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Nota: - P.S.= Piano Strutturale; - P.R.= Piano Regolatore. - Versione Acrobat (PDF) - Versione Pocket Word (PSW) |
COMUNE DI GROTTERIA (RC) PIANO REGOLATORE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
ing. D. Cozzupoli |
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TITOLO I - NORME GENERALICAPITOLO I - Disposizioni generali -
Art. 1 - Applicazione del piano regolatore generale comunale -
Tutte le attività di
trasformazione urbanistica ed edilizia, nell'ambito del territorio comunale
sono soggette alle leggi vigenti, alla disciplina delle presenti norme di Piano
Regolatore Generale, ed alle disposizioni contenute nel Regolamento Edilizio e
negli altri regolamenti comunali.
Art. 2 - Finalità delle norme -
Le presenti norme vengono
utilizzate anche agli effetti della applicazione delle misure di salvaguardia
di cui alla legge 3/11/1952 n.1902 e successive integrazioni e modifiche.
Per ogni zona territoriale
omogenea vengono definiti indici e parametri di natura urbanistica ed edilizia.
Art. 3 - Deroghe -
Le deroghe ammesse sono
esclusivamente quelle previste dall'art. 41 quater della legge 17/8/1942 n.1150
e successive modifiche ed integrazioni, e potranno essere attivate facendo
ricorso alle procedure previste dalla legge.
Art. 4 - Elementi costitutivi dello strumento urbanistico -
Sono elementi costitutivi
del Piano Regolatore Generale, gli elaborati tecnici e grafici che di seguito
vengono elencati:
1 -
RELAZIONE GENERALE -
2 -
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE -
3 -
AZZONAMENTO - SCALA MINIMA DI
RAPPRESENTAZIONE: 1:5000 / 1:2000 -
Art. 5 - Contenuto delle norme tecniche di attuazione -
Le norme tecniche di
attuazione contengono:
1)
i
caratteri e le limitazioni di zona;
2)
i
vincoli relativi a particolari servitù;
3)
gli
elementi atti ad integrare il Regolamento Edilizio Comunale ai sensi dell'art.
33 L.U.
Art. 6 - Oneri -
Qualsiasi attività
comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale,
partecipa agli oneri ad essa relativi e la esecuzione delle opere è subordinata
a concessione o autorizzazione.
La possibilità concreta di
trasformazione edilizia del suolo e degli edifici è conferita dalla presenza o
dall'attuazione delle opere di urbanizzazione generale primaria e secondaria.
Nel caso di non esistenza
delle opere urbanizzative di cui sopra, i soggetti richiedenti possono
impegnarsi con apposito atto a realizzare a proprie spese e cura secondo le procedure
tecniche ed amministrative di legge.
CAPITOLO II - Terminologia urbanistica ed edilizia -Art. 7 - Definizione degli indici edilizi e dei rapporti regolanti l'edificazione -
Tutte le indicazioni
relative alle singole zone del P.R.G. vanno intese alla luce delle seguenti
definizioni:
St : superficie territoriale
E' la superficie totale di un ambito di intervento,
interessato unitamente da attività di natura pubblica e privata (lotti
residenziali, viabilità, aree verdi, parcheggi, servizi).
Sf:
superficie fondiaria
E' la porzione di superficie funzionale avente una
destinazione omogenea di zona per gli interventi edilizi abitativi o
produttivi, da attuare direttamente o previo intervento urbanistico.
Smi:
superficie minima di intervento
E' per ciascuna zona a destinazione omogenea, l'area
minima richiesta per un intervento di iniziativa pubblica, privata o mista da
attuare in modo unitario.
Ift: indice di fabbricabilità
territoriale
E' il rapporto in mc/mq tra il volume edilizio
ammesso e l'unità di superficie territoriale relativa ad una zona a
destinazione omogenea.
Iff:
Indice di fabbricabilità
fondiaria
E' il rapporto in mc/mq tra il volume edilizio e
l'area pertinente alle abitazioni, escluse le strade e le attrezzature sociali.
Dtp:
densità territoriale di
popolazione
E' il rapporto in abitanti/ha tra il numero degli
abitanti e l'area della zona di insediamento.
Sc:
Superficie coperta
E' la proiezione orizzontale sul lotto di tutti gli
edifici principali ed accessori, compresi i corpi e gli elementi a sbalzo
tamponati.
