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- P.S.= Piano Strutturale;
- P.R.= Piano Regolatore.

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COMUNE DI GROTTERIA (RC)

PIANO REGOLATORE GENERALE

 

 

  

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE


arch. G. Albanese

ing. D. Cozzupoli

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI Art. 26 - Classificazione delle strade
CAPITOLO I - Disposizioni generali Art. 27 - Spazi pubblici per parcheggio
Art. 1 - Applicazione del piano regolatore generale comunale Art. 28 - Infrastrutture tecnologiche
Art. 2 - Finalità delle norme Art. 29 - Zone d'acqua
Art. 3 - Deroghe Art. 30 - Zone a vincolo speciale
Art. 4 - Elementi costitutivi dello strumento urbanistico Art. 31 - Perimetrazione del territorio comunale ai fini della legge 5 agosto 1978 n. 457. Perimetrazione di aree. Progetto.
Art. 5 - Contenuto delle norme tecniche di attuazione TITOLO VI - ZONE TERRITORIALI OMOGENEE
Art. 6 - Oneri CAPITOLO VIII - Zone territoriali omogenee
CAPITOLO II - Terminologia urbanistica ed edilizia Art. 32 - Zona territoriale omogenea di tipo A - (Grotteria Centro) - Prescritta P.P. del Centro Storico
Art. 7 - Definizione degli indici edilizi e dei rapporti regolanti l'edificazione Art. 33 - Zona territoriale omogenea di tipo B - Prescritta Schema di riordino urbanizzativo
CAPITOLO III - Modalità di intervento urbanistico ed edilizio Art. 34 - Zona territoriale omogenea di tipo C - Ammessa P:P: - P.L.
Art. 8 - Modi di intervento Art. 35 - Zona territoriale omogenea di tipo D - Ammessa P:P: - P.L P.P. di reastauro urbano per D1*
Art.9 - Utilizzazione degli indici edilizi Art. 36 - Zona territoriale omogenea di tipo E
Art. 10 - Indicazioni utilizzative Art. 37 - Aree con carattere di specialità: aree di riequilibrio (AR) (prescritta)
TITOLO II - DESTINAZIONI D’USO Art. 38 - Attrezzature alberghiere e paralberghiere esistenti (prescritta)
CAPITOLO IV - Destinazioni d’uso Art. 39 - Pubblici esercizi esistenti
Art. 11 - Destinazioni di uso del territorio Art. 40 - Zona territoriale omogenea di tipo F (prescritta)
Art. 12 - Aree soggette a destinazioni di uso "indicativo" ed aree di riserva TITOLO VII - DISPOSIZIONI PARTICOLARI
TITOLO III - DECORO ED ARREDO DELL'AMBIENTE URBANO CAPITOLO IX - DISPOSIZIONI PARTICOLARI
CAPITOLO V - Decoro ed arredo dell'ambiente urbano Art. 41 - Prescrizioni geomorfologiche
Art. 13 - Decoro dell'ambiente urbano Art. 42 - Fasce di arretramento dai cigli morfologici
Art. 14 - Tutela del verde urbano Art. 43 - Costruzioni preesistenti. Norme di compatibilità
Art. 15 - Segnaletica ed arredo urbano Art. 44 - Interventi prioritari di rimedio. Sistemi di smaltimento dei liquami
TITOLO IV - NORME GENERALI DI TUTELA AMBIENTALE Art. 45 - Pozzi idrici 
CAPITOLO VI - Norme di tutela ambientale - Contenuti e campi di applicazione - Norme generali di indirizzo Art. 46 - Contenuto dei Piani Particolareggiati e di Lottizzazione Convenzionata
Art. 16 - Tutela generale dell'ambiente Art. 47 - Programma ed opere pubbliche
Art. 17 - Tutela dei corsi d'acqua Art. 48 - Regime vincolistico
Art. 18 - Tutela dell'ambiente boschivo e forestale Art. 49 - Regime transatorio per le situazioni di abusivismo – Disciplina urbanistica della sanatoria edilizia
Art. 19 - Tutela dell'ambiente agricolo e del verde Art. 50 - Regime vincolistico generale
Art. 20 - Difesa e prevenzione dai fenomeni d'inquinamento idrico Art. 51 - Aree di interesse archeologico
Art. 21 - Difesa e prevenzione dai fenomeni di inquinamento atmosferico Art. 52 - Zone ed aree con carattere ammesso, indicativo e di riserva
Art. 22 - Discariche Art. 53 - Esecuzione di opere in corso, nell'ambito o in territorio esterno
Art. 23 - Sottosuolo, cave Art. 54 - Zone da assoggettare a Piano Particolareggiato Esecutivo
Titolo V - NORME SPECIFICHE Art. 55 - Norme sugli esercizi commerciali
CapITOLO VII - Norme specifiche Art. 56  - Parcheggi in costruito
Art. 24 - Infrastrutture Art. 57 - Condizioni generali di esecutività
Art. 25 - Infrastrutture per l'accessibilità (viabilità) Art. 58 - Condizioni d'uso relativamente alle zone con tipo di destinazione ammessa
  Art. 59 - Efficacia delle Norme Tecniche di attuazione     
   

 

 

TITOLO I - NORME GENERALI

CAPITOLO I - Disposizioni generali -

 

Art. 1 - Applicazione del piano regolatore generale comunale -

Tutte le attività di trasformazione urbanistica ed edilizia, nell'ambito del territorio comunale sono soggette alle leggi vigenti, alla disciplina delle presenti norme di Piano Regolatore Generale, ed alle disposizioni contenute nel Regolamento Edilizio e negli altri regolamenti comunali.

 

Art. 2 - Finalità delle norme -

Le presenti norme vengono utilizzate anche agli effetti della applicazione delle misure di salvaguardia di cui alla legge 3/11/1952 n.1902 e successive integrazioni e modifiche.

Per ogni zona territoriale omogenea vengono definiti indici e parametri di natura urbanistica ed edilizia.

 

Art. 3 - Deroghe -

Le deroghe ammesse sono esclusivamente quelle previste dall'art. 41 quater della legge 17/8/1942 n.1150 e successive modifiche ed integrazioni, e potranno essere attivate facendo ricorso alle procedure previste dalla legge.

 

Art. 4 - Elementi costitutivi dello strumento urbanistico -

Sono elementi costitutivi del Piano Regolatore Generale, gli elaborati tecnici e grafici che di seguito vengono elencati:

1 -  RELAZIONE GENERALE -

2 -  NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE -

3 -  AZZONAMENTO - SCALA MINIMA DI RAPPRESENTAZIONE: 1:5000 / 1:2000 -

 

Art. 5 - Contenuto delle norme tecniche di attuazione -

Le norme tecniche di attuazione contengono:

1)   i caratteri e le limitazioni di zona;

2)   i vincoli relativi a particolari servitù;

3)   gli elementi atti ad integrare il Regolamento Edilizio Comunale ai sensi dell'art. 33 L.U.

 

Art. 6 - Oneri -

Qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, partecipa agli oneri ad essa relativi e la esecuzione delle opere è subordinata a concessione o autorizzazione.

La possibilità concreta di trasformazione edilizia del suolo e degli edifici è conferita dalla presenza o dall'attuazione delle opere di urbanizzazione generale primaria e secondaria.

Nel caso di non esistenza delle opere urbanizzative di cui sopra, i soggetti richiedenti possono impegnarsi con apposito atto a realizzare a proprie spese e cura secondo le procedure tecniche ed amministrative di legge.

 

CAPITOLO II - Terminologia urbanistica ed edilizia -

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Art. 7 - Definizione degli indici edilizi e dei rapporti regolanti l'edificazione -

Tutte le indicazioni relative alle singole zone del P.R.G. vanno intese alla luce delle seguenti definizioni:

St : superficie territoriale

E' la superficie totale di un ambito di intervento, interessato unitamente da attività di natura pubblica e privata (lotti residenziali, viabilità, aree verdi, parcheggi, servizi).

Sf: superficie fondiaria

E' la porzione di superficie funzionale avente una destinazione omogenea di zona per gli interventi edilizi abitativi o produttivi, da attuare direttamente o previo intervento urbanistico.

Smi: superficie minima di intervento

E' per ciascuna zona a destinazione omogenea, l'area minima richiesta per un intervento di iniziativa pubblica, privata o mista da attuare in modo unitario.

Ift: indice di fabbricabilità territoriale

E' il rapporto in mc/mq tra il volume edilizio ammesso e l'unità di superficie territoriale relativa ad una zona a destinazione omogenea.

Iff: Indice di fabbricabilità fondiaria

E' il rapporto in mc/mq tra il volume edilizio e l'area pertinente alle abitazioni, escluse le strade e le attrezzature sociali.

Dtp: densità territoriale di popolazione

E' il rapporto in abitanti/ha tra il numero degli abitanti e l'area della zona di insediamento.

Sc: Superficie coperta

E' la proiezione orizzontale sul lotto di tutti gli edifici principali ed accessori, compresi i corpi e gli elementi a sbalzo tamponati.

Su: Superficie utile

E' la somma delle superfici di pavimento di singoli vani dell'alloggio, esclusi i balconi, le terrazze, gli armadi a muro, i sottoscala di scale interne, le cantine, le soffitte non abitabili gli eventuali spazi comuni e le superfici comprese negli sguinci.

H: Altezza degli edifici

Si misura sulla facciata più alta, a partire dalla quota del terreno naturale (o da quella del terreno sistemato se più bassa) sino all'estradosso del solaio di copertura del vano abitabile più alto; nel caso delle mansarde, si considera all'altezza media della struttura di copertura misurata all'estradosso.

