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PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI

 

Titolo I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

INDICE

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI Titolo IX - ASSEVERAZIONE
Titolo I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI Art. 42 - Asseverazione – Denunzia di inizio dei lavori
Art. 1 - Oggetto e contenuto del regolamento edilizio generale comunale Art. 43 - Modalità
Art. 2 - Definizioni - Indici e parametri Titolo X - PIANI ATTUATIVI
Titolo II - TIPI DI INTERVENTO Art. 44 - Definizioni
Art. 3 - Manutenzione ordinaria Art. 45 - Piani particolareggiati di iniziativa privata (Lottizzazioni)
Art. 4 - Manutenzione straordinaria Art. 46 - Piani particolareggiati di iniziativa pubblica
Art. 5 - Restauro e risanamento conservativo Art. 47 - Approvazione
Art. 6 - Ristrutturazione edilizia – Ristrutturazione urbanistica PARTE TERZA - DISPOSIZIONI PROCEDURALI DURANTE L'ESECUZIONE ED ALLA FINE DEI LAVORI
Art. 7 - Mutamento della destinazione d'uso Titolo XI - ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 8 - Nuova costruzione Art. 48 - Punti fissi di linea e di livello
Art. 9 - Ampliamento Art. 49 - Comunicazione di inizio lavori
Art. 10 - Demolizione Art. 50 - Vigilanza durante l'esecuzione delle opere
Art. 11 - Ristrutturazione urbanistica Art. 51 - Conduzione del cantiere
Art. 12 - Sistemazione dei terreni Art. 52 - Cautele per la salvaguardia di ritrovamenti archeologici
Art. 13 - Intervento relativo all'arredo urbano e alle opere minori – Elementi –
Interventi urgenti
Art. 53 - Varianti ai progetti
Titolo III - COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE Titolo XII - CONCLUSIONE DEI LAVORI
Art. 14 - Definizioni e compiti Art. 54 - Comunicazione di fine lavori e documentazione per il rilascio del certificato
di conformità edilizia
Art. 15 - Composizione e nomina della Commissione Edilizia Art. 55 - Scheda tecnica descrittiva
Art. 16 - Funzionamento Art. 56 - Verifica di conformità dell'opera eseguita alla concessione o autorizzazione
Art. 17 - Commissione edilizia integrata Art. 57 - Rilascio del certificato di conformità edilizia - abitabilità
Art. 18 - Dichiarazione di indirizzi Art. 58 - Elenco dei tecnici verificatori
PARTE SECONDA - NORME PROCEDURALI Art. 59 - Sospensione dall'uso e dichiarazione di inabitabilità
Titolo IV - CERTIFICATO D'USO PARTE QUARTA - DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 19 - Definizione Titolo XIII - TUTELA DELL'AMBIENTE
Art. 20 - Richiesta Art. 60 - Regolamentazione delle acque reflue
Art. 21 - Rilascio Art. 61 - Regolamento delle acque superficiali e sotterranee
Titolo V - PARERE PREVENTIVO Art. 62 - Salvaguardia e formazione del verde
Art. 22 - Definizione Titolo XIV - PRESCRIZIONI VARIE
Art. 23 - Richiesta Art. 63 - Manutenzione e sicurezza delle costruzioni
Art. 24 - Comunicazione Art. 64 - Facciate degli edifici e degli elementi di pregio
Titolo VI - CONCESSIONE EDILIZIA Art. 65 - Elementi aggettanti delle facciate
Art. 25 - Concessione edilizia Art. 66 - Allineamenti
Art. 26 - Soggetti aventi titolo a richiedere la concessione e documenti attestanti il
titolo
Art. 67 - Coperture, canali di gronda, pluviali.
Art. 27 - Richiesta e documentazione Art. 68 - Aperture dei sotterranei su spazi pubblici ad uso privato
Art. 28 - Procedure per il controllo dei progetti Art. 69 - Numerazione civica
Art. 29 - Documenti da presentare prima del rilascio della concessione edilizia Art. 70 - Insegne, cartelli pubblicitari, vetrine, mostre, tende, ecc..
Art. Art. 71 - Passi carrai ed uscita dalle autorimesse
Art. 30 - Rilascio della concessione edilizia Art. 72 - Strade, passaggi privati e cortili
Titolo VII - AUTORIZZAZIONE EDILIZIA Art. 73 - Cavedi, chiostrine, cortili ed intercapedini
Art. 33 - Denunzia di inizio attività - Autorizzazione edilizia Art. 74 - Recinzioni
Art. 34 - Richiesta e documentazione Art. 75 - Occupazione di suolo pubblico
Art. 35 - Procedura per il controllo dei progetti PARTE QUINTA - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 36 - Documenti da presentare prima del rilascio della autorizzazione edilizia Titolo XV – TOLLERANZE - SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 37 - Rilascio e decadenza Art. 76 - Tolleranze
Titolo VIII - DISPOSIZIONI VARIE Art. 77 – Prescrizione di abusi edilizi minori
Art. 38 - Deroghe Art. 78 - Sanzioni
Art. 39 - Volture Art. 79 - Entrata in vigore
Art. 40 - Pubblicità delle concessioni ed autorizzazioni edilizie Art. 80 - Norme transitorie
Art. 41 - Opere pubbliche di competenza comunale Art. 81 - Norme speciali di settore
Art. 41 bis
Il rilascio delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni compete al responsabile del procedimento nei modi e nei termini previsti dalle disposizioni di cui all’art. 6 comma 2 della legge 127/97.