Su:
Superficie utile E' la somma delle superfici di pavimento di singoli vani dell'alloggio, esclusi i balconi, le terrazze, gli armadi a muro, i sottoscala di scale interne, le cantine, le soffitte non abitabili gli eventuali spazi comuni e le superfici comprese negli sguinci.
H:
Altezza degli edifici
Si misura sulla facciata più alta, a partire dalla
quota del terreno naturale (o da quella del terreno sistemato se più bassa)
sino all'estradosso del solaio di copertura del vano abitabile più alto; nel
caso delle mansarde, si considera all'altezza media della struttura di
copertura misurata all'estradosso.
Sulle vie e sui terreni in pendenza, l'altezza si
misura in corrispondenza del punto mediano della facciata; nel caso di facciate
composte da elementi di varia altezza si misura in corrispondenza del punto
mediano dell'elemento di maggiore altezza.
Nel caso di edifici contigui, si misura l'altezza di
ogni singolo edificio.
Nel caso di edificazione a gradoni, l'altezza va
considerata e verificata per ciascun corpo di fabbrica, rispetto alla quota del
gradone di sedime.
Hl: Altezza lorda dei piani
L'altezza dei vari piani di un edificio è
rappresentata dalla differenza delle quote dei rispettivi pavimenti. Ove vada
misurata rispetto a copertura non piana con inclinazione maggiore a 35 gradi,
si assumerà l'altezza media corrente tra il pavimento e l'estradosso della
copertura stessa.
Vl:
Volume lordo
E' la cubatura totale compresa tra la superficie
esterna delle mura, il livello del pavimento più basso e la parte esterna della
copertura.
Qualora il livello del suolo sia inferiore a quello
del pavimento più basso, il volume lordo deve essere misurato partendo dal
livello del suolo.
Qualora vi siano muri in comune con fabbricati
contigui il volume lordo si misura partendo dalla mediana di tali muri.
VC:
Volume costruibile
E' il volume complessivo che si può costruire
sull'area edificabile, calcolato in base alla densità ammessa, rispettando
tutti gli altri indici di edificazione.
Il volume costruibile comprende:
a)
la
parte fuori terra delle costruzioni esistenti o da realizzare sul lotto;
b)
la
parte interrata delle stesse, se destinata ad uffici o attività produttive;
c)
fabbricati
accessori, per la porzione fuori terra.
Sono esclusi dal volume costruibile i c.d. volumi
tecnici, cioè i volumi esterni alla copertura dell'edificio i quali a mente
della Circ. Min. LL.PP. 31/1/1973 n.2474 sono:
1)
i
volumi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso di quelle
parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di
parafulmine, di ventilazione) che non possono per esigenze tecniche di
funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dall'edificio
realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche;
2)
quelli
necessari a contenere serbatoi idrici, d'estracorsa degli ascensori, i vasi di
espansione dell'impianto di termosifone, le canne fumarie, quelle di
ventilazione, il vano scala al di sopra delle linee di gronda.
Non sono da considerarsi volumi tecnici, in nessun
caso, i bucatoi, gli stenditoi coperti ed i locali di sgombero et simila.
Sono inoltre esclusi dal calcolo del volume, i
volumi derivanti da superfici destinate a parcheggio, da quelle destinate a
porticati aperti da tutti i lati, di uso pubblico o condominiale.
D: Distacchi; Df: Distacchi dai confini; Dc: Distacchi dai fabbricati; Sono le minime distanze che l'edificio deve osservare da altri edifici o opere preesistenti ovvero dal confine.
La misura del distacco si effettua sulla retta
orizzontale che individua le distanze minime fra pareti e pareti o fra pareti e
sbalzi tamponanti.
Rc:
Rapporto di copertura
E' la porzione di lotto copribile dai fabbricati ed
esprime il rapporto numerico tra l'area coperta dai fabbricati e l'area
edificabile del lotto.
Vc:
Verde
condominiale
E' lo spazio libero dell'area di pertinenza del
fabbricato da adibire a soggiorno all'aperto e da attrezzare con verde
ornamentale.
CAPITOLO III - Modalità di intervento urbanistico ed edilizio -Art. 8 - Modi di intervento -
I modi di intervento sono i
seguenti:
A -
Intervento edilizio diretto - Consiste nell'edificazione su singoli lotti
o negli altri interventi consentiti sugli edifici esistenti, dietro rilascio
della concessione edilizia (onerosa, convenzionata o gratuita) o della
autorizzazione.
B -
Intervento urbanistico di coordinamento - Consiste in un progetto di sistemazione urbanistica esteso ad
una superficie minima di intervento, pari ad un appezzamento di terreno
circondato da strade o da zone a diversa destinazione di uso.
