrenti e/o nelle acque
marine o lacustri, tali da garantire la tollerabilità o l'assorbimento di
effetti inquinanti minori.
Ove possibile, sono da
privilegiare impianti di depurazione che permettono il riutilizzo delle acque
trattate ai fini irrigui.
Art. 21 - Difesa e prevenzione dai fenomeni di inquinamento atmosferico
Nel caso di realizzazione di
manufatti che comportino attività tali da produrre potenzialmente effetti di
inquinamento atmosferico, la richiesta di concessione e/o autorizzazione deve
contenere:
–
le
indicazioni quantitative e qualitative dei prodotti inquinanti;
–
le
indicazioni progettuali dei sistemi di depurazione, comprese le modalità di
eliminazione delle acque di lavaggio e del materiale residuo di filtro.
Tutti gli oneri, compresi
gli oneri aggiuntivi di pretrattamento ed immissione nella rete fognante e
negli impianti di depurazione delle acque di lavaggio, sono a totale carico del
richiedente.
Nelle autorizzazioni
rilasciate debbono essere menzionati i principali dati tecnici, le
caratteristiche quantitative ed i requisiti qualitativi. Art. 22 - Discariche
L'Amministrazione Comunale
predispone in conformità alle
indicazioni localizzative regionali una o più aree su cui autorizzare
l'esercizio di discarica. Nelle pubbliche discariche è vietato scaricare
rifiuti solidi che rientrano in quelle categorie di materiali obbligatoriamente
raccolte dal servizio di nettezza urbana.
L'area delle pubbliche
discariche può essere comunale o privata. La decisione di apertura di una
discarica deve essere supportata da analisi specialistiche di natura geologica
ed idrogeologica, nonché da tutte le elaborazioni tecniche e progettuali
indicate dalle leggi e dalle normative vigenti in materia. Il piano di scarico
deve essere comprensivo di tutto il materiale documentativo, nonché di uno
studio finalizzato alla misurazione e valutazione dell'impatto ambientale e
paesistico, nonché l'indicazione dei rimedi finalizzati a minimizzare gli
effetti negativi.
L'area delle pubbliche
discariche deve essere adeguatamente recintata e distinta da cartelli in numero
e posizioni tali da rendere chiara la segnalazione.
Tra i documenti e gli atti
tecnici allegati al piano di scarico, deve essere contenuto il progetto
specifico di sistemazione finale del terreno, finalizzato alla ricomposizione
fisica e paesistica della zona occupata dalla discarica stessa; il progetto di
sistemazione finale del terreno, deve rispettare le prescrizioni di un progetto
di restauro del paesaggio completo delle indicazioni di messa in pristino di
humus vegetale, di cotica erbosa, di piantumazione vegetale e di quanto altro
occorrente per garantire una accelerata ricostruzione geologica e pedologica,
attraverso l'utilizzazione di essenze arboree, arbustive e floreali locali.
Art. 23 - Sottosuolo, cave
L'utilizzazione del
sottosuolo per serbatoi, vasche di raccolta delle acque, impianti tecnici,
canalizzazioni, cantine, ripostigli, garage o servizi tecnici, è subordinata a
semplice autorizzazione sindacale. I volumi relativi a tali tipi di
utilizzazione non rientrano nel computo delle volumetrie derivanti dalla
applicazione degli indici urbanistici ed edilizi prescritti per le varie zone
dalle norme tecniche di attuazione.
L'apertura di cave per
l'estrazione di qualsiasi materiale o la continuazione di esercizio oltre un
anno di adozione del Piano Regolatore Generale Comunale per quelle già in corso
di sfruttamento è assoggettata alle indicazioni del PRG, ed alle disposizioni
in materia dettate dalle vigenti leggi nazionali e regionali.
Le cave già utilizzate vanno
soggette ad attività di ripristino.
Il Concessionario è
obbligato:
–
a
rimuovere con tecniche adatte il substrato pedologico originario, ed a conservarlo stipato in strati successivi per
riposizionarlo progressivamente sulle zone di cava dismesse;
–
a
ripristinare il manto vegetazionale, con piantumazione e messa a dimora di
essenze arboree, arbustive, opportunamente dislocate sui terreni rimodellati.
Titolo V - NORME SPECIFICHECapitolo VII - Norme specificheArt. 24 - Infrastrutture
Le infrastrutture si
distinguono in:
A - INFRASTRUTTURE PER L'ACCESSIBILITA';
B - INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE;
C - INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO ALLA PROMOZIONE
ECONOMICA.
Art. 25 - Infrastrutture per l'accessibilità (viabilità)
Le aree destinate alla
viabilità comprendono:
1 -
strade, nodi stradali e piazze;
2 -
zone di sosta e parcheggio;
3 -
fasce di rispetto;
4 -
sistemi eliportuali.
Per le aree di cui ai punti
1) e 2) è imposto il vincolo di inedificabilità assoluta. Il Comune, adottando
criteri tecnici stabiliti da una normativa particolare, può procedere al
rilascio di concessioni specifiche lungo le fasce di rispetto per
l'installazione di chioschi di distribuzione di benzina e servizio alle strade
medesime, facendo obbligatoriamente ricorso all'istituto della concessione di
utilizzazione a tempo determinato e della edificazione in precario; resta
inoltre l'obbligo di conservazione e rispetto del verde esistente. L'eventuale
integrazione di fasce di verde ornamentale atto a protezione e schermo visuale
delle fasce medesime, dovrà essere concordata con i proprietari delle aree
interessate dalle fasce di rispetto.
L'indicazione grafica delle
strade, dei nodi stradali e dei parcheggi, ha valore obbligatorio per ciò che
riguarda il tracciato di massima; riveste però valore indicativo per ciò che
riguarda le soluzioni tecniche ed i particolari di dettaglio i quali verranno
precisati all'atto di redazione del progetto esecutivo dell'opera.
Art. 26 - Classificazione delle strade
Le strade esistenti e di
progetto che formano il sistema viario interessante il territorio comunale,
vengono così classificate: sulla base di quanto disposto dal Nuovo Codice della
Strada e relativi Regolamenti di Esecuzione.