Art. 1 - Oggetto e contenuto del regolamento edilizio

  1. Il Regolamento Edilizio Comunale costituisce atto tecnico ed amministrativo finalizzato, - in correlazione alle Norme Tecniche di Attuazione dello strumento urbanistico generale, - a dettare regole e prescrizioni relative alle attività edilizie e opere in genere ad esse connesse, di tipo urbanizzativo e complementari.

  2. E’ integrativo rispetto alle Norme Tecniche di Attuazione sia degli strumenti urbanistici generali che degli strumenti urbanistici particolareggiati; detta le modalità per la presentazione dei progetti e la esecuzione delle opere.

Definisce ed indirizza il decoro urbano e degli edifici e, rispetto a tutte le attività di natura urbanistica ed edilizia, garantisce l’osservanza dei dispositivi di legge e normativi attualmente vigenti, attraverso indirizzi, prescrizioni ed attività di controllo.

 

Art. 2 - Definizioni - Indici e parametri

Tutte le indicazioni relative alle singole zone del P.R.G. vanno intese alla luce delle seguenti definizioni:

1. St Superficie territoriale

E’ la superficie totale di un ambito di intervento, interessato unitamente da attività di natura pubblica e privata (lotti residenziali, viabilità, aree verdi, parcheggi, servizi).

2. Sf Superficie fondiaria

E’ la porzione di superficie funzionale avente una destinazione omogenea di zona per gli interventi edilizi abitativi o produttivi, da attuare direttamente o previo intervento urbanistico.

3. Smi Superficie minima di intervento

E’ per ciascuna zona a destinazione omogenea, l’area minima richiesta per un intervento di iniziativa pubblica, privata o mista da attuare in modo unitario.

4. Ift Indice di fabbricabilità territoriale (m3/m2).

E’ il rapporto in m3/m2 tra il volume edilizio ammesso e l’unità di superficie territoriale relativa ad una zona a destinazione omogenea.

5. Iff Indice di fabbricabilità fondiaria (m3/m2)

E’ il rapporto in m3/m2 tra il volume edilizio e l’area pertinente alle abitazioni, escluse le strade e le attrezzature sociali.

6. Dtp Densità territoriale di popolazione

E’ il rapporto in abitanti /ha tra il numero degli abitanti e l’area della zona di insediamento.

7. Sc Superficie coperta

E’ la proiezione orizzontale sul lotto di tutti gli edifici principali ed accessori, compresi i corpi e gli elementi a sbalzo tamponati.

8. Su Superficie utile

E’ la somma delle superfici di pavimento dei singoli vani dell’alloggio, esclusi i balconi, le terrazze, gli armadi a muro, i sottoscala di scale interne, le cantine, le soffitte non abitabili, gli eventuali spazi comuni e le superfici comprese negli sguinci.