A -
Interventi urbanistici
preventivi
- Consistono nei
"piani particolareggiati di iniziativa pubblica" (P.P.), nei
"piani esecutivi di iniziativa privata" (P.L. piani di
lottizzazione), redatti secondo le procedure previste dalla legislazione
urbanistica e riferiti ad "unità urbanistiche" individuate negli
elaborati di piano o dalle norme, e corrispondenti alla superficie minima di
intervento. Consistono, inoltre, nei
"piani di recupero" (Pdr) e nei "piani delle aree destinate agli
insediamenti produttivi" (Pip).
B -
Interventi di manutenzione
ordinaria
- Interventi
che consistono nelle opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle
finiture degli edifici e a quelle necessarie ad integrare o mantenere in
efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Tra gli altri sono interventi di
manutenzione ordinaria:
a -
pulitura
esterna, ripresa parziale di intonaci senza alterazioni di materiale o delle
tinte esistenti;
b -
pulitura,
riparazione, sostituzione o tinteggiatura degli infissi esterni, senza
alterazione dei tipi di materiali esistenti o delle tinte o delle tecnologie,
ovvero utilizzando i tipi di materiali e di tecnologie che verranno indicate
con apposito regolamento-ordinanza del Sindaco;
c -
rifacimento
parziale di rivestimenti esterni, senza modificazione dei tipi di materiale
esistenti o delle tinte o delle tecnologie;
d -
riparazione
e ammodernamento di impianti tecnici che non comportino la costruzione o la
destinazione ex-novo di locali per servizi igienici e tecnologici;
e -
tinteggiatura,
pittura e rifacimento degli intonaci interni;
f -
riparazione
di infissi interni, grondaie e canne fumarie;
g -
riparazione
di pavimenti interni;
h -
sostituzione
di pavimenti interni;
i -
sostituzione
di serramenti;
Si intendono altresì
compresi nel concetto di manutenzione ordinaria:
l -
rappezzi
e ancoraggi di parti pericolanti delle facciate;
m -riparazione e sostituzione di intonaci e
tinteggiature interne, sostituzioni di rivestimenti interni;
n -
sostituzioni
di infissi e serramenti interni;
o -
sostituzioni
ed integrazioni di apparecchi sanitari;
p -
riparazioni,
sostituzioni e integrazioni di impianti idraulici, igienico-sanitari e relative
tubazioni, di impianti elettrici, di riscaldamento e ventilazione, di fornitura
gas, nonché delle canne fumarie e relative opere murarie.
Per tutti gli interventi di
manutenzione ordinaria non occorre ai sensi dell'art. 9 lettera c) della legge
28/1/1977 n.10, la concessione.
Restano ferme le eventuali
disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1 giugno 1939 n.1089, 29
giugno 1939 n.1497 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla L.
431/85.
E -
Interventi di manutenzione straordinaria - Interventi che consistono nelle opere e nelle modifiche necessarie
per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per
realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che
non alterino i volumi e le superfici utili delle singole unità immobiliari
(alloggi, unità produttive commerciali, ecc.) e non comportino modifiche alla
destinazione d'uso. Si configurano inoltre come opere di manutenzione
straordinaria i seguenti interventi: a
- consolidamenti statici parziali e totali tendenti ad adeguare le strutture
alla vigente normativa di costruzioni
in zona sismica;
b - rifacimenti o
sostituzioni delle coperture;
c - sostituzioni di elementi
architettonici (inferriate, balconi, cornici, zoccolature, gradini, ecc.);
d - costruzione ed
ampliamento di centrali termiche e tecnologiche e relative canne fumarie;
e - costruzioni di impianti
tecnologici che sfruttano energie alternative. Le opere di manutenzione straordinaria sono assoggettate ad asseverazione e denunzia di attività secondo le disposizioni di legge attualmente vigenti.