Sulle vie e sui terreni in pendenza, l'altezza si misura in corrispondenza del punto mediano della facciata; nel caso di facciate composte da elementi di varia altezza si misura in corrispondenza del punto mediano dell'elemento di maggiore altezza.

Nel caso di edifici contigui, si misura l'altezza di ogni singolo edificio.

Nel caso di edificazione a gradoni, l'altezza va considerata e verificata per ciascun corpo di fabbrica, rispetto alla quota del gradone di sedime.

Hl: Altezza lorda dei piani

L'altezza dei vari piani di un edificio è rappresentata dalla differenza delle quote dei rispettivi pavimenti. Ove vada misurata rispetto a copertura non piana con inclinazione maggiore a 35 gradi, si assumerà l'altezza media corrente tra il pavimento e l'estradosso della copertura stessa.

Vl: Volume lordo

E' la cubatura totale compresa tra la superficie esterna delle mura, il livello del pavimento più basso e la parte esterna della copertura.

Qualora il livello del suolo sia inferiore a quello del pavimento più basso, il volume lordo deve essere misurato partendo dal livello del suolo.

Qualora vi siano muri in comune con fabbricati contigui il volume lordo si misura partendo dalla mediana di tali muri.

VC: Volume costruibile

E' il volume complessivo che si può costruire sull'area edificabile, calcolato in base alla densità ammessa, rispettando tutti gli altri indici di edificazione.

Il volume costruibile comprende:

a)    la parte fuori terra delle costruzioni esistenti o da realizzare sul lotto;

b)   la parte interrata delle stesse, se destinata ad uffici o attività produttive;

c)    fabbricati accessori, per la porzione fuori terra.

Sono esclusi dal volume costruibile i c.d. volumi tecnici, cioè i volumi esterni alla copertura dell'edificio i quali a mente della Circ. Min. LL.PP. 31/1/1973 n.2474 sono:

1)   i volumi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione) che non possono per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dall'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche;

2)   quelli necessari a contenere serbatoi idrici, d'estracorsa degli ascensori, i vasi di espansione dell'impianto di termosifone, le canne fumarie, quelle di ventilazione, il vano scala al di sopra delle linee di gronda.

Non sono da considerarsi volumi tecnici, in nessun caso, i bucatoi, gli stenditoi coperti ed i locali di sgombero et simila.

Sono inoltre esclusi dal calcolo del volume, i volumi derivanti da superfici destinate a parcheggio, da quelle destinate a porticati aperti da tutti i lati, di uso pubblico o condominiale.

D: Distacchi;  Df: Distacchi dai confini;  Dc: Distacchi dai fabbricati;

Sono le minime distanze che l'edificio deve osservare da altri edifici o opere preesistenti ovvero dal confine.

La misura del distacco si effettua sulla retta orizzontale che individua le distanze minime fra pareti e pareti o fra pareti e sbalzi tamponanti.

Rc: Rapporto di copertura

E' la porzione di lotto copribile dai fabbricati ed esprime il rapporto numerico tra l'area coperta dai fabbricati e l'area edificabile del lotto.

Vc: Verde condominiale

E' lo spazio libero dell'area di pertinenza del fabbricato da adibire a soggiorno all'aperto e da attrezzare con verde ornamentale.

 

CAPITOLO III - Modalità di intervento urbanistico ed edilizio -

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Art. 8 - Modi di intervento -

I modi di intervento sono i seguenti:

A - Intervento edilizio diretto -                                                               Consiste nell'edificazione su singoli lotti o negli altri interventi consentiti sugli edifici esistenti, dietro rilascio della concessione edilizia (onerosa, convenzionata o gratuita) o della autorizzazione.

B -  Intervento urbanistico di coordinamento -                                                  Consiste in un progetto di sistemazione urbanistica esteso ad una superficie minima di intervento, pari ad un appezzamento di terreno circondato da strade o da zone a diversa destinazione di uso.

A - Interventi urbanistici preventivi -                                                         Consistono nei "piani particolareggiati di iniziativa pubblica" (P.P.), nei "piani esecutivi di iniziativa privata" (P.L. piani di lottizzazione), redatti secondo le procedure previste dalla legislazione urbanistica e riferiti ad "unità urbanistiche" individuate negli elaborati di piano o dalle norme, e corrispondenti alla superficie minima di intervento.     Consistono, inoltre, nei "piani di recupero" (Pdr) e nei "piani delle aree destinate agli insediamenti produttivi" (Pip).

B - Interventi di manutenzione ordinaria -                                                               Interventi che consistono nelle opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e a quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.                                                                      Tra gli altri sono interventi di manutenzione ordinaria:

a - pulitura esterna, ripresa parziale di intonaci senza alterazioni di materiale o delle tinte esistenti;

b - pulitura, riparazione, sostituzione o tinteggiatura degli infissi esterni, senza alterazione dei tipi di materiali esistenti o delle tinte o delle tecnologie, ovvero utilizzando i tipi di materiali e di tecnologie che verranno indicate con apposito regolamento-ordinanza del Sindaco;

c - rifacimento parziale di rivestimenti esterni, senza modificazione dei tipi di materiale esistenti o delle tinte o delle tecnologie;

d - riparazione e ammodernamento di impianti tecnici che non comportino la costruzione o la destinazione ex-novo di locali per servizi igienici e tecnologici;

e - tinteggiatura, pittura e rifacimento degli intonaci interni;

f -   riparazione di infissi interni, grondaie e canne fumarie;

g - riparazione di pavimenti interni;

h - sostituzione di pavimenti interni;

i -   sostituzione di serramenti;

Si intendono altresì compresi nel concetto di manutenzione ordinaria:

l -   rappezzi e ancoraggi di parti pericolanti delle facciate;

m -riparazione e sostituzione di intonaci e tinteggiature interne, sostituzioni di rivestimenti interni;

n - sostituzioni di infissi e serramenti interni;

o - sostituzioni ed integrazioni di apparecchi sanitari;

p - riparazioni, sostituzioni e integrazioni di impianti idraulici, igienico-sanitari e relative tubazioni, di impianti elettrici, di riscaldamento e ventilazione, di fornitura gas, nonché delle canne fumarie e relative opere murarie.

Per tutti gli interventi di manutenzione ordinaria non occorre ai sensi dell'art. 9 lettera c) della legge 28/1/1977 n.10, la concessione.

Restano ferme le eventuali disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1 giugno 1939 n.1089, 29 giugno 1939 n.1497 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla L. 431/85.

E -  Interventi di manutenzione straordinaria -                                       Interventi che consistono nelle opere e nelle modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici utili delle singole unità immobiliari (alloggi, unità produttive commerciali, ecc.) e non comportino modifiche alla destinazione d'uso. Si configurano inoltre come opere di manutenzione straordinaria i seguenti interventi:                                                  a - consolidamenti statici parziali e totali tendenti ad adeguare le strutture alla vigente   normativa di costruzioni in zona sismica;

b - rifacimenti o sostituzioni delle coperture;

c - sostituzioni di elementi architettonici (inferriate, balconi, cornici, zoccolature, gradini, ecc.);

d - costruzione ed ampliamento di centrali termiche e tecnologiche e relative canne fumarie;

e - costruzioni di impianti tecnologici che sfruttano energie alternative.

Le opere di manutenzione straordinaria sono assoggettate ad asseverazione e denunzia di attività secondo le disposizioni di legge attualmente vigenti.

F -  Opere interne -                                                                    Conformemente a quanto prescritto dall'art.26 della legge n. 47/1985, non sono soggette a concessione né ad autorizzazione le opere interne alle costruzioni che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, non comportino modifiche della sagoma né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla lettera A dell'art. 2 del D.M. 2/4/1968, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, rispettino le originali caratteristiche costruttive.                     Contestualmente all'inizio dei lavori, il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al Sindaco, una relazione, a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti. Nel caso di immobili vincolati ai sensi delle leggi: 1 giugno 1939 n.1039 e 29 giugno 1939 n.1497 e successive modificazioni ed integrazioni, è obbligatorio richiedere con presentazione di progetto, l'autorizzazione sindacale ad eseguire i lavori. La realizzazione delle opere interne è soggetta ad asseverazione e a denunzia di inizio di attività secondo le disposizioni di legge attualmente vigenti.

Art. 9 - Utilizzazione degli indici edilizi -

Gli indici edilizi possono essere utilizzati, una ed una sola volta, ad eccezione delle ricostruzioni, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà.

Quando l'area di intervento è costituita da più proprietà la concessione a lottizzare o quella a costruire sono subordinate alla stipula - tra i proprietari interessati - di una convenzione da trascrivere alla conservatoria dei registri immobiliari.

 

Art. 10 - Indicazioni utilizzative -

La destinazione di uso dei suoli e degli edifici, deve essere sempre indicata sia nei piani di intervento preventivo, sia nei progetti di utilizzazione diretta e deve rispettare le indicazioni e le prescrizioni dello strumento urbanistico.

Ogni mutamento di destinazione di uso degli immobili deve essere autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

Non potranno essere rilasciate licenze di uso o di abitabilità per destinazioni diverse da quella prevista dalla concessione.

 

TITOLO II - DESTINAZIONI D’USO

CAPITOLO IV - Destinazioni d’uso

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Art. 11 - Destinazioni di uso del territorio

Le destinazioni di uso del territorio sono di tre specie:

- DESTINAZIONI DI USO PRESCRITTO - che hanno carattere di inderogabilità;

- DESTINAZIONI DI USO AMMESSE - che hanno carattere di possibilità;

- DESTINAZIONI DI USO INDICATIVE - che hanno carattere di indicazione di larga massima per previsioni future e suscettibili di ulteriori precisazioni.