Art. 27 - Spazi pubblici per parcheggio
Le zone di sosta e
parcheggio comprendono le superfici destinate esclusivamente a parcheggio,
nonché i parcheggi in costruito e relativi fabbricati di pertinenza.
Relativamente ai diversi
tipi d'insediamento e alle diverse forme di utenza gli spazi pubblici per il
parcheggio vengono distinti in:
A - PARCHEGGI A SERVIZIO DELLE RESIDENZE, i quali a
loro volta, possono configurarsi in:
–
aree
di parcheggio in sede propria o in sede stradale;
–
autoparcheggi
in struttura in elevazione o sottosuolo.
B - PARCHEGGI A SERVIZIO DELLE ZONE A CARATTERE
PRODUTTIVO E TERZIARIO, a loro volta distinti in:
–
parcheggi
al servizio di aree commerciali, direzionali, industriali;
–
parcheggi
al servizio di impianti ed attrezzature pubbliche, culturali, ricreative e di
pubblico spettacolo.
La progettazione esecutiva e
la realizzazione degli spazi e/o dei manufatti di sosta e parcheggio dovranno
rispettare le prescrizioni dettate dal Nuovo Codice della Strada e dal
Regolamento di Esecuzione dello stesso, nonché dalle Norme e Leggi attualmente
vigenti in materia.
Art. 28 - Infrastrutture tecnologiche
Le infrastrutture di livello
tecnologico riguardano il sistema delle reti di utenza per gli insediamenti e
comprendono:
A -
RETI ED IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE (fornitura acqua,
fornitura energia elettrica, fornitura gas, fornitura calore con impianto
centralizzato a livello di unità di insediamento);
B -
RETI ED IMPIANTO DI SCARICO (scarico liquami,
scarico rifiuti solidi, scarico fumi);
C -
RETI ED IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE E SPECIALI
(reti telefoniche, reti di convogliamento e distribuzione di materiale postale,
reti telegrafiche, reti radiotrasmittenti e teletrasmettenti, cabine e punti
telefonici, reti semaforiche, orologi pubblici, reti di segnalazione in
genere).
L'approvazione dei progetti
relativi a tali categorie di opere, dovrà essere definita secondo le procedure
dettate dalle normative vigenti.
Art. 29 - Zone d'acqua
Sono costituite dalle aree
occupate dai corsi e specchi d'acqua e dalle aree demaniali e private ubicate
lateralmente.
Art. 30 - Zone a vincolo speciale
Costituiscono zone a vincolo
speciale:
A -
le zone di ampliamento di cimiteri e relative aree
di rispetto;
B -
le zone per pubblica discarica (che saranno definite
per ubicazione e dimensione dal Comune);
C -
le zone soggette a rimboschimento;
D -
le zone assoggettate a vincolo idrogeologico;
E -
le zone assoggettate a vincolo archeologico;
F -
fasce di rispetto degli elettrodotti.
All'interno delle predette
fasce ed aree si fa obbligo delle seguenti precisazioni:
–
per
le aree ricadenti nelle zone di cui ai punti A, B, E, F, è vietato qualsiasi
tipo di edificazione;
–
per
le altre zone elencate, la concessione alla trasformazione urbanistica ed
edilizia è subordinata al rilascio di nulla osta da parte delle competenti
autorità.
Art. 31 - Perimetrazione del territorio comunale ai fini della legge 5 agosto 1978n. 457. Perimetrazione di aree. Progetto.
Ai fini dell'applicazione
della legge n. 457 del 5 agosto 1978, viene perimetrato l'intero territorio
comunale. All'interno delle singole zone saranno, con atto amministrativo
specifico, definiti i perimetri all'interno dei quali verranno precisati i
procedimenti di recupero edilizio ed elaborati i "piani di recupero"
previsti dalla sopradescritta legge.
Sono individuate nel PRG,
con apposito perimetro eventuali zone particolari denominate
"Aree-Progetto", configuranti ambiti destinati alle trasformazioni
urbanistiche più rilevanti sia per ciò che concerne le nuove costruzioni che il
riuso ed il recupero di parti del territorio male utilizzate, dismesse o in
situazione critica per degrado o abbandono.
Dette aree, definite nel
PRG, dovranno essere assoggettate a procedure attuative ed esecutive di
dettaglio, ed avranno valore di Piano Particolareggiato.
All'interno delle
Aree-Progetto, e sulla base di dichiarati motivi e criteri, finalizzati ad una
ottimizzazione dell'interesse pubblico e/o collettivo, potranno essere
applicati indici e prescrizioni di natura urbanistica ed edilizia, diversi da
quelli interessanti la zona territoriale omogenea. La perimetrazione delle
Aree-Progetto dovrà avvenire con apposito atto amministrativo, in analogia a
quanto prescritto per le aree da assoggettare a recupero dalla L. 457/1978.
TITOLO VI - ZONE TERRITORIALI OMOGENEECAPITOLO VIII - ZONE TERRITORIALI OMOGENEEArt. 32 - Zona territoriale omogenea di tipo A - (Grotteria Centro) – Prescritta-
P.P. del Centro Storico
Destinazione di base: residenza normale,
residenza turistica;
Utilizzazioni ammesse: servizi di tipo
amministrativo, culturale, direzionale; attività commerciali, artigianali e
piccolo-industriali non moleste o nocive, residenza di riposo per anziani.
INTERVENTI CONSENTITI:
A)
RESTAURO
CONSERVATIVO;
B)
EDIFICAZIONE
IN LOTTI LIBERI.
Per l’applicazione degli indici di densità edilizia
di edificazione ed altri parametri di natura urbanistica ed edilizia viene
fatto riferimento alle prescrizioni dettate dal D.M. 2/4/1968 n.1444.