F -
Opere interne - Conformemente a quanto prescritto
dall'art.26 della legge n. 47/1985, non sono soggette a concessione né ad
autorizzazione le opere interne alle costruzioni che non siano in contrasto con
gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi
vigenti, non comportino modifiche della sagoma né aumento delle superfici utili
e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso
delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio
alla statica dell'immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle
zone indicate alla lettera A dell'art. 2 del D.M. 2/4/1968, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, rispettino le originali
caratteristiche costruttive. Contestualmente all'inizio dei lavori, il
proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al Sindaco, una relazione,
a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le
opere da compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme
igienico-sanitarie vigenti. Nel caso di immobili vincolati ai sensi delle
leggi: 1 giugno 1939 n.1039 e 29 giugno 1939 n.1497 e successive modificazioni
ed integrazioni, è obbligatorio richiedere con presentazione di progetto, l'autorizzazione
sindacale ad eseguire i lavori. La realizzazione delle opere interne è soggetta
ad asseverazione e a denunzia di inizio di attività secondo le disposizioni di
legge attualmente vigenti. Art. 9 - Utilizzazione degli indici edilizi -
Gli indici edilizi possono
essere utilizzati, una ed una sola volta, ad eccezione delle ricostruzioni,
indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà.
Quando l'area di intervento
è costituita da più proprietà la concessione a lottizzare o quella a costruire
sono subordinate alla stipula - tra i proprietari interessati - di una
convenzione da trascrivere alla conservatoria dei registri immobiliari.
Art. 10 - Indicazioni utilizzative -
La destinazione di uso dei
suoli e degli edifici, deve essere sempre indicata sia nei piani di intervento
preventivo, sia nei progetti di utilizzazione diretta e deve rispettare le
indicazioni e le prescrizioni dello strumento urbanistico.
Ogni mutamento di
destinazione di uso degli immobili deve essere autorizzato dall'Amministrazione
Comunale.
Non potranno essere
rilasciate licenze di uso o di abitabilità per destinazioni diverse da quella
prevista dalla concessione.
TITOLO II - DESTINAZIONI D’USOCAPITOLO IV - Destinazioni d’usoArt. 11 - Destinazioni di uso del territorio
Le destinazioni di uso del
territorio sono di tre specie:
- DESTINAZIONI DI USO PRESCRITTO - che hanno
carattere di inderogabilità;
- DESTINAZIONI DI USO AMMESSE - che hanno carattere
di possibilità;
- DESTINAZIONI DI USO INDICATIVE - che hanno
carattere di indicazione di larga massima per previsioni future e suscettibili
di ulteriori precisazioni.
Hanno carattere di
operatività immediata solo le aree ed i sistemi con DESTINAZIONE DI USO DI TIPO
PRESCRITTO.
Art. 12 - Aree soggette a destinazioni di uso "indicativo" ed aree di riserva
Le aree soggette a
destinazione d'uso "ammesso", "indicativo" e le aree di
"riserva" non potranno ricevere trasformazioni dell'uso attuale fino
a quando non verrà deliberato il loro passaggio ad una destinazione di uso
"prescritta". Ciò dovrà avvenire sulla base di apposito atto
deliberativo da parte del Consiglio Comunale.
Il passaggio da destinazione
di uso "indicativa" a destinazione di uso "prescritta" può
avvenire solo quando si siano determinate situazioni tali che consentano di
precisare le previsioni di larga massima contenute nelle destinazioni
"indicative" e di delimitare esattamente i contorni della zona. E' il
Consiglio Comunale ad avere la piena facoltà di procedere alla deliberazione del
passaggio da una destinazione di uso ad un'altra di specie differente.
E' ancora facoltà del
Consiglio Comunale deliberare la utilizzazione della zona di
"riserva" quando si prevede, con un anticipo almeno di due anni, che
la disponibilità di aree nelle vicine zone ad identica destinazione di uso stia
per esaurirsi.
TITOLO III - DECORO ED ARREDO DELL'AMBIENTE URBANOCAPITOLO V - Decoro ed arredo dell'ambiente urbanoArt. 13 - Decoro dell'ambiente urbano
I proprietari degli edifici
esistenti e delle relative superfici di pertinenza devono obbligatoriamente
mantenerli nelle condizioni di decoro richiesti dall'ambiente urbano.
E' facoltà del Sindaco
ordinare tutte le opere necessarie alla finalità di mantenimento del decoro a
cura e spese dei proprietari.
Art. 14 - Tutela del verde urbano
Le alberature esistenti in
ambito urbano debbono essere rigorosamente conservate.
Sarà il Sindaco a dover
preventivamente autorizzare qualsiasi tipo di riassetto, di riconversione
vegetale, o di abbattimento delle zone alberate.
Tutti i progetti per
concessione ad edificare dovranno indicare su apposita planimetria tutti gli
elementi vegetali rilevati puntualmente e dovranno essere corredati con una
documentazione fotografica.