Hanno carattere di operatività immediata solo le aree ed i sistemi con DESTINAZIONE DI USO DI TIPO PRESCRITTO.

 

Art. 12 - Aree soggette a destinazioni di uso "indicativo" ed aree di riserva

Le aree soggette a destinazione d'uso "ammesso", "indicativo" e le aree di "riserva" non potranno ricevere trasformazioni dell'uso attuale fino a quando non verrà deliberato il loro passaggio ad una destinazione di uso "prescritta". Ciò dovrà avvenire sulla base di apposito atto deliberativo da parte del Consiglio Comunale.

Il passaggio da destinazione di uso "indicativa" a destinazione di uso "prescritta" può avvenire solo quando si siano determinate situazioni tali che consentano di precisare le previsioni di larga massima contenute nelle destinazioni "indicative" e di delimitare esattamente i contorni della zona. E' il Consiglio Comunale ad avere la piena facoltà di procedere alla deliberazione del passaggio da una destinazione di uso ad un'altra di specie differente.

E' ancora facoltà del Consiglio Comunale deliberare la utilizzazione della zona di "riserva" quando si prevede, con un anticipo almeno di due anni, che la disponibilità di aree nelle vicine zone ad identica destinazione di uso stia per esaurirsi.

 

TITOLO III - DECORO ED ARREDO DELL'AMBIENTE URBANO

CAPITOLO V - Decoro ed arredo dell'ambiente urbano

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Art. 13 - Decoro dell'ambiente urbano

I proprietari degli edifici esistenti e delle relative superfici di pertinenza devono obbligatoriamente mantenerli nelle condizioni di decoro richiesti dall'ambiente urbano.

E' facoltà del Sindaco ordinare tutte le opere necessarie alla finalità di mantenimento del decoro a cura e spese dei proprietari.

 

Art. 14 - Tutela del verde urbano

Le alberature esistenti in ambito urbano debbono essere rigorosamente conservate.

Sarà il Sindaco a dover preventivamente autorizzare qualsiasi tipo di riassetto, di riconversione vegetale, o di abbattimento delle zone alberate.

Tutti i progetti per concessione ad edificare dovranno indicare su apposita planimetria tutti gli elementi vegetali rilevati puntualmente e dovranno essere corredati con una documentazione fotografica.

La superficie di sedime dei fabbricati dovrà  essere organizzata in modo da rispettare il verde esistente, in caso di abbattimento dovranno essere indicate le modalità di ripristino e le specie vegetali sostitutive delle originali. Tutti i progetti per concessione dovranno avere allegato il progetto della sistemazione esterna di tutta l'area con l'indicazione delle zone alberate, delle tipologie, delle alberature, delle zone a prato e delle zone pavimentate, nonché delle recinzioni.

Per le zone pubbliche e per le zone di interesse generale il verde ornamentale sarà definito attraverso progetti dettagliati di sistemazione.

 

Art. 15 - Segnaletica ed arredo urbano

La sistemazione di vie e piazze, nonché la definizione e la ubicazione di elementi di segnaletica e di arredo urbano dovranno essere organizzati attraverso progetti specifici di intervento  i quali saranno allegati ai progetti  di utilizzazione edilizia.

Tali progetti dovranno interessare le zone già edificate e quelle di nuova edificazione.

 

  

 TITOLO IV - NORME GENERALI DI TUTELA AMBIENTALE

CAPITOLO VI - Norme di tutela ambientale - Contenuti e campi di applicazione - Norme generali di indirizzo


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Art. 16 - Tutela generale dell'ambiente

Il Comune, di intesa con gli altri organi competenti a livello sovracomunale, regionale e statale, attraverso adeguate misure di salvaguardia, tutela le condizioni ambientali ed i valori culturali del territorio, curandone lo sviluppo, l'utilizzazione sociale e la valorizzazione delle risorse.

Qualsiasi intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia è assoggettato alle misure di salvaguardia predisposte.

 

Art. 17 - Tutela dei corsi d'acqua

Nelle zone esterne al perimetro dei centri edificati, qualsiasi costruzione è vietata lungo il corso dei torrenti per una profondità di 50 m dal confine esterno dell'area golenale o alluvionale. Per l'intervallo da 60 a 150 m dal confine esterno dell'area golenale, sono ammessi insediamenti residenziali, a bassa densità, con un indice di addensamento di abitanti, non superiore a 50 AB/HA; per l'intervallo da 150 a 300 m, dal confine esterno dell'area golenale, sono ammessi insediamenti residenziali, con un indice di addensamento di abitanti, non superiore a 100 AB/HA; nella fascia dei 60 m dal confine esterno dell'area golenale, sono consentiti lavori di piantumazione vegetale, integrazione vegetazionale, nonché passaggi pedonali e viabilità secondaria ed adeguatamente integrata alle caratteristiche di paesaggio.

Nel caso di disposizioni legislative di tipo regionale o nazionale che imponessero maggiori distanze ed un regime vincolistico più rigoroso, queste vanno intese immediatamente esecutive.

Per le abitazioni esistenti entro le fasce di rispetto sono ammesse soltanto opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione e consolidamento.

Nel caso di disposizioni legislative e normative nazionali o regionali che nel futuro impongano vincoli e criteri di tutela diversi, questi si intendono immediatamente operativi. Sono vigenti le norme in materia dettate dalla L. 431/1985.

 

Art. 18 - Tutela dell'ambiente boschivo e forestale

I sistemi boschivi, le aree a prato e pascolo e le aree di vegetazione spontanea assolvono a funzioni di difesa idrogeologica, di rigenerazione e rinnovo del patrimonio forestale, di mantenimento della biocenosi e di equilibrio dello stato microclimatico; per tali ragioni le suddette aree vengono tutelate sia sotto il profilo ambientale, sia sotto quello ecologico.

Al fine della tutela vengono imposte le seguenti prescrizioni:

1)   è vietato procedere a movimenti di terra, scavi, riporti, alterazioni del manto vegetazionale ed erboso, e ad abbattimento di alberature, salvo che per le attività produttive regolamentate dalle competenti autorità, o a lavori di diradamento effettuate e/o regolamentate dalle competenti autorità forestali;

2)   è vietata l'apertura di strade carrabili, ad esclusione di quelle con funzione di servizio alla manutenzione del bosco ed all'esercizio delle attività produttive;

3)   è vietato immettere nelle aree sopra descritte acque di scarico non depurate totalmente;

4)   qualsiasi costruzione che non sia strettamente funzionale alla conduzione del bosco o delle aree immediatamente circostanti non potrà essere autorizzata né all'interno delle aree boscate né all'interno di una fascia di almeno 50 m lungo il perimetro;

5)   la posa di cavi aerei di telecomunicazione o di distribuzione di energia elettrica è vietata all'interno delle zone boscate; essa può essere consentita eccezionalmente solo qualora non esista alcuna alternativa all'esterno delle aree boscate. Per la realizzazione delle reti suddette, quando non esiste alternativa di posizionamento, va applicato il criterio di minimo danno ambientale, e gli allineamenti e le modalità di ubicazione, dovranno tener conto di strade esistenti, sentieri, spartifuoco ed altre tracce preesistenti;

6)   le aree boscate danneggiate da incendi non mutano la loro destinazione d'uso e per esse è di conseguenza vietata qualsiasi trasformazione; è vietato in assoluto compiere opere di qualsiasi genere, al di fuori del rimboschimento, del ripristino vegetazionale e dell'eventuale recinzione.

 

Art. 19 - Tutela dell'ambiente agricolo e del verde

Qualsiasi trasformazione dell'ambiente agricolo deve avvenire attraverso concessioni e/o autorizzazioni di ristrutturazione agricola che colleghino le trasformazioni dell'ambiente alla ristrutturazione della produzione agricola.

E' vietato in assenza dei predetti atti concessori o autorizzativi, procedere a movimenti di terreno, a lavori di terrazzamento o di demolizione o di alterazione dei corsi d'acqua di irrigazione e canalette di scolo, ad abbattimento di alberature e di macchie vegetali, fatta eccezione per le coltivazioni.

E' assolutamente vietato l'abbattimento di alberature ed essenze arbustive lungo i cigli dei corsi d'acqua e delle strade.

La manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle aree verdi compete obbligatoriamente ai proprietari delle aree e degli appezzamenti; così pure agli stessi compete la sostituzione degli elementi abbattuti da eventi naturali, o decedenti per vetustà, nonché la cura di esemplari ammalati.

 

Art. 20 - Difesa e prevenzione dai fenomeni d'inquinamento idrico

A corredo del progetto e della domanda di concessione e/o autorizzazione di trasformazione urbanistica ed edilizia debbono essere esposte:

a)    le indicazioni quantitative e qualitative degli scarichi liquidi prodotti dal fabbricato o dal complesso edilizio, di cui viene richiesta la concessione o l'autorizzazione a costruire e/o trasformare urbanisticamente, con la dichiarazione dei valori medi, delle punte massime e, qualora ciò possa essere significativo, dei periodi di effettuazione degli scarichi;

b)   indicazione progettuale dei sistemi di depurazione, - ove ciò sia puntualmente richiesto dal Piano Regolatore Generale Comunale - delle modalità di trattamento e delle caratteristiche richieste alle acque trattate;

c)    tutte le indicazioni di cui ai precedenti punti a) e b), dovranno essere conformi alle disposizioni della legge n. 319 del 31/09/1976, alle successive modificazioni ed integrazioni della stessa legge ed alle normative e disposizioni regionali emanate per la materia suddetta.