STRUMENTI DI ESECUTIVITA’ DIRETTA
1 -
Concessione edilizia
2 -
Autorizzazione edilizia
3 -
Denuncia di attività
STRUMENTI DI ESECUTIVITA’ DI TIPO PREVENTIVO
-
PIANO
PARTICOLAREGGIATO
-
PIANI
ZONALI DI RECUPERO E DI RECUPERO INTEGRATO
-
PIANI
ZONALI DI RECUPERO URBANISTICO DEGLI INSEDIAMENTI ABUSIVI La zona territoriale omogenea di tipo A, sarà normata in dettaglio da un PIANO PARTICOLAREGGIATO. In attesa dello stesso sono ammessi esclusivamente interventi di restauro conservativo e manutenzione edilizia sia ordinaria che straordinaria.
Art. 33 - Zona territoriale omogenea di tipo B – Prescritta – Schema di riordino urbanizzativo
E’ costituita dalle zone già
edificate prive di carattere storico ed artistico ed ambientale, dalle zone che
presentano carattere di completamento e dalle zone interessate da piccoli
nuclei o sistemi rurali.
Destinazione di base: residenza normale,
residenza turistica, piccoli alberghi, pensioni;
Utilizzazioni ammesse: servizi di tipo
amministrativo, culturale, urbano, turistico, direzionale; attività
commerciali, artigianali e piccolo-industriali non moleste o nocive.
INTERVENTI CONSENTITI:
A)
RESTAURO
CONSERVATIVO;
B)
DEMOLIZIONE
E RICOSTRUZIONE;
C)
EDIFICAZIONE
IN LOTTI LIBERI.
STRUMENTI DI ESECUTIVITA’ DIRETTA
1 -
Concessione edilizia in lotti inferiori a
5.000 m 2;
2 -
Autorizzazione edilizia
3 -
Denuncia di attività
STRUMENTI DI ESECUTIVITA’ DI TIPO PREVENTIVO
-
PIANO
PARTICOLAREGGIATO
-
PIANI
ZONALI DI RINNOVO URBANO
-
PIANI
DI RECUPERO
-
PIANI
DI COMPARTO
-
PIANI
ZONALI DI RECUPERO URBANISTICO DEGLI INSEDIAMENTI ABUSIVI
-
PIANI
DI RICONVERSIONE DESTINATIVA.
PARAMETRI ED INDICI DI NATURA URBANISTICA ED
EDILIZIA Sono prescritti i seguenti indici:
A)
RESTAURO
CONSERVATIVO
Vengono, di norma,
conservate le caratteristiche di origine.
Ove consentito da norme
igieniche o tecniche, sono permessi ampliamenti di superficie e di volume non
superiori al 20% delle superfici e dei volumi preesistenti per idoneizzazione
funzionale ed igienica. Le finiture esterne debbono essere armonizzate con il
carattere generale di zona.
B)
DEMOLIZIONE
E RICOSTRUZIONE
Nella demolizione e
ricostruzione sono possibili i seguenti interventi edilizi:
1)
Interventi
di trasformazione conservativa:
tali interventi consistono
nella demolizione e ricostruzione dell’edificio, con la conservazione della
sagoma e della volumetria, e la proposizione di caratteristiche simili al
manufatto di origine; è possibile un aumento volumetrico pari al volume da
destinare a parcheggio secondo le attuali disposizioni di legge; tale volume è
sviluppabile attraverso l’aumento dell’altezza ove ciò possa essere consentito
dalla vigente legge sismica e non contrasti con le altezze circostanti.
2)
Demolizione
e ricostruzione e realizzazione di edificio formalmente nuovo; valgono gli
indici espressi per la edificazione in lotti liberi.
C)
EDIFICAZIONE
IN LOTTI LIBERI
La edificazione in lotti
liberi è normata attraverso i seguenti indici:
Iff = 2,00 m3 / m2;
Rc = 66 %;
H = 7,50 ml, quando ciò è
consentito dalle attuali disposizioni di legge riguardanti le attività edilizie in zona sismica;
Dc = 0,00 - 5,00
ml;
Df = 0,00 - 10,00
ml;
Pk = 10 m2
/ 100 m3 di volume costruito.
Devono essere rispettati gli
allineamenti preesistenti o prescritti dal P.R.G. e riportati nelle tavole
grafiche. Per la zona B vengono definite le seguenti sottozone:
·
SOTTOZONA
B1, interessante le aree marginali al Centro Storico, le frazioni ed i nuclei a
carattere rurale;
·
sottozona B2, interessante agglomerazioni diffuse nonché il
sistema diffuso di case isolate, legalmente costruite e non a servizio
dell’agricoltura; in caso di demolizione e ricostruzione valgono i seguenti
indici e parametri:
Iff = 1,50 m3 / m2;
Rc = 60 %;
H = 7,50 ml, quando ciò è
consentito dalle attuali disposizioni di legge riguardanti le attività edilizie in zona sismica;
Dc = 5,00 ml;
Df = 10,00 ml;
Pk = 10,00 m2
/ 100 m3 di volume costruito.
E’ ammessa la costruzione in
aderenza previo accordo tra proprietari confinanti.
Le zone B1 e B2 ricadenti in aree relativamente
stabili sono ad edificabilità condizionata ad interventi di consolidamento
areali e locali; se ricadenti in zone instabili sono soggette ad interventi di
trasferimento.
Art. 34 - Zona territoriale omogenea di tipo C – ammessa – P.P. – P.L.
Nelle zone territoriali
omogenee di tipo C, le attività di insediamento saranno organizzate attraverso
strumenti urbanistici di tipo preventivo, di iniziativa pubblica (Piani
Particolareggiati) o di iniziativa privata (Piani di Lottizzazione). Attraverso
tali piani dovranno essere definiti ed assicurati:
-
i
tipi di insediamento;
-
le
sistemazioni urbanizzative sia generali, sia primarie, sia secondarie;
-
le
tipizzazioni edilizie;
-
le
quantità dotazionali (D.M. 2/4/1968 n.1444) nella misura di m2 24,00
per abitante e/o utente insediato;
-
la
qualificazione delle quantità dotazionali predette, in funzione dei tipi
insediativi programmati. Attraverso il P.R.G. sono considerate quattro sottozone:
·
SOTTOZONA C1, con carattere
di residenza stabile;
·
SOTTOZONA
C2, con carattere misto di residenza-lavoro (mista residenziale-artigianale);
·
SOTTOZONA
C3, con carattere residenziale turistico ed attrezzature e servizi funzionali
al turismo;
·
SOTTOZONA
C4, con carattere residenziale turistico di tipo estensivo, legato all’ambiente
montano.