La superficie di sedime dei
fabbricati dovrà essere organizzata in
modo da rispettare il verde esistente, in caso di abbattimento dovranno essere
indicate le modalità di ripristino e le specie vegetali sostitutive delle
originali. Tutti i progetti per concessione dovranno avere allegato il progetto
della sistemazione esterna di tutta l'area con l'indicazione delle zone
alberate, delle tipologie, delle alberature, delle zone a prato e delle zone
pavimentate, nonché delle recinzioni.
Per le zone pubbliche e per
le zone di interesse generale il verde ornamentale sarà definito attraverso
progetti dettagliati di sistemazione.
Art. 15 - Segnaletica ed arredo urbano
La sistemazione di vie e
piazze, nonché la definizione e la ubicazione di elementi di segnaletica e di
arredo urbano dovranno essere organizzati attraverso progetti specifici di
intervento i quali saranno allegati ai
progetti di utilizzazione edilizia.
Tali progetti dovranno
interessare le zone già edificate e quelle di nuova edificazione.
TITOLO IV - NORME GENERALI DI TUTELA AMBIENTALECAPITOLO VI - Norme di tutela ambientale - Contenuti e campi di applicazione - Norme generali di indirizzoArt. 16 - Tutela generale dell'ambiente
Il Comune, di intesa con gli
altri organi competenti a livello sovracomunale, regionale e statale,
attraverso adeguate misure di salvaguardia, tutela le condizioni ambientali ed
i valori culturali del territorio, curandone lo sviluppo, l'utilizzazione
sociale e la valorizzazione delle risorse.
Qualsiasi intervento di trasformazione
urbanistica ed edilizia è assoggettato alle misure di salvaguardia predisposte.
Art. 17 - Tutela dei corsi d'acqua
Nelle zone esterne al
perimetro dei centri edificati, qualsiasi costruzione è vietata lungo il corso
dei torrenti per una profondità di 50 m dal confine esterno dell'area golenale
o alluvionale. Per l'intervallo da 60 a 150 m dal confine esterno dell'area
golenale, sono ammessi insediamenti residenziali, a bassa densità, con un
indice di addensamento di abitanti, non superiore a 50 AB/HA; per l'intervallo
da 150 a 300 m, dal confine esterno dell'area golenale, sono ammessi
insediamenti residenziali, con un indice di addensamento di abitanti, non
superiore a 100 AB/HA; nella fascia dei 60 m dal confine esterno dell'area
golenale, sono consentiti lavori di piantumazione vegetale, integrazione
vegetazionale, nonché passaggi pedonali e viabilità secondaria ed adeguatamente
integrata alle caratteristiche di paesaggio.
Nel caso di disposizioni
legislative di tipo regionale o nazionale che imponessero maggiori distanze ed
un regime vincolistico più rigoroso, queste vanno intese immediatamente
esecutive.
Per le abitazioni esistenti
entro le fasce di rispetto sono ammesse soltanto opere di manutenzione
ordinaria e straordinaria, ristrutturazione e consolidamento.
Nel caso di disposizioni
legislative e normative nazionali o regionali che nel futuro impongano vincoli
e criteri di tutela diversi, questi si intendono immediatamente operativi. Sono
vigenti le norme in materia dettate dalla L. 431/1985.
Art. 18 - Tutela dell'ambiente boschivo e forestale
I sistemi boschivi, le aree
a prato e pascolo e le aree di vegetazione spontanea assolvono a funzioni di
difesa idrogeologica, di rigenerazione e rinnovo del patrimonio forestale, di
mantenimento della biocenosi e di equilibrio dello stato microclimatico; per
tali ragioni le suddette aree vengono tutelate sia sotto il profilo ambientale,
sia sotto quello ecologico.
Al fine della tutela vengono
imposte le seguenti prescrizioni:
1)
è
vietato procedere a movimenti di terra, scavi, riporti, alterazioni del manto
vegetazionale ed erboso, e ad abbattimento di alberature, salvo che per le
attività produttive regolamentate dalle competenti autorità, o a lavori di
diradamento effettuate e/o regolamentate dalle competenti autorità forestali;
2)
è
vietata l'apertura di strade carrabili, ad esclusione di quelle con funzione di
servizio alla manutenzione del bosco ed all'esercizio delle attività
produttive;
3)
è
vietato immettere nelle aree sopra descritte acque di scarico non depurate
totalmente;
4)
qualsiasi
costruzione che non sia strettamente funzionale alla conduzione del bosco o
delle aree immediatamente circostanti non potrà essere autorizzata né
all'interno delle aree boscate né all'interno di una fascia di almeno 50 m
lungo il perimetro;
5)
la
posa di cavi aerei di telecomunicazione o di distribuzione di energia elettrica
è vietata all'interno delle zone boscate; essa può essere consentita
eccezionalmente solo qualora non esista alcuna alternativa all'esterno delle
aree boscate. Per la realizzazione delle reti suddette, quando non esiste
alternativa di posizionamento, va applicato il criterio di minimo danno
ambientale, e gli allineamenti e le modalità di ubicazione, dovranno tener
conto di strade esistenti, sentieri, spartifuoco ed altre tracce preesistenti;
6)
le
aree boscate danneggiate da incendi non mutano la loro destinazione d'uso e per
esse è di conseguenza vietata qualsiasi trasformazione; è vietato in assoluto
compiere opere di qualsiasi genere, al di fuori del rimboschimento, del
ripristino vegetazionale e dell'eventuale recinzione.