L'immissione diretta degli scarichi nella rete fognante è consentita solo per i fabbricati ed i complessi di tipo esclusivamente residenziali e/o con utilizzazioni che non comportano produzione di materiali residui inquinanti; l'immissione diretta degli scarichi nella rete fognante è comunque ammessa purché la quantità degli scarichi immessa ed il tasso di materie inquinanti siano contenuti all'interno della soglia di sicurezza stabilita per legge e che, in particolare, le quantità siano compatibili con le portate del sistema fognante e con la capacità funzionale complessiva del sistema urbano di depurazione.

Ai fini dell'ispezione e dell'eventuale prelievo di verifica, al termine dell'impianto fognante interno all'area oggetto della richiesta, deve essere predisposto un idoneo pozzetto di ispezione.

Nelle autorizzazioni rilasciate debbono essere indicati i principali dati tecnici relativi alle quantità ed alle qualità degli scarichi liquidi; qualsiasi variazione sia quantitativa che qualitativa dovrà essere oggetto di ulteriore autorizzazione.

Tutti gli oneri relativi alle opere di cui ai precedenti punti, sono a carico del richiedente, comprese le quote eventualmente necessarie per l'adeguamento della rete e degli impianti di depurazione, fermi restando oneri e diritti di allaccio e di uso.

Gli scarichi terminali degli impianti di depurazione debbono avere caratteristiche igieniche di massima sicurezza, ed utilizzare modalità di immissione nei torrenti e/o nelle acque marine o lacustri, tali da garantire la tollerabilità o l'assorbimento di effetti inquinanti minori.

Ove possibile, sono da privilegiare impianti di depurazione che permettono il riutilizzo delle acque trattate ai fini irrigui.

 

Art. 21 - Difesa e prevenzione dai fenomeni di inquinamento atmosferico

Nel caso di realizzazione di manufatti che comportino attività tali da produrre potenzialmente effetti di inquinamento atmosferico, la richiesta di concessione e/o autorizzazione deve contenere:

      le indicazioni quantitative e qualitative dei prodotti inquinanti;

      le indicazioni progettuali dei sistemi di depurazione, comprese le modalità di eliminazione delle acque di lavaggio e del materiale residuo di filtro.

Tutti gli oneri, compresi gli oneri aggiuntivi di pretrattamento ed immissione nella rete fognante e negli impianti di depurazione delle acque di lavaggio, sono a totale carico del richiedente.

Nelle autorizzazioni rilasciate debbono essere menzionati i principali dati tecnici, le caratteristiche quantitative ed i requisiti qualitativi.

Art. 22 - Discariche

L'Amministrazione Comunale predispone  in conformità alle indicazioni localizzative regionali una o più aree su cui autorizzare l'esercizio di discarica. Nelle pubbliche discariche è vietato scaricare rifiuti solidi che rientrano in quelle categorie di materiali obbligatoriamente raccolte dal servizio di nettezza urbana.

L'area delle pubbliche discariche può essere comunale o privata. La decisione di apertura di una discarica deve essere supportata da analisi specialistiche di natura geologica ed idrogeologica, nonché da tutte le elaborazioni tecniche e progettuali indicate dalle leggi e dalle normative vigenti in materia. Il piano di scarico deve essere comprensivo di tutto il materiale documentativo, nonché di uno studio finalizzato alla misurazione e valutazione dell'impatto ambientale e paesistico, nonché l'indicazione dei rimedi finalizzati a minimizzare gli effetti negativi.

L'area delle pubbliche discariche deve essere adeguatamente recintata e distinta da cartelli in numero e posizioni tali da rendere chiara la segnalazione.

Tra i documenti e gli atti tecnici allegati al piano di scarico, deve essere contenuto il progetto specifico di sistemazione finale del terreno, finalizzato alla ricomposizione fisica e paesistica della zona occupata dalla discarica stessa; il progetto di sistemazione finale del terreno, deve rispettare le prescrizioni di un progetto di restauro del paesaggio completo delle indicazioni di messa in pristino di humus vegetale, di cotica erbosa, di piantumazione vegetale e di quanto altro occorrente per garantire una accelerata ricostruzione geologica e pedologica, attraverso l'utilizzazione di essenze arboree, arbustive e floreali locali.

 

Art. 23 - Sottosuolo, cave

L'utilizzazione del sottosuolo per serbatoi, vasche di raccolta delle acque, impianti tecnici, canalizzazioni, cantine, ripostigli, garage o servizi tecnici, è subordinata a semplice autorizzazione sindacale. I volumi relativi a tali tipi di utilizzazione non rientrano nel computo delle volumetrie derivanti dalla applicazione degli indici urbanistici ed edilizi prescritti per le varie zone dalle norme tecniche di attuazione.

L'apertura di cave per l'estrazione di qualsiasi materiale o la continuazione di esercizio oltre un anno di adozione del Piano Regolatore Generale Comunale per quelle già in corso di sfruttamento è assoggettata alle indicazioni del PRG, ed alle disposizioni in materia dettate dalle vigenti leggi nazionali e regionali.

Le cave già utilizzate vanno soggette ad attività di ripristino.

Il Concessionario è obbligato:

      a rimuovere con tecniche adatte il substrato pedologico originario, ed a  conservarlo stipato in strati successivi per riposizionarlo progressivamente sulle zone di cava dismesse;

      a ripristinare il manto vegetazionale, con piantumazione e messa a dimora di essenze arboree, arbustive, opportunamente dislocate sui terreni rimodellati.

 

Titolo V - NORME SPECIFICHE

Capitolo VII - Norme specifiche

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Art. 24 - Infrastrutture

Le infrastrutture si distinguono in:

A - INFRASTRUTTURE PER L'ACCESSIBILITA';

B - INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE;

C - INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO ALLA PROMOZIONE

               ECONOMICA.

 

Art. 25 - Infrastrutture per l'accessibilità (viabilità)

Le aree destinate alla viabilità comprendono:

1 -  strade, nodi stradali e piazze;

2 -  zone di sosta e parcheggio;

3 -  fasce di rispetto;

4 -  sistemi eliportuali.

Per le aree di cui ai punti 1) e 2) è imposto il vincolo di inedificabilità assoluta. Il Comune, adottando criteri tecnici stabiliti da una normativa particolare, può procedere al rilascio di concessioni specifiche lungo le fasce di rispetto per l'installazione di chioschi di distribuzione di benzina e servizio alle strade medesime, facendo obbligatoriamente ricorso all'istituto della concessione di utilizzazione a tempo determinato e della edificazione in precario; resta inoltre l'obbligo di conservazione e rispetto del verde esistente. L'eventuale integrazione di fasce di verde ornamentale atto a protezione e schermo visuale delle fasce medesime, dovrà essere concordata con i proprietari delle aree interessate dalle fasce di rispetto.

L'indicazione grafica delle strade, dei nodi stradali e dei parcheggi, ha valore obbligatorio per ciò che riguarda il tracciato di massima; riveste però valore indicativo per ciò che riguarda le soluzioni tecniche ed i particolari di dettaglio i quali verranno precisati all'atto di redazione del progetto esecutivo dell'opera.

 

Art. 26 - Classificazione delle strade

Le strade esistenti e di progetto che formano il sistema viario interessante il territorio comunale, vengono così classificate: sulla base di quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada e relativi Regolamenti di Esecuzione.

 

Art. 27 - Spazi pubblici per parcheggio

Le zone di sosta e parcheggio comprendono le superfici destinate esclusivamente a parcheggio, nonché i parcheggi in costruito e relativi fabbricati di pertinenza.

Relativamente ai diversi tipi d'insediamento e alle diverse forme di utenza gli spazi pubblici per il parcheggio vengono distinti in:

A - PARCHEGGI A SERVIZIO DELLE RESIDENZE, i quali a loro volta, possono configurarsi in:

      aree di parcheggio in sede propria o in sede stradale;

      autoparcheggi in struttura in elevazione o sottosuolo.

B - PARCHEGGI A SERVIZIO DELLE ZONE A CARATTERE PRODUTTIVO E TERZIARIO, a loro volta distinti in:

      parcheggi al servizio di aree commerciali, direzionali, industriali;

      parcheggi al servizio di impianti ed attrezzature pubbliche, culturali, ricreative e di pubblico spettacolo.

La progettazione esecutiva e la realizzazione degli spazi e/o dei manufatti di sosta e parcheggio dovranno rispettare le prescrizioni dettate dal Nuovo Codice della Strada e dal Regolamento di Esecuzione dello stesso, nonché dalle Norme e Leggi attualmente vigenti in materia.

 

Art. 28 - Infrastrutture tecnologiche

Le infrastrutture di livello tecnologico riguardano il sistema delle reti di utenza per gli insediamenti e comprendono:

A - RETI ED IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE (fornitura acqua, fornitura energia elettrica, fornitura gas, fornitura calore con impianto centralizzato a livello di unità di insediamento);

B - RETI ED IMPIANTO DI SCARICO (scarico liquami, scarico rifiuti solidi, scarico fumi);

C - RETI ED IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE E SPECIALI (reti telefoniche, reti di convogliamento e distribuzione di materiale postale, reti telegrafiche, reti radiotrasmittenti e teletrasmettenti, cabine e punti telefonici, reti semaforiche, orologi pubblici, reti di segnalazione in genere).

L'approvazione dei progetti relativi a tali categorie di opere, dovrà essere definita secondo le procedure dettate dalle normative vigenti.

 

Art. 29 - Zone d'acqua

Sono costituite dalle aree occupate dai corsi e specchi d'acqua e dalle aree demaniali e private ubicate lateralmente.