Sono prescritti i seguenti indici:
·
SOTTOZONA C1
Ift = 0,5 m3/m2
Rc = 30 %;
Larghezza stradale = 10 ml;
H = 7,50 ml;
Pk = 10 m2
ogni 100 m3 di volume realizzato.
·
SOTTOZONA C2
Ift = 1,00 m3/m2
Rc = 50 %;
Larghezza stradale = 10 ml;
H = 9,00 ml;
Pk = 20 m2
ogni 100 m3 di volume costruito.
Per le
sottozone C2, le utilizzazioni artigiane possono essere, di produzione, di servizio e di promozione.
Sia per le sottozone C1 che per le sottozone C2 sono
ammesse utilizzazioni commerciali di
servizio alla residenza, rientranti nelle tipologie appartenenti alla rete di
sviluppo commerciale considerata nella legge 426/71
e successive modifiche ed integrazioni e pubblici esercizi.
·
SOTTOZONA C3
Ift = 0,25 m3/m2
Iff = 0,50 m3/m2;
Rc = 20 %;
Larghezza stradale = 10 ml;
H = 6,50 ml;
Pk = 10 m2
ogni 100 m3 di volume costruito.
·
SOTTOZONA C4 (Lottizzazione Piani della
Menta – Relazione e Normativa collegate al Progetto di Lottizzazione) Per tale zona valgono i parametri e gli indici prescritti nella Relazione Integrativa e relative Norme di Attuazione che si assumono come elementi urbanistici di zona e si allegano (Allegato A).
Per tutte le zone C l’esecutività dovrà avvenire
attraverso Piani Particolareggiati estesi ad una superficie di almeno 10.000 m2.
Le zone C1, C2 e C3 debbono essere assoggettate a
Piani Particolareggiati o di Lottizzazione Convenzionata con riserva di
superfici per standards dotazionali pari a 24 m2 /insediato (D.M.
2/4/68 n. 1444).
Per tutte le zone C, la distanza tra i fabbricati
vengono comunque regolamentate da quanto prescritto dal D.M. 2/4/68 n.1444
(art.9 punto 3), che recita: zone C): è altresì prescritta tra pareti
finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all’altezza del
fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia
finestrata, qualora gli edifici si fronteggiano per uno sviluppo superiore a ml
12.
La distanza minima tra fabbricati – tra i quali
siano interposte strade destinate al traffico di veicoli (con esclusione della
viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) –
debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:
-
ml
5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml 7,00;
-
ml
7,50 per lato, per strade di larghezza tra ml 7,00 e ml 15,00;
-
ml
10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a ml 15,00.
Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra
computate, risultino inferiori all’altezza del fabbricato più alto, le distanze
stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all’altezza
stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi,
nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di Piani Particolareggiati o
Lottizzazioni Convenzionate con prescrizioni planovolumetriche.
Art. 35 - Zona territoriale omogenea di tipo D – Ammessa – P.P. – P.L. – P.P. restauro urbano per D1*
E’ costituita da aree di
tipo direzionale-commerciale e direzionale alberghiero. Sotto tale profilo nel P.R.G., sono
previste due sottozone:
·
SOTTOZONA
D1, destinata ad interventi di tipo direzionale-commerciale;
·
SOTTOZONA
D2, destinata ad interventi di tipo direzionale-alberghiero.
Per entrambe le sottozone è previsto un lotto minimo
di intervento non inferiore a m2
10.000. Per entrambe le sottozone la esecutività dovrà essere
perfezionata attraverso strumenti urbanistici preventivi di iniziativa pubblica
ovvero di proposta privata condizionata all’assenso del Consiglio Comunale.
Il P.R.G. prescrive i seguenti indici e parametri:
Ift = 0,35 m3/m2
Iff = 1,50 m3/m2;
Rc = 50 %;
Larghezza stradale = 12 ml;
H = 12,00 ml;
Dc = 6,00 ml;
Df = 12,00 ml;
Pk = 40 m2
ogni 100 m3 di superficie lorda utilizzata;
Verde ornamentale = 40 m2
ogni 100 m3 di superficie lorda utilizzata.
Art. 36 - Zona territoriale omogenea di tipo E - PrescrittaComprende le zone e le parti destinate ad uso agricolo.
Qualora esista un
frazionamento di data anteriore alla data di adozione del Piano, in lotti
minori alla minima unità agricola (3.330 m2), le aree sono comprese
in una zona C di carattere speciale (rurbano), e per esse, qualora venga fatta
richiesta di utilizzazione edilizia, viene applicato un indice di densità
fondiaria di edificazione di 0,30 m3/m2.
Per esistenti costruzioni di
residenza agricola, sono ammessi interventi finalizzati al risanamento
conservativa ed alla ristrutturazione. E’ ammessa, anche, la demolizione e
ricostruzione con il mantenimento della volumetria esistente con possibilità,
su richiesta motivata, di un aumento di superficie e di volume non superiore al
20 % per ampliamenti e miglioramento alloggiativo ed igienico.
Nelle zone relativamente
stabili e nelle zone a stabilità incerta, sono vietate nuove edificazioni.
Nelle zone relativamente stabili deve essere operato un accertamento
finalizzato a valutare la compatibilità residenziale dei manufatti attualmente
occupati; nelle zone instabili deve essere vietata la residenzialità. Nel P.R.G. sono previste le seguenti sottozone:
·
SOTTOZONA
E1, con carattere prevalentemente agricolo;
·
SOTTOZONA
E2, con carattere prevalentemente boschivo. Gli indici ed i parametri prescritti per le sottozone sono i seguenti:
·
SOTTOZONA E1: Per
la residenza:
-
indice
di densità fondiaria di edificazione = 0,03 m3/m2;
-
distanza
dai confini = 5,00 ml;
-
altezza
= max 6,00 ml, salvo costruzioni quali silos, serbatoio, attrezzature
tecnologiche.