Art. 19 - Tutela dell'ambiente agricolo e del verde
Qualsiasi trasformazione
dell'ambiente agricolo deve avvenire attraverso concessioni e/o autorizzazioni
di ristrutturazione agricola che colleghino le trasformazioni dell'ambiente
alla ristrutturazione della produzione agricola.
E' vietato in assenza dei
predetti atti concessori o autorizzativi, procedere a movimenti di terreno, a
lavori di terrazzamento o di demolizione o di alterazione dei corsi d'acqua di
irrigazione e canalette di scolo, ad abbattimento di alberature e di macchie
vegetali, fatta eccezione per le coltivazioni.
E' assolutamente vietato
l'abbattimento di alberature ed essenze arbustive lungo i cigli dei corsi
d'acqua e delle strade.
La manutenzione sia
ordinaria che straordinaria delle aree verdi compete obbligatoriamente ai
proprietari delle aree e degli appezzamenti; così pure agli stessi compete la
sostituzione degli elementi abbattuti da eventi naturali, o decedenti per
vetustà, nonché la cura di esemplari ammalati.
Art. 20 - Difesa e prevenzione dai fenomeni d'inquinamento idrico
A corredo del progetto e
della domanda di concessione e/o autorizzazione di trasformazione urbanistica
ed edilizia debbono essere esposte:
a)
le
indicazioni quantitative e qualitative degli scarichi liquidi prodotti dal
fabbricato o dal complesso edilizio, di cui viene richiesta la concessione o
l'autorizzazione a costruire e/o trasformare urbanisticamente, con la
dichiarazione dei valori medi, delle punte massime e, qualora ciò possa essere
significativo, dei periodi di effettuazione degli scarichi;
b)
indicazione
progettuale dei sistemi di depurazione, - ove ciò sia puntualmente richiesto
dal Piano Regolatore Generale Comunale - delle modalità di trattamento e delle
caratteristiche richieste alle acque trattate;
c)
tutte
le indicazioni di cui ai precedenti punti a) e b), dovranno essere conformi
alle disposizioni della legge n. 319 del 31/09/1976, alle successive
modificazioni ed integrazioni della stessa legge ed alle normative e
disposizioni regionali emanate per la materia suddetta.
L'immissione diretta degli
scarichi nella rete fognante è consentita solo per i fabbricati ed i complessi
di tipo esclusivamente residenziali e/o con utilizzazioni che non comportano
produzione di materiali residui inquinanti; l'immissione diretta degli scarichi
nella rete fognante è comunque ammessa purché la quantità degli scarichi
immessa ed il tasso di materie inquinanti siano contenuti all'interno della
soglia di sicurezza stabilita per legge e che, in particolare, le quantità
siano compatibili con le portate del sistema fognante e con la capacità
funzionale complessiva del sistema urbano di depurazione.
Ai fini dell'ispezione e
dell'eventuale prelievo di verifica, al termine dell'impianto fognante interno
all'area oggetto della richiesta, deve essere predisposto un idoneo pozzetto di
ispezione.
Nelle autorizzazioni
rilasciate debbono essere indicati i principali dati tecnici relativi alle
quantità ed alle qualità degli scarichi liquidi; qualsiasi variazione sia
quantitativa che qualitativa dovrà essere oggetto di ulteriore autorizzazione.
Tutti gli oneri relativi
alle opere di cui ai precedenti punti, sono a carico del richiedente, comprese
le quote eventualmente necessarie per l'adeguamento della rete e degli impianti
di depurazione, fermi restando oneri e diritti di allaccio e di uso.