 

Art. 30 - Zone a vincolo speciale

Costituiscono zone a vincolo speciale:

A - le zone di ampliamento di cimiteri e relative aree di rispetto;

B - le zone per pubblica discarica (che saranno definite per ubicazione e dimensione dal Comune);

C - le zone soggette a rimboschimento;

D - le zone assoggettate a vincolo idrogeologico;

E - le zone assoggettate a vincolo archeologico;

F - fasce di rispetto degli elettrodotti.

All'interno delle predette fasce ed aree si fa obbligo delle seguenti precisazioni:

      per le aree ricadenti nelle zone di cui ai punti A, B, E, F, è vietato qualsiasi tipo di edificazione;

      per le altre zone elencate, la concessione alla trasformazione urbanistica ed edilizia è subordinata al rilascio di nulla osta da parte delle competenti autorità.

 

Art. 31 - Perimetrazione del territorio comunale ai fini della legge 5 agosto 1978

               n. 457. Perimetrazione di aree. Progetto.

Ai fini dell'applicazione della legge n. 457 del 5 agosto 1978, viene perimetrato l'intero territorio comunale. All'interno delle singole zone saranno, con atto amministrativo specifico, definiti i perimetri all'interno dei quali verranno precisati i procedimenti di recupero edilizio ed elaborati i "piani di recupero" previsti dalla sopradescritta legge.

Sono individuate nel PRG, con apposito perimetro eventuali zone particolari denominate "Aree-Progetto", configuranti ambiti destinati alle trasformazioni urbanistiche più rilevanti sia per ciò che concerne le nuove costruzioni che il riuso ed il recupero di parti del territorio male utilizzate, dismesse o in situazione critica per degrado o abbandono.

Dette aree, definite nel PRG, dovranno essere assoggettate a procedure attuative ed esecutive di dettaglio, ed avranno valore di Piano Particolareggiato.

All'interno delle Aree-Progetto, e sulla base di dichiarati motivi e criteri, finalizzati ad una ottimizzazione dell'interesse pubblico e/o collettivo, potranno essere applicati indici e prescrizioni di natura urbanistica ed edilizia, diversi da quelli interessanti la zona territoriale omogenea. La perimetrazione delle Aree-Progetto dovrà avvenire con apposito atto amministrativo, in analogia a quanto prescritto per le aree da assoggettare a recupero dalla L. 457/1978.

 

TITOLO VI - ZONE TERRITORIALI OMOGENEE

CAPITOLO VIII - ZONE TERRITORIALI OMOGENEE

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Art. 32 - Zona territoriale omogenea di tipo A - (Grotteria Centro) – Prescritta-

                    P.P. del Centro Storico

Destinazione di base: residenza normale, residenza turistica;

Utilizzazioni ammesse: servizi di tipo amministrativo, culturale, direzionale; attività commerciali, artigianali e piccolo-industriali non moleste o nocive, residenza di riposo per anziani.

INTERVENTI CONSENTITI:

A)  RESTAURO CONSERVATIVO;

B)  EDIFICAZIONE IN LOTTI LIBERI.

Per l’applicazione degli indici di densità edilizia di edificazione ed altri parametri di natura urbanistica ed edilizia viene fatto riferimento alle prescrizioni dettate dal D.M. 2/4/1968 n.1444.

STRUMENTI DI ESECUTIVITA’ DIRETTA

1 -  Concessione edilizia

2 -  Autorizzazione edilizia

3 -  Denuncia di attività

STRUMENTI DI ESECUTIVITA’ DI TIPO PREVENTIVO

-     PIANO PARTICOLAREGGIATO

-     PIANI ZONALI DI RECUPERO E DI RECUPERO INTEGRATO

-     PIANI ZONALI DI RECUPERO URBANISTICO DEGLI INSEDIAMENTI ABUSIVI

La zona territoriale omogenea di tipo A, sarà normata in dettaglio da un PIANO PARTICOLAREGGIATO. In attesa dello stesso sono ammessi esclusivamente interventi di restauro conservativo e manutenzione edilizia sia ordinaria che straordinaria.

 

Art. 33 - Zona territoriale omogenea di tipo B – Prescritta – Schema di riordino               urbanizzativo

E’ costituita dalle zone già edificate prive di carattere storico ed artistico ed ambientale, dalle zone che presentano carattere di completamento e dalle zone interessate da piccoli nuclei o sistemi rurali.

Destinazione di base: residenza normale, residenza turistica, piccoli alberghi, pensioni;

Utilizzazioni ammesse: servizi di tipo amministrativo, culturale, urbano, turistico, direzionale; attività commerciali, artigianali e piccolo-industriali non moleste o nocive.

INTERVENTI CONSENTITI:

A)  RESTAURO CONSERVATIVO;

B)  DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE;

C)  EDIFICAZIONE IN LOTTI LIBERI.

STRUMENTI DI ESECUTIVITA’ DIRETTA

1 -  Concessione edilizia in lotti inferiori a 5.000 m 2;

2 -  Autorizzazione edilizia

3 -  Denuncia di attività

STRUMENTI DI ESECUTIVITA’ DI TIPO PREVENTIVO

-     PIANO PARTICOLAREGGIATO

-     PIANI ZONALI DI RINNOVO URBANO

-     PIANI DI RECUPERO

-     PIANI DI COMPARTO

-     PIANI ZONALI DI RECUPERO URBANISTICO DEGLI INSEDIAMENTI ABUSIVI

-     PIANI DI RICONVERSIONE DESTINATIVA.

PARAMETRI ED INDICI DI NATURA URBANISTICA ED EDILIZIA

Sono prescritti i seguenti indici:

A)  RESTAURO CONSERVATIVO

Vengono, di norma, conservate le caratteristiche di origine.

Ove consentito da norme igieniche o tecniche, sono permessi ampliamenti di superficie e di volume non superiori al 20% delle superfici e dei volumi preesistenti per idoneizzazione funzionale ed igienica. Le finiture esterne debbono essere armonizzate con il carattere generale di zona.

B)  DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

Nella demolizione e ricostruzione sono possibili i seguenti interventi edilizi:

1)   Interventi di trasformazione conservativa:

tali interventi consistono nella demolizione e ricostruzione dell’edificio, con la conservazione della sagoma e della volumetria, e la proposizione di caratteristiche simili al manufatto di origine; è possibile un aumento volumetrico pari al volume da destinare a parcheggio secondo le attuali disposizioni di legge; tale volume è sviluppabile attraverso l’aumento dell’altezza ove ciò possa essere consentito dalla vigente legge sismica e non contrasti con le altezze circostanti.

2)   Demolizione e ricostruzione e realizzazione di edificio formalmente nuovo; valgono gli indici espressi per la edificazione in lotti liberi.

C)  EDIFICAZIONE IN LOTTI LIBERI

La edificazione in lotti liberi è normata attraverso i seguenti indici:

Iff = 2,00 m3 / m2;

Rc = 66 %;

H = 7,50 ml, quando ciò è consentito dalle attuali disposizioni di legge riguardanti  le attività edilizie in zona sismica;

Dc = 0,00 - 5,00 ml;

Df = 0,00 - 10,00 ml;

Pk = 10 m2 / 100 m3 di volume costruito.

Devono essere rispettati gli allineamenti preesistenti o prescritti dal P.R.G. e riportati nelle tavole grafiche.

Per la zona B vengono definite le seguenti sottozone:

·      SOTTOZONA B1, interessante le aree marginali al Centro Storico, le frazioni ed i nuclei a carattere rurale;

·      sottozona B2, interessante agglomerazioni diffuse nonché il sistema diffuso di case isolate, legalmente costruite e non a servizio dell’agricoltura; in caso di demolizione e ricostruzione valgono i seguenti indici e parametri:

Iff = 1,50 m3 / m2;

Rc = 60 %;

H = 7,50 ml, quando ciò è consentito dalle attuali disposizioni di legge riguardanti  le attività edilizie in zona sismica;

Dc = 5,00 ml;

Df = 10,00 ml;

Pk = 10,00 m2 / 100 m3 di volume costruito.

E’ ammessa la costruzione in aderenza previo accordo tra proprietari confinanti.

Le zone B1 e B2 ricadenti in aree relativamente stabili sono ad edificabilità condizionata ad interventi di consolidamento areali e locali; se ricadenti in zone instabili sono soggette ad interventi di trasferimento.

 

Art. 34 -  Zona territoriale omogenea di tipo C – ammessa – P.P. – P.L.

Nelle zone territoriali omogenee di tipo C, le attività di insediamento saranno organizzate attraverso strumenti urbanistici di tipo preventivo, di iniziativa pubblica (Piani Particolareggiati) o di iniziativa privata (Piani di Lottizzazione). Attraverso tali piani dovranno essere definiti ed assicurati:

-     i tipi di insediamento;

-     le sistemazioni urbanizzative sia generali, sia primarie, sia secondarie;

-     le tipizzazioni edilizie;

-     le quantità dotazionali (D.M. 2/4/1968 n.1444) nella misura di m2 24,00 per abitante e/o utente insediato;

-     la qualificazione delle quantità dotazionali predette, in funzione dei tipi insediativi programmati.

Attraverso il P.R.G. sono considerate quattro sottozone:

·      SOTTOZONA C1, con carattere di residenza stabile;

·      SOTTOZONA C2, con carattere misto di residenza-lavoro (mista residenziale-artigianale);

·      SOTTOZONA C3, con carattere residenziale turistico ed attrezzature e servizi funzionali al turismo;

·      SOTTOZONA C4, con carattere residenziale turistico di tipo estensivo, legato all’ambiente montano.