Per insediamenti industriali di trasformazione e
conservazione dei prodotti agricoli, sono prescritti i seguenti parametri:
-
indice
di utilizzazione fondiaria = 0,33 m2/m2;
-
superficie
minima di intervento = 20.000 m2;
Sia per residenza che per
gli insediamenti industriali la distanza del ciglio stradale è così fissata:
-
strade
statali = 30,00 ml;
-
strade
comunali e provinciali = 20,00 ml;
-
strade
vicinali o consortili = 5,00 ml.
·
SOTTOZONA E2
-
indice
di densità fondiaria di edificazione = 0,01 m3/m2;
-
distanza
dai confini = 5,00 ml;
-
altezza
= max 4,50 ml.
Per insediamenti industriali di trasformazione e
conservazione dei prodotti agricoli, sono prescritti i seguenti parametri:
-
indice
di utilizzazione fondiaria = 0,33 m2/m2;
-
superficie
minima di intervento = 30.000 m2;
Sia per residenza che per
gli insediamenti industriali la distanza del ciglio stradale è così fissata:
-
strade
statali = 30,00 ml;
-
strade
comunali e provinciali = 25,00 ml;
-
strade
vicinali o consortili = 15,00 ml. E’ facoltà della Pubblica Amministrazione predisporre nelle zone agricole PIP (Piani di insediamento produttivo) agricoli e Piani zonali per l’agricoltura. Qualora sia necessario predisporre Piani per insediamenti produttivi per la piccola industria e per l’artigianato (PIP industriali) su decisione del Consiglio Comunale possono essere operate localizzazioni per tali insediamenti in zone agricole definite le opportune verifiche di compatibilità paesistica e di valutazione di impatto ambientale. L’esecutività di tali insediamenti sarà definita applicando le procedure previste dalle vigenti leggi. Per tali operazioni valgono gli stessi indici previsti per gli insediamenti industriali di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli. Altri indici e parametri dovranno essere definiti attraverso i progetti attuativi e di esecutività. Le indicazioni localizzative di tale tipo sono segnalate nei grafici di piano come aree E1*. All’interno della zona territoriale omogenea di tipo E, sono indicati nel P.R.G. con proprio segno grafico: - areali rurali e/o agricoli; - parchi verdi territoriali, con finalità di protezione e funzione di riordino ecologico (parchi verdi convenzionati); - parchi territoriali attrezzati per attività sportive e ricreative.
Art. 37 - Aree con carattere di specialità: aree di riequilibrio (AR) (prescritta)
Sono costituite da aree da
riorganizzare urbanisticamente e riqualificare ambientalmente e
paesisticamente, recuperando le superfici di dotazioni minime prescritte dal
D.M. 2/4/1968 n.1444 sulla base di una dotazione per insediato di 24 m2/insediato
di cui 10 m2 da destinare a parcheggio di urbanizzazione e 14 m2
da destinare a verde attrezzato. Tali aree sono da assoggettare ai
provvedimenti di recupero di cui agli artt. 29 e seguenti della legge 47/1985.
Nella elaborazione degli strumenti preventivi esecutivi di intervento dovrà
essere esercitata particolare attenzione al fine della riqualificazione formale
ed il riequilibrio ecologico ed estetico di paesaggio. Tali aree vengono così disciplinate:
-
le
caratteristiche ed il livello di arredo del verde attrezzato debbono essere
tali da ricomporre una convenienza economico-sociale per il recupero;
-
è
facoltà della P.A. articolare l’intervento in Comparti sulla base di uno schema
guida di coordinamento;
Art. 38 - Attrezzature alberghiere e paralberghiere esistenti (prescritta)Per le attrezzature alberghiere e paralberghiere esistenti, è ammesso il recupero il restauro paesistico e la riconversione funzionale ove ciò è dettato da necessità di gestione alberghiera. Per dette attrezzature viene consentito il mantenimento delle volumetrie esistenti. Art. 39 - Pubblici esercizi esistentiSono ammessi interventi di idoneizzazione e/o riconversione utilizzativa, sulla base di quanto verrà indicato dal piano comunale di sviluppo ed adeguamento dei pubblici servizi.
Art. 40 - Zona territoriale omogenea di tipo F (prescritta)
Comprende le parti del
territorio destinato ad attrezzature ed impianti di interesse generale.
In tali aree si assume come
indice urbanistico edilizio il coefficiente di utilizzazione di 0,30 m2/m2.
I progetti specifici di
intervento devono riguardare le aree unitarie individuate nelle tavole del
Piano Regolatore Generale.
Tale zona omogenea F comprende
i seguenti gruppi di servizi: GRUPPO 1
(istruzione): (F1)
asili nido, scuole materne, scuole elementari e
medie inferiori. GRUPPO 2
(sanità): (F2)
pronto soccorso, ambulatori. GRUPPO 3
(parchi pubblici): (F3)
verde di quartiere, verde attrezzato per il gioco
dei bambini. GRUPPO 4
(attrezzature sportive per il tempo libero): (F4)
impianti sportivi e ricreativi. GRUPPO 5
(attrezzature amministrative): (F5)
uffici, centri sociali, consultori. GRUPPO 6 (assistenza): (F6)
centri assistenziali, del tipo ospizi, case di
riposo. GRUPPO 7
(attrezzature religiose): (F7)
chiese, parrocchie, uffici ecclesiastici. GRUPPO 8
(attrezzature di carattere infrastrutturale): (F8)
edifici ed attrezzature per la nettezza urbana,
FF.SS., autobus, ENEL, TELECOM, metano, infrastrutture di tipo militare. GRUPPO 9
(attrezzature commerciali di distribuzione): (F9)
negozi, mercatini rionali, rivendite di tabacchi. GRUPPO 10
(attrezzature per lo spettacolo e il tempo libero): (F10) cinema, bar teatri, ristoranti, pizzerie, ritrovi. GRUPPO 11
(parcheggi di urbanizzazione primaria di superficie): (F11) GRUPPO 12
(parcheggi di urbanizzazione in costruito di tipo produttivo) (vedi
art.56): (F12)
Fermo restando il
coefficiente di utilizzazione pari a 0,30 m2/m2, gli
altri indici di natura urbanistica ed edilizia saranno stabiliti nei piani
particolareggiati dei servizi che verranno redatti a cura dell’Amministrazione.