Gli scarichi terminali degli
impianti di depurazione debbono avere caratteristiche igieniche di massima
sicurezza, ed utilizzare modalità di immissione nei torrenti e/o nelle acque
marine o lacustri, tali da garantire la tollerabilità o l'assorbimento di
effetti inquinanti minori.
Ove possibile, sono da
privilegiare impianti di depurazione che permettono il riutilizzo delle acque
trattate ai fini irrigui.
Art. 21 - Difesa e prevenzione dai fenomeni di inquinamento atmosferico
Nel caso di realizzazione di
manufatti che comportino attività tali da produrre potenzialmente effetti di
inquinamento atmosferico, la richiesta di concessione e/o autorizzazione deve
contenere:
–
le
indicazioni quantitative e qualitative dei prodotti inquinanti;
–
le
indicazioni progettuali dei sistemi di depurazione, comprese le modalità di
eliminazione delle acque di lavaggio e del materiale residuo di filtro.
Tutti gli oneri, compresi
gli oneri aggiuntivi di pretrattamento ed immissione nella rete fognante e
negli impianti di depurazione delle acque di lavaggio, sono a totale carico del
richiedente.
Nelle autorizzazioni
rilasciate debbono essere menzionati i principali dati tecnici, le
caratteristiche quantitative ed i requisiti qualitativi. Art. 22 - Discariche
L'Amministrazione Comunale
predispone in conformità alle
indicazioni localizzative regionali una o più aree su cui autorizzare
l'esercizio di discarica. Nelle pubbliche discariche è vietato scaricare
rifiuti solidi che rientrano in quelle categorie di materiali obbligatoriamente
raccolte dal servizio di nettezza urbana.
L'area delle pubbliche
discariche può essere comunale o privata. La decisione di apertura di una
discarica deve essere supportata da analisi specialistiche di natura geologica
ed idrogeologica, nonché da tutte le elaborazioni tecniche e progettuali
indicate dalle leggi e dalle normative vigenti in materia. Il piano di scarico
deve essere comprensivo di tutto il materiale documentativo, nonché di uno
studio finalizzato alla misurazione e valutazione dell'impatto ambientale e
paesistico, nonché l'indicazione dei rimedi finalizzati a minimizzare gli
effetti negativi.
L'area delle pubbliche
discariche deve essere adeguatamente recintata e distinta da cartelli in numero
e posizioni tali da rendere chiara la segnalazione.
Tra i documenti e gli atti
tecnici allegati al piano di scarico, deve essere contenuto il progetto
specifico di sistemazione finale del terreno, finalizzato alla ricomposizione
fisica e paesistica della zona occupata dalla discarica stessa; il progetto di
sistemazione finale del terreno, deve rispettare le prescrizioni di un progetto
di restauro del paesaggio completo delle indicazioni di messa in pristino di
humus vegetale, di cotica erbosa, di piantumazione vegetale e di quanto altro
occorrente per garantire una accelerata ricostruzione geologica e pedologica,
attraverso l'utilizzazione di essenze arboree, arbustive e floreali locali.
Art. 23 - Sottosuolo, cave
L'utilizzazione del
sottosuolo per serbatoi, vasche di raccolta delle acque, impianti tecnici,
canalizzazioni, cantine, ripostigli, garage o servizi tecnici, è subordinata a
semplice autorizzazione sindacale. I volumi relativi a tali tipi di
utilizzazione non rientrano nel computo delle volumetrie derivanti dalla
applicazione degli indici urbanistici ed edilizi prescritti per le varie zone
dalle norme tecniche di attuazione.
L'apertura di cave per
l'estrazione di qualsiasi materiale o la continuazione di esercizio oltre un
anno di adozione del Piano Regolatore Generale Comunale per quelle già in corso
di sfruttamento è assoggettata alle indicazioni del PRG, ed alle disposizioni
in materia dettate dalle vigenti leggi nazionali e regionali.
Le cave già utilizzate vanno
soggette ad attività di ripristino.
Il Concessionario è
obbligato:
–
a
rimuovere con tecniche adatte il substrato pedologico originario, ed a conservarlo stipato in strati successivi per
riposizionarlo progressivamente sulle zone di cava dismesse;
–
a
ripristinare il manto vegetazionale, con piantumazione e messa a dimora di
essenze arboree, arbustive, opportunamente dislocate sui terreni rimodellati.
Titolo V - NORME SPECIFICHECapitolo VII - Norme specificheArt. 24 - Infrastrutture
Le infrastrutture si
distinguono in:
A - INFRASTRUTTURE PER L'ACCESSIBILITA';
B - INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE;
C - INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO ALLA PROMOZIONE
ECONOMICA.