Sono prescritti i seguenti indici:

·      SOTTOZONA C1

Ift = 0,5 m3/m2

Rc = 30 %;

Larghezza stradale = 10 ml;

H = 7,50 ml;

Pk = 10 m2 ogni 100 m3 di volume realizzato.

·      SOTTOZONA C2

Ift = 1,00 m3/m2

Rc = 50 %;

Larghezza stradale = 10 ml;

H = 9,00 ml;

Pk = 20 m2 ogni 100 m3 di volume costruito.

 Per le sottozone C2, le utilizzazioni artigiane possono essere, di produzione, di   servizio e di promozione.

Sia per le sottozone C1 che per le sottozone C2 sono ammesse utilizzazioni   commerciali di servizio alla residenza, rientranti nelle tipologie appartenenti alla rete di

 

 

sviluppo commerciale considerata nella legge 426/71 e successive modifiche ed integrazioni e pubblici esercizi.

·      SOTTOZONA C3

Ift = 0,25 m3/m2

Iff = 0,50 m3/m2;

Rc = 20 %;

Larghezza stradale = 10 ml;

H = 6,50 ml;

Pk = 10 m2 ogni 100 m3 di volume costruito.

·      SOTTOZONA C4 (Lottizzazione Piani della Menta – Relazione e Normativa collegate al Progetto di Lottizzazione)

Per tale zona valgono i parametri e gli indici prescritti nella Relazione Integrativa e relative Norme di Attuazione che si assumono come elementi urbanistici di zona e si allegano (Allegato A).

Per tutte le zone C l’esecutività dovrà avvenire attraverso Piani Particolareggiati estesi ad una superficie di almeno 10.000 m2.

Le zone C1, C2 e C3 debbono essere assoggettate a Piani Particolareggiati o di Lottizzazione Convenzionata con riserva di superfici per standards dotazionali pari a 24 m2 /insediato (D.M. 2/4/68 n. 1444).

Per tutte le zone C, la distanza tra i fabbricati vengono comunque regolamentate da quanto prescritto dal D.M. 2/4/68 n.1444 (art.9 punto 3), che recita: zone C): è altresì prescritta tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all’altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggiano per uno sviluppo superiore a ml 12.

La distanza minima tra fabbricati – tra i quali siano interposte strade destinate al traffico di veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) – debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

-         ml 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml 7,00;

-         ml 7,50 per lato, per strade di larghezza tra ml 7,00 e ml 15,00;

-         ml 10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a ml 15,00.

Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all’altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all’altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di Piani Particolareggiati o Lottizzazioni Convenzionate con prescrizioni planovolumetriche.

 

Art. 35 -  Zona territoriale omogenea di tipo D – Ammessa – P.P. – P.L. – P.P.    restauro urbano per D1*

E’ costituita da aree di tipo direzionale-commerciale e direzionale alberghiero.    Sotto tale profilo nel P.R.G., sono previste due sottozone:

·      SOTTOZONA D1, destinata ad interventi di tipo direzionale-commerciale;

·      SOTTOZONA D2, destinata ad interventi di tipo direzionale-alberghiero.

Per entrambe le sottozone è previsto un lotto minimo di intervento non inferiore a       m2 10.000. Per entrambe le sottozone la esecutività dovrà essere perfezionata attraverso strumenti urbanistici preventivi di iniziativa pubblica ovvero di proposta privata condizionata all’assenso del Consiglio Comunale.

 

Il P.R.G. prescrive i seguenti indici e parametri:

Ift = 0,35 m3/m2

Iff = 1,50 m3/m2;

Rc = 50 %;

Larghezza stradale = 12 ml;

H = 12,00 ml;

Dc = 6,00 ml;

Df = 12,00 ml;

Pk = 40 m2 ogni 100 m3 di superficie lorda utilizzata;

Verde ornamentale = 40 m2 ogni 100 m3 di superficie lorda utilizzata.

 

Art. 36 -  Zona territoriale omogenea di tipo E - Prescritta

Comprende le zone e le parti destinate ad uso agricolo.

Qualora esista un frazionamento di data anteriore alla data di adozione del Piano, in lotti minori alla minima unità agricola (3.330 m2), le aree sono comprese in una zona C di carattere speciale (rurbano), e per esse, qualora venga fatta richiesta di utilizzazione edilizia, viene applicato un indice di densità fondiaria di edificazione di 0,30 m3/m2.

Per esistenti costruzioni di residenza agricola, sono ammessi interventi finalizzati al risanamento conservativa ed alla ristrutturazione. E’ ammessa, anche, la demolizione e ricostruzione con il mantenimento della volumetria esistente con possibilità, su richiesta motivata, di un aumento di superficie e di volume non superiore al 20 % per ampliamenti e miglioramento alloggiativo ed igienico.

Nelle zone relativamente stabili e nelle zone a stabilità incerta, sono vietate nuove edificazioni. Nelle zone relativamente stabili deve essere operato un accertamento finalizzato a valutare la compatibilità residenziale dei manufatti attualmente occupati; nelle zone instabili deve essere vietata la residenzialità.

Nel P.R.G. sono previste le seguenti sottozone:

·      SOTTOZONA E1, con carattere prevalentemente agricolo;

·      SOTTOZONA E2, con carattere prevalentemente boschivo.

Gli indici ed i parametri prescritti per le sottozone sono i seguenti:

·      SOTTOZONA E1:

Per la residenza:

-     indice di densità fondiaria di edificazione = 0,03 m3/m2;

-     distanza dai confini = 5,00 ml;

-     altezza = max 6,00 ml, salvo costruzioni quali silos, serbatoio, attrezzature tecnologiche.

Per insediamenti industriali di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli, sono prescritti i seguenti parametri:

-     indice di utilizzazione fondiaria = 0,33 m2/m2;

-     superficie minima di intervento = 20.000 m2;

Sia per residenza che per gli insediamenti industriali la distanza del ciglio stradale è così fissata:

-     strade statali = 30,00 ml;

-     strade comunali e provinciali = 20,00 ml;

-     strade vicinali o consortili = 5,00 ml.

·      SOTTOZONA E2

-     indice di densità fondiaria di edificazione = 0,01 m3/m2;

-     distanza dai confini = 5,00 ml;

-     altezza = max 4,50 ml.

Per insediamenti industriali di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli, sono prescritti i seguenti parametri:

-     indice di utilizzazione fondiaria = 0,33 m2/m2;

-     superficie minima di intervento = 30.000 m2;

Sia per residenza che per gli insediamenti industriali la distanza del ciglio stradale è così fissata:

-     strade statali = 30,00 ml;

-     strade comunali e provinciali = 25,00 ml;

-     strade vicinali o consortili = 15,00 ml.

E’ facoltà della Pubblica Amministrazione predisporre nelle zone agricole PIP (Piani di insediamento produttivo) agricoli e Piani zonali per l’agricoltura. Qualora sia necessario predisporre Piani per insediamenti produttivi per la piccola industria e per l’artigianato (PIP industriali) su decisione del Consiglio Comunale possono essere operate localizzazioni per tali insediamenti in zone agricole definite le opportune verifiche di compatibilità paesistica e di valutazione di impatto ambientale. L’esecutività di tali insediamenti sarà definita applicando le procedure previste dalle vigenti leggi. Per tali operazioni valgono gli stessi indici previsti per gli insediamenti industriali di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli. Altri indici e parametri dovranno essere definiti attraverso i progetti attuativi e di esecutività. Le indicazioni localizzative di tale tipo sono segnalate nei grafici di piano come aree E1*.

All’interno della zona territoriale omogenea di tipo E, sono indicati nel P.R.G. con proprio segno grafico:

-        areali rurali e/o agricoli;

-        parchi verdi territoriali, con finalità di protezione e funzione di riordino ecologico (parchi verdi convenzionati);

-        parchi territoriali attrezzati per attività sportive e ricreative.

 

Art. 37 - Aree con carattere di specialità: aree di riequilibrio (AR) (prescritta)

Sono costituite da aree da riorganizzare urbanisticamente e riqualificare ambientalmente e paesisticamente, recuperando le superfici di dotazioni minime prescritte dal D.M. 2/4/1968 n.1444 sulla base di una dotazione per insediato di 24 m2/insediato di cui 10 m2 da destinare a parcheggio di urbanizzazione e 14 m2 da destinare a verde attrezzato. Tali aree sono da assoggettare ai provvedimenti di recupero di cui agli artt. 29 e seguenti della legge 47/1985. Nella elaborazione degli strumenti preventivi esecutivi di intervento dovrà essere esercitata particolare attenzione al fine della riqualificazione formale ed il riequilibrio ecologico ed estetico di paesaggio.

Tali aree vengono così disciplinate:

-     le caratteristiche ed il livello di arredo del verde attrezzato debbono essere tali da ricomporre una convenienza economico-sociale per il recupero;

-     è facoltà della P.A. articolare l’intervento in Comparti sulla base di uno schema guida di coordinamento;

 

Art. 38 - Attrezzature alberghiere e paralberghiere esistenti (prescritta)

Per le attrezzature alberghiere e paralberghiere esistenti, è ammesso il recupero il restauro paesistico e la riconversione funzionale ove ciò è dettato da necessità di gestione alberghiera.

Per dette attrezzature viene consentito il mantenimento delle volumetrie esistenti.

 

Art. 39 - Pubblici esercizi esistenti

Sono ammessi interventi di idoneizzazione e/o riconversione utilizzativa, sulla base di quanto verrà indicato dal piano comunale di sviluppo ed adeguamento dei pubblici servizi.