Gli interventi con natura
esecutiva dovranno interessare aree unitarie d’intervento, intendendo per tali,
le aree di intervento la cui superficie non sia inferiore a 2.500 m2.
Nel caso di dimostrata
impossibilità di agire con superfici dalla dimensione minima predetta, o nel
caso di attrezzature di servizio ubicate o da ubicare in manufatti già esistenti,
è possibile derogare a quanto prescritto dal comma precedente, dimostrando
l’efficacia della soluzione alternativa.
Le superfici distinte con la
sigla F3A costituiscono dotazioni di uso pubblico e collettivo da mettere a
disposizione per gli interventi di PROTEZIONE CIVILE. Per tale particolare
funzione dovranno essere attrezzate ed infrastrutturate con servizi ed
attrezzature autonome utili all’accoglienza in caso di calamità (serbatoi
idrici, sistema fognante, generatore elettrico ed altre attrezzature
funzionali).
Le superfici distinte con la
sigla F3*, sono riservate alla previsione di Verde Pubblico Territoriale
(Parchi Verdi Territoriali).
TITOLO VII - DISPOSIZIONI PARTICOLARICAPITOLO IX - DISPOSIZIONI PARTICOLARI Art. 41 - Prescrizioni per incidenze geomorfologiche e geostatiche
Nelle aree stabili (aree
edificabili) approfonditamente analizzate sotto il profilo geostatico,
l’edificazione può essere consentita purché vengono rispettate le prescrizioni
contenute nella relazione geomorfologica.
Dovranno essere rispettate
le norme tecniche di cui alla legge 2/2/1974 n.64 e DD. MM. 3/3/1975,
particolarmente per quanto riguarda lo studio geologico-tecnico dei terreni di
fondazione e i criteri di progettazione degli edifici in rapporto anche alle
caratteristiche dei manufatti esistenti e alle opere di sostegno dei terreni, e
tutte le disposizioni dettate da Normative Regionali attualmente vigenti.
Dovranno essere realizzati,
prima di procedere alla fase attuativa dei piani, gli interventi relativi alla
sistemazione idraulica dei vari torrenti attraversati e di compluvi ricadenti
nelle aree, alla canalizzazione e convogliamento delle acque superficiali nella
rete idrografica esistente, nonché alla realizzazione e suo convogliamento a
quella comunale.
Nella predisposizione dei
progetti tecnici si dovrà dettagliatamente tener conto delle indicazioni
contenute nello studio geomerfologico e geotecnico, il quale fa parte
integrante del Piano Regolatore Generale, confrontando l’area progetto con i
documenti e gli elaborati tecnici dello stesso.
Nel caso che l’area ricada
all’interno di una situazione di criticità, per condizioni di stabilità,
l’edificabilità dalla zona è subordinata all’accettazione del progetto da parte
del competente Genio Civile, sulla base dei provvedimenti e degli accorgimenti
tecnici e tecnologici progettati.
Nelle zone indicate come
aree “esigenti recupero geostatico” (aree relativamente stabili, aree ad
edificabilità onerosa) qualsiasi forma di intervento trasformativo e/o edilizio
deve essere condizionata da approfondito studio geotecnico e geostatico di
dettaglio, esteso ad un’area funzionale al controllo dei fenomeni interessanti
le localizzazioni e gli interventi proposti.
Dai risultati di tali studi
ed in base alla approvazione degli organi territorialmente competenti, deriverà
la possibilità di utilizzo e di interventi e/o la definizione di particolari
prescrizioni a cui le opere ed i manufatti dovranno essere assoggettati.
Le aree le zone contigue
alle aree urbane esistenti, con situazioni che possono indurre condizioni di
pericolosità per gli abitanti, debbono essere interessate ad interventi di
stabilizzazione e consolidamento con carattere di priorità e di urgenza; a tal
fine debbono essere interessate le autorità e gli organi competenti.
Gli edifici ricedenti in
zone geostaticamente esposte, (aree instabili), come segnalato negli elaborati
e nei documenti dello studio geologico, devono essere assoggettati, a cura dei
proprietari ad un dettagliato accertamento finalizzato a stabilire le
condizioni di sicurezza abitativa e a predisporre interventi urgenti per la
riabilitazione geostatica; gli edifici ricadenti in zone geostaticamente
critiche dovranno essere interessate da ordinanza di sgombero per motivi di
sicurezza e oggetto di provvedimenti e predisposizione di opere finalizzate
alla tutela della pubblica incolumità.
Le fiumare ed i torrenti che
interessano i centri abitati, che costituiscono vettori di rischio alluvionale,
devono essere interessati ad interventi finalizzati alla mitigazione degli
effetti di esondazione.
Al fine di regolamentazione
degli interventi valgono le prescrizioni normative contenute nello studio
geomorfologico che di seguito si riportano:
Per le particolari condizioni
geologico-tecniche del territorio e per la sua elevata sismicità, le
indicazioni di ordine generale contenute negli elaborati geologici del piano
sono da ritenersi inadeguate e insufficienti ad illustrare con valenza tecnica
specificatale condizioni litostratigrafiche, strutturali, idrologiche e
geotecniche dei singoli siti, anche nei casi in cui è stato possibile fare
riferimento a sondaggi e prospezioni sismiche, condotte con l’obiettivo di una
migliore individuazione delle problematiche generali per alcune aree.
Per ogni singolo intervento
saranno perciò da effettuare indagini geologiche e geotecniche secondo quanto
prescritto dalla vigente normativa per le zone sismiche, che dovranno far parte
integrante del progetto già in fase di richiesta della concessione edilizia.