Art. 25 - Infrastrutture per l'accessibilità (viabilità)
Le aree destinate alla
viabilità comprendono:
1 -
strade, nodi stradali e piazze;
2 -
zone di sosta e parcheggio;
3 -
fasce di rispetto;
4 -
sistemi eliportuali.
Per le aree di cui ai punti
1) e 2) è imposto il vincolo di inedificabilità assoluta. Il Comune, adottando
criteri tecnici stabiliti da una normativa particolare, può procedere al
rilascio di concessioni specifiche lungo le fasce di rispetto per
l'installazione di chioschi di distribuzione di benzina e servizio alle strade
medesime, facendo obbligatoriamente ricorso all'istituto della concessione di
utilizzazione a tempo determinato e della edificazione in precario; resta
inoltre l'obbligo di conservazione e rispetto del verde esistente. L'eventuale
integrazione di fasce di verde ornamentale atto a protezione e schermo visuale
delle fasce medesime, dovrà essere concordata con i proprietari delle aree
interessate dalle fasce di rispetto.
L'indicazione grafica delle
strade, dei nodi stradali e dei parcheggi, ha valore obbligatorio per ciò che
riguarda il tracciato di massima; riveste però valore indicativo per ciò che
riguarda le soluzioni tecniche ed i particolari di dettaglio i quali verranno
precisati all'atto di redazione del progetto esecutivo dell'opera.
Art. 26 - Classificazione delle strade
Le strade esistenti e di
progetto che formano il sistema viario interessante il territorio comunale,
vengono così classificate: sulla base di quanto disposto dal Nuovo Codice della
Strada e relativi Regolamenti di Esecuzione.
Art. 27 - Spazi pubblici per parcheggio
Le zone di sosta e
parcheggio comprendono le superfici destinate esclusivamente a parcheggio,
nonché i parcheggi in costruito e relativi fabbricati di pertinenza.
Relativamente ai diversi
tipi d'insediamento e alle diverse forme di utenza gli spazi pubblici per il
parcheggio vengono distinti in:
A - PARCHEGGI A SERVIZIO DELLE RESIDENZE, i quali a
loro volta, possono configurarsi in:
–
aree
di parcheggio in sede propria o in sede stradale;
–
autoparcheggi
in struttura in elevazione o sottosuolo.
B - PARCHEGGI A SERVIZIO DELLE ZONE A CARATTERE
PRODUTTIVO E TERZIARIO, a loro volta distinti in:
–
parcheggi
al servizio di aree commerciali, direzionali, industriali;
–
parcheggi
al servizio di impianti ed attrezzature pubbliche, culturali, ricreative e di
pubblico spettacolo.
La progettazione esecutiva e
la realizzazione degli spazi e/o dei manufatti di sosta e parcheggio dovranno
rispettare le prescrizioni dettate dal Nuovo Codice della Strada e dal
Regolamento di Esecuzione dello stesso, nonché dalle Norme e Leggi attualmente
vigenti in materia.
Art. 28 - Infrastrutture tecnologiche
Le infrastrutture di livello
tecnologico riguardano il sistema delle reti di utenza per gli insediamenti e
comprendono:
A -
RETI ED IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE (fornitura acqua,
fornitura energia elettrica, fornitura gas, fornitura calore con impianto
centralizzato a livello di unità di insediamento);
B -
RETI ED IMPIANTO DI SCARICO (scarico liquami,
scarico rifiuti solidi, scarico fumi);
C -
RETI ED IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE E SPECIALI
(reti telefoniche, reti di convogliamento e distribuzione di materiale postale,
reti telegrafiche, reti radiotrasmittenti e teletrasmettenti, cabine e punti
telefonici, reti semaforiche, orologi pubblici, reti di segnalazione in
genere).
L'approvazione dei progetti
relativi a tali categorie di opere, dovrà essere definita secondo le procedure
dettate dalle normative vigenti.
Art. 29 - Zone d'acqua
Sono costituite dalle aree
occupate dai corsi e specchi d'acqua e dalle aree demaniali e private ubicate
lateralmente.
Art. 30 - Zone a vincolo speciale
Costituiscono zone a vincolo
speciale:
A -
le zone di ampliamento di cimiteri e relative aree
di rispetto;
B -
le zone per pubblica discarica (che saranno definite
per ubicazione e dimensione dal Comune);
C -
le zone soggette a rimboschimento; D - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||