 

Art. 40 - Zona territoriale omogenea di tipo F (prescritta)

Comprende le parti del territorio destinato ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

In tali aree si assume come indice urbanistico edilizio il coefficiente di utilizzazione di 0,30 m2/m2.

I progetti specifici di intervento devono riguardare le aree unitarie individuate nelle tavole del Piano Regolatore Generale.

Tale zona omogenea F comprende i seguenti gruppi di servizi:

GRUPPO 1 (istruzione): (F1)

asili nido, scuole materne, scuole elementari e medie inferiori.

GRUPPO 2 (sanità): (F2)

pronto soccorso, ambulatori.

GRUPPO 3 (parchi pubblici): (F3)

verde di quartiere, verde attrezzato per il gioco dei bambini.

GRUPPO 4 (attrezzature sportive per il tempo libero): (F4)

impianti sportivi e ricreativi.

GRUPPO 5 (attrezzature amministrative): (F5)

uffici, centri sociali, consultori.

GRUPPO 6 (assistenza): (F6)

centri assistenziali, del tipo ospizi, case di riposo.

GRUPPO 7 (attrezzature religiose): (F7)

chiese, parrocchie, uffici ecclesiastici.

GRUPPO 8 (attrezzature di carattere infrastrutturale): (F8)

edifici ed attrezzature per la nettezza urbana, FF.SS., autobus, ENEL, TELECOM, metano, infrastrutture di tipo militare.

GRUPPO 9 (attrezzature commerciali di distribuzione): (F9)

negozi, mercatini rionali, rivendite di tabacchi.

GRUPPO 10 (attrezzature per lo spettacolo e il tempo libero): (F10)

cinema, bar teatri, ristoranti, pizzerie, ritrovi.

GRUPPO 11 (parcheggi di urbanizzazione primaria di superficie): (F11)

GRUPPO 12 (parcheggi di urbanizzazione in costruito di tipo produttivo) (vedi

                       art.56): (F12)

Fermo restando il coefficiente di utilizzazione pari a 0,30 m2/m2, gli altri indici di natura urbanistica ed edilizia saranno stabiliti nei piani particolareggiati dei servizi che verranno redatti a cura dell’Amministrazione.

Gli interventi con natura esecutiva dovranno interessare aree unitarie d’intervento, intendendo per tali, le aree di intervento la cui superficie non sia inferiore a 2.500 m2.

Nel caso di dimostrata impossibilità di agire con superfici dalla dimensione minima predetta, o nel caso di attrezzature di servizio ubicate o da ubicare in manufatti già esistenti, è possibile derogare a quanto prescritto dal comma precedente, dimostrando l’efficacia della soluzione alternativa.

Le superfici distinte con la sigla F3A costituiscono dotazioni di uso pubblico e collettivo da mettere a disposizione per gli interventi di PROTEZIONE CIVILE. Per tale particolare funzione dovranno essere attrezzate ed infrastrutturate con servizi ed attrezzature autonome utili all’accoglienza in caso di calamità (serbatoi idrici, sistema fognante, generatore elettrico ed altre attrezzature funzionali).

Le superfici distinte con la sigla F3*, sono riservate alla previsione di Verde Pubblico Territoriale (Parchi Verdi Territoriali).

 

TITOLO VII - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

CAPITOLO IX - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

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Art. 41 - Prescrizioni per incidenze geomorfologiche e geostatiche

Nelle aree stabili (aree edificabili) approfonditamente analizzate sotto il profilo geostatico, l’edificazione può essere consentita purché vengono rispettate le prescrizioni contenute nella relazione geomorfologica.

Dovranno essere rispettate le norme tecniche di cui alla legge 2/2/1974 n.64 e DD. MM. 3/3/1975, particolarmente per quanto riguarda lo studio geologico-tecnico dei terreni di fondazione e i criteri di progettazione degli edifici in rapporto anche alle caratteristiche dei manufatti esistenti e alle opere di sostegno dei terreni, e tutte le disposizioni dettate da Normative Regionali attualmente vigenti.

Dovranno essere realizzati, prima di procedere alla fase attuativa dei piani, gli interventi relativi alla sistemazione idraulica dei vari torrenti attraversati e di compluvi ricadenti nelle aree, alla canalizzazione e convogliamento delle acque superficiali nella rete idrografica esistente, nonché alla realizzazione e suo convogliamento a quella comunale.

Nella predisposizione dei progetti tecnici si dovrà dettagliatamente tener conto delle indicazioni contenute nello studio geomerfologico e geotecnico, il quale fa parte integrante del Piano Regolatore Generale, confrontando l’area progetto con i documenti e gli elaborati tecnici dello stesso.

Nel caso che l’area ricada all’interno di una situazione di criticità, per condizioni di stabilità, l’edificabilità dalla zona è subordinata all’accettazione del progetto da parte del competente Genio Civile, sulla base dei provvedimenti e degli accorgimenti tecnici e tecnologici progettati.

Nelle zone indicate come aree “esigenti recupero geostatico” (aree relativamente stabili, aree ad edificabilità onerosa) qualsiasi forma di intervento trasformativo e/o edilizio deve essere condizionata da approfondito studio geotecnico e geostatico di dettaglio, esteso ad un’area funzionale al controllo dei fenomeni interessanti le localizzazioni e gli interventi proposti.

Dai risultati di tali studi ed in base alla approvazione degli organi territorialmente competenti, deriverà la possibilità di utilizzo e di interventi e/o la definizione di particolari prescrizioni a cui le opere ed i manufatti dovranno essere assoggettati.

Le aree le zone contigue alle aree urbane esistenti, con situazioni che possono indurre condizioni di pericolosità per gli abitanti, debbono essere interessate ad interventi di stabilizzazione e consolidamento con carattere di priorità e di urgenza; a tal fine debbono essere interessate le autorità e gli organi competenti.

Gli edifici ricedenti in zone geostaticamente esposte, (aree instabili), come segnalato negli elaborati e nei documenti dello studio geologico, devono essere assoggettati, a cura dei proprietari ad un dettagliato accertamento finalizzato a stabilire le condizioni di sicurezza abitativa e a predisporre interventi urgenti per la riabilitazione geostatica; gli edifici ricadenti in zone geostaticamente critiche dovranno essere interessate da ordinanza di sgombero per motivi di sicurezza e oggetto di provvedimenti e predisposizione di opere finalizzate alla tutela della pubblica incolumità.

Le fiumare ed i torrenti che interessano i centri abitati, che costituiscono vettori di rischio alluvionale, devono essere interessati ad interventi finalizzati alla mitigazione degli effetti di esondazione.

Al fine di regolamentazione degli interventi valgono le prescrizioni normative contenute nello studio geomorfologico che di seguito si riportano:

Per le particolari condizioni geologico-tecniche del territorio e per la sua elevata sismicità, le indicazioni di ordine generale contenute negli elaborati geologici del piano sono da ritenersi inadeguate e insufficienti ad illustrare con valenza tecnica specificatale condizioni litostratigrafiche, strutturali, idrologiche e geotecniche dei singoli siti, anche nei casi in cui è stato possibile fare riferimento a sondaggi e prospezioni sismiche, condotte con l’obiettivo di una migliore individuazione delle problematiche generali per alcune aree.

Per ogni singolo intervento saranno perciò da effettuare indagini geologiche e geotecniche secondo quanto prescritto dalla vigente normativa per le zone sismiche, che dovranno far parte integrante del progetto già in fase di richiesta della concessione edilizia.

L’edificazione nelle zone comprese nelle aree definite “relativamente stabili”(aree di edificabilità onerosa), è subordinata ad un più approfondito e puntuale esame geologico,geotecnica ed idrogeologico condotto in sito e opportunamente documentato, a mente del D.M. 11/03/1988 recante le“Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce,la stabilità dei pendii naturali delle scarpate,le verifiche geologiche e geotecniche di fattibilità, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, la esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno e delle opere di fondazione”, e alla realizzazione delle necessarie opere di sostegno ove necessario.

Gli studi geologici, geotecnici e idrogeologici estesi su vaste aree territorialmente omogenee e tali da consentire la progettazione delle opere previste nel loro complesso auotonome e funzionali, dovranno essere previsti in appositi elaborati progettuali, redatti dall’Ente interessato.

Tali progetti di piano dovranno ottenere il parere favorevole dell’Ufficio del genio Civile, competente a norma dell’art. 13 della legge n. 64 del 02/02/1974 e art. 11 della legge n.7 del 24/07/98, prima del rilascio della concessione edilizia relativa alle opere da reallizare nel piano in esame.

Per le aree instabili (aree ad edificabilità sconsigliata), per condizioni geologiche, geomorfoligiche o tecniche, la edificazione è vietata. In relazione alle condizioni su indicate eventuali opere di ingegneria specialistica (strade, acquedotti, etc.) potranno essere eseguiti previo parere di cui all’art. 13 legge 64/74 e art. 11 legge regionale n. 7 del 27/4/98.

In tutti gli altri casi è necessario che tanto l’istruttoria delle pratiche da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale quanto il parere della Commissione Edilizia venga espresso dopo avere eseguito il raffronto tra la tavola di zonizzazione e quella di penalità gologiche 

 

 

Art. 42 - Fasce di arretramento dai cigli morfologici

Qualsiasi tipo di edificazione è interdetto relativamente ad una fascia di arretramento dai cigli morfologici, la cui profondità è fissata in almeno 20.00 m dalla linea di ciglio. Il reale posizionamento della linea di ciglio sarà precisata attraverso rilievo topografico di dettaglio alla presentazione dei progetti di intervento e sarà verificata dall’Ufficio Tecnico Comunale.