L’edificazione nelle zone
comprese nelle aree definite “relativamente stabili”(aree di edificabilità
onerosa), è subordinata ad un più approfondito e puntuale esame
geologico,geotecnica ed idrogeologico condotto in sito e opportunamente
documentato, a mente del D.M. 11/03/1988 recante le“Norme tecniche riguardanti
le indagini sui terreni e sulle rocce,la stabilità dei pendii naturali delle
scarpate,le verifiche geologiche e geotecniche di fattibilità, i criteri
generali e le prescrizioni per la progettazione, la esecuzione ed il collaudo
delle opere di sostegno e delle opere di fondazione”, e alla realizzazione
delle necessarie opere di sostegno ove necessario.
Gli studi geologici,
geotecnici e idrogeologici estesi su vaste aree territorialmente omogenee e
tali da consentire la progettazione delle opere previste nel loro complesso
auotonome e funzionali, dovranno essere previsti in appositi elaborati
progettuali, redatti dall’Ente interessato.
Tali progetti di piano
dovranno ottenere il parere favorevole dell’Ufficio del genio Civile,
competente a norma dell’art. 13 della legge n. 64 del 02/02/1974 e art. 11
della legge n.7 del 24/07/98, prima del rilascio della concessione edilizia
relativa alle opere da reallizare nel piano in esame.
Per le aree instabili (aree
ad edificabilità sconsigliata), per condizioni geologiche, geomorfoligiche o
tecniche, la edificazione è vietata. In relazione alle condizioni su indicate
eventuali opere di ingegneria specialistica (strade, acquedotti, etc.) potranno
essere eseguiti previo parere di cui all’art. 13 legge 64/74 e art. 11 legge
regionale n. 7 del 27/4/98.
In tutti gli altri casi è
necessario che tanto l’istruttoria delle pratiche da parte dell’Ufficio Tecnico
Comunale quanto il parere della Commissione Edilizia venga espresso dopo avere
eseguito il raffronto tra la tavola di zonizzazione e quella di penalità
gologiche
Art. 42 - Fasce di arretramento dai cigli morfologici
Qualsiasi tipo di
edificazione è interdetto relativamente ad una fascia di arretramento dai cigli
morfologici, la cui profondità è fissata in almeno 20.00 m dalla linea di
ciglio. Il reale posizionamento della linea di ciglio sarà precisata attraverso
rilievo topografico di dettaglio alla presentazione dei progetti di intervento
e sarà verificata dall’Ufficio Tecnico Comunale.
La superficie relativa alla
fascia di arretramento è computabile per l’applicazione degli indici di
edificabilità.
Art. 43 - Costruzioni preesistenti. Norme di compatibilità
Le costruzioni preesistenti
e le relative utilizzazioni ricadenti al di fuori della zona di previsione
edilizia di piano, legalmente realizzate, già oggetto di sanatoria edilizia
ovvero con pratiche di sanatoria in itinere e definizione, ricadenti in zone
non a rischio o vulnerabilità elevata, sono riconosciute nello stato di diritto
in qualità di preesistenze; se ricadenti in aree critiche debbono essere
assoggettate a provvedimenti di accertamento e verifica di compatibilità alla
utilizzazione residenziale o produttiva.
Sarà cura dell’amministrazione
imporre l’accertamento e fare applicare i provvedimenti necessari al
perseguimento di massima sicurezza.
Art. 44 - Interventi prioritari di rimedio. Sistemi di smaltimento dei liquamiAl fine di garantire soddisfacenti livelli di equilibrio ecologico per ciò che riguarda l’inquinamento a causa dello smaltimento, di materiali fognanti residenziali ed industriali, a sistemi di depurazione ed a sistema di discarica, dovrà essere predisposta un’attività urgente di monitoraggio delle condizioni di incompatibilità ambientale, di progettazione e realizzazione di impianto ed opere di rimedio e riequilibrio. Dovrà essere tenuto conto delle esigenze di salvaguardia ed equilibrio delle falde idriche sotterranee e della posizione dei pozzi idrici esistenti, sulla base della normativa di settore.
Art. 45 - Pozzi idrici
Dovrà essere operato il
controllo dei pozzi idrici e delle modalità ed intensità di utilizzazione degli
stessi.
La costruzione di nuovi
pozzi idrici dovrà avvenire ad una distanza di almeno 3,50 m dal confine.
Art. 46 - Contenuto dei Piani Particolareggiati e di Lottizzazione ConvenzionataPer le zone e le aree per le quali il P.R.G. impone il Piano Particolareggiato e/o il Piano di Lottizzazione Convenzionata vengono applicate le direttive e le prescrizioni dell’art.13 della L.1150/1942 e successive modificazioni ed integrazioni e della circolare dalle Regiona Calabria n.1/1989.
Art. 47 - Programma ed opere pubbliche
I programmi e le opere
pubbliche promosse dalla P.A. o da Enti esterni di livello sovracomunale
saranno attuati secondo un programma di realizzazione deciso dalla P.A. e/o
concordato con gli altri Enti. Opere non indicate nel P.R.G. e/o decise dopo la
sua approvazione saranno inserite nel Piano, utilizzando le procedure di legge.
I tracciati e le
localizzazioni hanno carattere indicativo fino al perfezionamento tecnico ed
amministrativo legato ai progetti di realizzazione.
Art. 48 - Regime vincolistico
Per le aree ricadenti nelle
zone vincolate ai sensi della L.431/1985, valgono i regimi vincolistici
indicati dalla stessa legge. Sarà cura dell’Ufficio Tecnico Comunale sovrappone il regime vincolistico di cui alla citata legge, su mappe catastali, in uno con la sovrapposizione delle zone di previsione; sarà cura dell’Ufficio Tecnico Comunale operare l’aggiornamento continuo del regime vincolistico. Sarà pure cura dello stesso ufficio riportare le previsioni di Piano su mappe catastali.
Art. 49 - Regime transitorio per le situazioni di abusivismo – Disciplinaurbanistica della sanatoria edilizia
Nelle situazioni sia
urbanistiche sia edilizie interessate da abusivismo non potranno essere
realizzate opere di trasformazione e/o di ampliamento finchè non diverranno
esecutivi gli atti amministrativi o i piani di rimedio che definiscono e
normano le situazioni di cui sopra.