La superficie relativa alla fascia di arretramento è computabile per l’applicazione degli indici di edificabilità.

 

 

Art. 43 - Costruzioni preesistenti. Norme di compatibilità

Le costruzioni preesistenti e le relative utilizzazioni ricadenti al di fuori della zona di previsione edilizia di piano, legalmente realizzate, già oggetto di sanatoria edilizia ovvero con pratiche di sanatoria in itinere e definizione, ricadenti in zone non a rischio o vulnerabilità elevata, sono riconosciute nello stato di diritto in qualità di preesistenze; se ricadenti in aree critiche debbono essere assoggettate a provvedimenti di accertamento e verifica di compatibilità alla utilizzazione residenziale o produttiva.

Sarà cura dell’amministrazione imporre l’accertamento e fare applicare i provvedimenti necessari al perseguimento di massima sicurezza.

  

Art. 44 - Interventi prioritari di rimedio. Sistemi di smaltimento dei liquami

Al fine di garantire soddisfacenti livelli di equilibrio ecologico per ciò che riguarda l’inquinamento a causa dello smaltimento, di materiali fognanti residenziali ed industriali, a sistemi di depurazione ed a sistema di discarica, dovrà essere predisposta un’attività urgente di monitoraggio delle condizioni di incompatibilità ambientale, di progettazione e realizzazione di impianto ed opere di rimedio e riequilibrio. Dovrà essere tenuto conto delle esigenze di salvaguardia ed equilibrio delle falde idriche sotterranee e della posizione dei pozzi idrici esistenti, sulla base della normativa di settore.

  

Art. 45 - Pozzi idrici

Dovrà essere operato il controllo dei pozzi idrici e delle modalità ed intensità di utilizzazione degli stessi.

La costruzione di nuovi pozzi idrici dovrà avvenire ad una distanza di almeno 3,50 m dal confine.

 

Art. 46 - Contenuto dei Piani Particolareggiati e di Lottizzazione Convenzionata

Per le zone e le aree per le quali il P.R.G. impone il Piano Particolareggiato e/o il Piano di Lottizzazione Convenzionata vengono applicate le direttive e le prescrizioni dell’art.13 della L.1150/1942 e successive modificazioni ed integrazioni e della circolare dalle Regiona Calabria n.1/1989.

 

Art. 47 - Programma ed opere pubbliche

I programmi e le opere pubbliche promosse dalla P.A. o da Enti esterni di livello sovracomunale saranno attuati secondo un programma di realizzazione deciso dalla P.A. e/o concordato con gli altri Enti. Opere non indicate nel P.R.G. e/o decise dopo la sua approvazione saranno inserite nel Piano, utilizzando le procedure di legge.

I tracciati e le localizzazioni hanno carattere indicativo fino al perfezionamento tecnico ed amministrativo legato ai progetti di realizzazione.

 

Art. 48 - Regime vincolistico

Per le aree ricadenti nelle zone vincolate ai sensi della L.431/1985, valgono i regimi vincolistici indicati dalla stessa legge.

Sarà cura dell’Ufficio Tecnico Comunale sovrappone il regime vincolistico di cui alla citata legge, su mappe catastali, in uno con la sovrapposizione delle zone di previsione; sarà cura dell’Ufficio Tecnico Comunale operare l’aggiornamento continuo del regime vincolistico. Sarà pure cura dello stesso ufficio riportare le previsioni di Piano su mappe catastali.

 

Art. 49 - Regime transitorio per le situazioni di abusivismo – Disciplina

               urbanistica della sanatoria edilizia

Nelle situazioni sia urbanistiche sia edilizie interessate da abusivismo non potranno essere realizzate opere di trasformazione e/o di ampliamento finchè non diverranno esecutivi gli atti amministrativi o i piani di rimedio che definiscono e normano le situazioni di cui sopra.

I criteri di disciplina urbanistica sono legittimati sulla base dei seguenti parametri distintivi:

a.    Parametri di impedenza ambientale;

b.    Parametri di impedenza paesistica;

c.    Parametri di impedenza funzionale e destinativa;

d.    Parametri di idoneità urbanistica;

e.    Parametri di tolleranza edilizia ed urbanistica  (tolleranza fiscale, tolleranza relativa alle tipologie edilizie unifamiliari, relativa agli ampliamenti non comportanti sovraccarico urbanistico);

f.      Parametri di compensazione urbanizzativa, sulla base dell’indennità di risarcimento.

STRUMENTI DI NORMAZIONE

Gli strumenti di normazione consistono nella predisposizione dei Piani e dei Programmi d’intervento, strutturati sulla base dei criteri prescritti e/o indicati dalle attuali disposizioni di legge e normative attualmente vigenti (artt. 29 e seguenti L.47/1986).

 

Art. 50 - Regime vincolistico generale

Il regime vincolistico imposto dalle leggi vigenti, relativo ai diversi settori ed opere infrastrutturali, sarà verificato zona per zona dal competente ufficio Tecnico Comunale e dallo stesso riferito alle aree ed alle fasce interessate sulla base delle disposizioni normative e prescrittive vigenti per ogni settore. Il regime vincolistico dovrà essere riportato a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale su mappe catastali.

 

Art. 51 - Aree di interesse archeologico

Le aree di interesse archeologico eventualmente indicate e perimetrate su indicazione della Soprintendenza Archeologica territorialmente competente conservano la destinazione attuale fermo restando che ogni trasformazione urbanistica ed edilizia proposta è assoggettata a preventivo nulla osta da parte della Soprintendenza.

Le aree e gli elementi edilizi preesistenti conservano tale destinazione, fermo restando che nel caso di intervento di demolizione e ricostruzione assentita, deve essere richiesto sopralluogo alla Soprintendenza, all’atto di scavo per le fondazioni, salvo provvedimenti specifici della Soprintendenza.

 

Art. 52 - Zone ed aree con carattere ammesso, indicativo e di riserva

Le zone e le aree con carattere ammesso, indicativo e di riserva sono contraddistinte in legenda accanto al titolo di zona. Fino al loro passaggio a destinazione d'uso prescritta, con le procedure descritte nella presente normativa, per dette zone valgono le destinazioni agricole circostanti.

L'utilizzazione delle aree ammesse dovrà avvenire in funzione di una ordinata programmazione degli interventi.

 

Art. 53 - Esecuzione di opere in corso, nell'ambito o in territorio esterno

Tutte le opere per cui è stata rilasciata concessione edilizia e/o in corso, dovranno essere ultimate al massimo entro due anni dalla data di approvazione del P.R.G. da parte delle autorità competenti.

Art. 54 - Zone da assoggettare a Piano Particolareggiato Esecutivo

Le aree o le porzioni di aree da assoggettare a Piano Particolareggiato Esecutivo o a strumentazione equivalente, sono distinte nella tavola di azzonamento con un simbolo accanto alla sigla di zona.

 

Art. 55 - Norme sugli esercizi commerciali

Nelle zone territoriali omogenee di tipo A e di tipo B, non possono essere previsti nuovi esercizi commerciali.

Nelle zone territoriali di tipo C e D, sono ammessi esercizi commerciali le cui tipologie saranno stabilite dal Piano di Sviluppo ed adeguamento  della  rete di distribuzione commerciale (legge 426 e successive modifiche ed integrazioni), attraverso cui verrà stabilita la regolamentazione per le zone A e B, o altri provvedimenti statali e/o regionali.

Il volume commerciale dovrà comunque essere contenuto in un'aliquota massima del 20% rispetto alle volumetrie complessive ammesse per la zona.

 

Art. 56  - Parcheggi in costruito

Per le zone residenziali i parcheggi in costruito, non sono computate nel calcolo della volumetria ammissibile sulla base dell’applicazione degli indici e dei parametri di zona. Relativamente ad altri parametri quali superficie coperta, rapporto di copertura, realizzazione di parcheggi in interrato, è possibile applicare le deroghe previste dalla legge Tognoli (L. n.22/1989).

Per i parcheggi di tipo produttivo è possibile realizzare due piani in interrato; l’altezza delle porzioni di costruito fuori terra deve essere stabilita in funzione delle altezza caratterizzanti l’allineamento o la zona; in caso di interventi isolati, l’altezza relativa alla prozione di fabbricato fuori terra, non potrà superare l’altezza pari a 3 elevazioni (9.00 ml).

Sono ammesse attrezzature di servizio anche di tipo commerciale, di accoglienza, di ristorazione e/o assimilabili con una volumetria fino al 20% della volumetria della autorimessa; tale volumetria deve essere realizzata fuori terra, e con il rispetto di tutte le norme vigenti in materia.

 

Art. 57 - Condizioni generali di esecutività

La possibilità esecutiva degli interventi edilizi è subordinata alla presenza o alla garanzia di realizzazione relativamente:

      all'accesso generale all'area o al lotto di intervento;

      alla urbanizzazione generale e all'allacciamento ai pubblici servizi;

      alla compatibilità ambientale ecologica e paesistica;

      all'urbanizzazione primaria;

      ad adeguata sistemazione degli spazi di pertinenza.

 

Art. 58 - Condizioni d'uso relativamente alle zone con tipo di destinazione

               ammessa

La possibilità di utilizzazione delle aree con carattere di destinazione di tipo ammesso è subordinata alla presenza o alla realizzazione o impegno relativamente all’urbanizzazione primaria, secondaria e generale.

 

Art. 59 - Efficacia delle Norme Tecniche di attuazione

All'atto dell'entrata in vigore del Piano Regolatore Generale, le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche di attuazione saranno vincolanti per l'esercizio di qualsivoglia attività modificatrice di natura urbanistica ed edilizia.

 

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