I criteri di disciplina
urbanistica sono legittimati sulla base dei seguenti parametri distintivi:
a.
Parametri di impedenza ambientale;
b.
Parametri di impedenza paesistica;
c.
Parametri di impedenza funzionale e destinativa;
d.
Parametri di idoneità urbanistica;
e.
Parametri di tolleranza edilizia ed urbanistica (tolleranza fiscale, tolleranza relativa alle tipologie edilizie
unifamiliari, relativa agli ampliamenti non comportanti sovraccarico
urbanistico);
f.
Parametri di compensazione urbanizzativa, sulla base dell’indennità
di risarcimento.
STRUMENTI DI NORMAZIONE
Gli strumenti di normazione
consistono nella predisposizione dei Piani e dei Programmi d’intervento,
strutturati sulla base dei criteri prescritti e/o indicati dalle attuali
disposizioni di legge e normative attualmente vigenti (artt. 29 e seguenti
L.47/1986).
Art. 50 - Regime vincolistico generaleIl regime vincolistico imposto dalle leggi vigenti, relativo ai diversi settori ed opere infrastrutturali, sarà verificato zona per zona dal competente ufficio Tecnico Comunale e dallo stesso riferito alle aree ed alle fasce interessate sulla base delle disposizioni normative e prescrittive vigenti per ogni settore. Il regime vincolistico dovrà essere riportato a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale su mappe catastali.
Art. 51 - Aree di interesse archeologico
Le aree di interesse
archeologico eventualmente indicate e perimetrate su indicazione della
Soprintendenza Archeologica territorialmente competente conservano la
destinazione attuale fermo restando che ogni trasformazione urbanistica ed
edilizia proposta è assoggettata a preventivo nulla osta da parte della
Soprintendenza.
Le aree e gli elementi
edilizi preesistenti conservano tale destinazione, fermo restando che nel caso
di intervento di demolizione e ricostruzione assentita, deve essere richiesto
sopralluogo alla Soprintendenza, all’atto di scavo per le fondazioni, salvo
provvedimenti specifici della Soprintendenza.
Art. 52 - Zone ed aree con carattere ammesso, indicativo e di riservaLe zone e le aree con carattere ammesso, indicativo e di riserva sono contraddistinte in legenda accanto al titolo di zona. Fino al loro passaggio a destinazione d'uso prescritta, con le procedure descritte nella presente normativa, per dette zone valgono le destinazioni agricole circostanti.
L'utilizzazione delle aree
ammesse dovrà avvenire in funzione di una ordinata programmazione degli
interventi.
Art. 53 - Esecuzione di opere in corso, nell'ambito o in territorio esterno
Tutte le opere per cui è
stata rilasciata concessione edilizia e/o in corso, dovranno essere ultimate al
massimo entro due anni dalla data di approvazione del P.R.G. da parte delle
autorità competenti. Art. 54 - Zone da assoggettare a Piano Particolareggiato Esecutivo
Le aree o le porzioni di
aree da assoggettare a Piano Particolareggiato Esecutivo o a strumentazione
equivalente, sono distinte nella tavola di azzonamento con un simbolo accanto
alla sigla di zona.
Art. 55 - Norme sugli esercizi commerciali
Nelle zone territoriali
omogenee di tipo A e di tipo B, non possono essere previsti nuovi esercizi
commerciali.
Nelle zone territoriali di
tipo C e D, sono ammessi esercizi commerciali le cui tipologie saranno
stabilite dal Piano di Sviluppo ed adeguamento
della rete di distribuzione
commerciale (legge 426 e successive modifiche ed integrazioni), attraverso cui
verrà stabilita la regolamentazione per le zone A e B, o altri provvedimenti
statali e/o regionali.
Il volume commerciale dovrà
comunque essere contenuto in un'aliquota massima del 20% rispetto alle
volumetrie complessive ammesse per la zona.
Art. 56 - Parcheggi in costruito
Per le zone residenziali i
parcheggi in costruito, non sono computate nel calcolo della volumetria
ammissibile sulla base dell’applicazione degli indici e dei parametri di zona.
Relativamente ad altri parametri quali superficie coperta, rapporto di
copertura, realizzazione di parcheggi in interrato, è possibile applicare le
deroghe previste dalla legge Tognoli (L. n.22/1989).
Per i parcheggi di tipo
produttivo è possibile realizzare due piani in interrato; l’altezza delle
porzioni di costruito fuori terra deve essere stabilita in funzione delle
altezza caratterizzanti l’allineamento o la zona; in caso di interventi
isolati, l’altezza relativa alla prozione di fabbricato fuori terra, non potrà
superare l’altezza pari a 3 elevazioni (9.00 ml).
Sono ammesse attrezzature di
servizio anche di tipo commerciale, di accoglienza, di ristorazione e/o
assimilabili con una volumetria fino al 20% della volumetria della autorimessa;
tale volumetria deve essere realizzata fuori terra, e con il rispetto di tutte
le norme vigenti in materia.
Art. 57 - Condizioni generali di esecutività
La possibilità esecutiva
degli interventi edilizi è subordinata alla presenza o alla garanzia di
realizzazione relativamente:
–
all'accesso
generale all'area o al lotto di intervento;
–
alla
urbanizzazione generale e all'allacciamento ai pubblici servizi;
–
alla
compatibilità ambientale ecologica e paesistica;
–
all'urbanizzazione
primaria;
–
ad
adeguata sistemazione degli spazi di pertinenza.
Art. 58 - Condizioni d'uso relativamente alle zone con tipo di destinazioneammessa
La possibilità di
utilizzazione delle aree con carattere di destinazione di tipo ammesso è
subordinata alla presenza o alla realizzazione o impegno relativamente
all’urbanizzazione primaria, secondaria e generale.
Art. 59 - Efficacia delle Norme Tecniche di attuazioneAll'atto dell'entrata in vigore del Piano Regolatore Generale, le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche di attuazione saranno vincolanti per l'esercizio di qualsivoglia attività modificatrice di natura urbanistica ed edilizia.
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