9. H Altezza degli edifici

Si misurano sulla facciata più alta, a partire dalla quota del terreno naturale (o da quella del terreno sistemato se più bassa) sino all’estradosso del solaio di copertura del vano abitabile più alto; nel caso delle mansarde, si considera all’altezza media della struttura di copertura misurata all’estradosso.

Sulle vie e sui terreni in pendenza, l’altezza si misura in corrispondenza del punto mediano della facciata; nel caso di facciate composte da elementi di varia altezza si misura in corrispondenza del punto mediano dell’elemento di maggiore altezza.

Nel caso di edifici contigui, si misura l’altezza di ogni singolo edificio.

Nel caso di edificazione a gradoni, l’altezza va considerata e verificata per ciascun corpo di fabbrica, rispetto alla quota del gradone di sedime.

10.Hl Altezza lorda dei piani

L’altezza dei vari piani di un edificio è rappresentata dalla differenza delle quote dei rispettivi pavimenti. Ove vada misurata rispetto a copertura non piana con inclinazione maggiore di 35 gradi, si assumerà l’altezza media corrente tra il pavimento e l’estradosso della copertura stessa.

11. Vl Volume lordo

E’ la cubatura totale compresa tra la superficie esterna delle mura, il livello del pavimento più basso e la parte esterna della copertura.

Qualora il livello del suolo sia inferiore a quello del pavimento più basso, il volume lordo deve essere misurato partendo dal suolo.

Qualora vi siano muri in comune con fabbricati contigui, il volume lordo si misura partendo dalla mediana di tali muri.

12. Vc Volume costruibile

E’ il volume complessivo che si può costruire sull’area edificabile, calcolato in base alla densità ammessa, rispettando tutti gli indici di edificazione.

Il volume costruibile comprende:

  1. La parte fuori terra delle costruzioni esistenti o da realizzare sul lotto;

  2. La parte interrata delle stesse, se destinata ad uffici o attività produttive;

  3. Fabbricati accessori, per la porzione fuori terra.

Sono esclusi dal volume costruibile i c.d. volumi tecnici, cioè i volumi esterni alla copertura dell’edificio i quali, a mente della Circ. Min. LL.PP.31/01/1973 n.2474 sono:

  1. I volumi strettamente necessari a contenere ed a consentire l’accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione) che non possono per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell’edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche;

  2. Quelli necessari a contenere serbatoi idrici, d’estracorsa degli ascensori, i vasi di espansione dell’impianto di termosifone, le canne fumarie, quelle di ventilazione, il vano scala al di sopra delle linee di gronda,

Non sono da considerarsi volumi tecnici, in nessun caso, i bucatoi, gli stenditoi coperti ed i locali di sgombero et similia.

Sono inoltre esclusi dal calcolo del volume, i volumi derivanti da superfici destinate a parcheggio, da quelle destinate a porticati aperti da tutti i lati, di uso pubblico o condominiale.


 

13. D Distacchi; Df Distacchi dai confini; Dc Distacchi dai fabbricati

Sono le minime distanze che l’edificio deve osservare da altri edifici o opere preesistenti ovvero dal confine

La misura del distacco si effettua sulla retta orizzontale che individua le distanze minime fra pareti e pareti o fra pareti e sbalzi tamponati.

14. Rc Rapporto di copertura

E’ la porzione di lotto copribile dai fabbricati ed esprime il rapporto numerico tra l’area coperta dai fabbricati e l’area edificabile del lotto.

15. Vc Verde condominiale

E’ lo spazio libero dell’area di pertinenza del fabbricato da adibire a soggiorno all’aperto e da attrezzare con verde ornamentale.


 


 


 

Titolo II - TIPI DI INTERVENTO

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Art. 3 - Manutenzione ordinaria

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli definiti dall'art.31 lett. a) della L.457/78, cioè quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.


 

Art. 4 - Manutenzione straordinaria

1. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono quelli definiti dall'art.31 lett. b) della L.457/78 consistenti nelle opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso.

2. Rientrano in tale categoria anche gli interventi di adeguamento tecnologico che comportino la realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili per l'installazione di impianti tecnologici necessari all'uso attuale dell'abitazione con particolare riferimento al superamento delle barriere architettoniche e del risparmio energetico.


 

Art. 5 - Restauro e risanamento conservativo

1. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono quelli così definiti dall'art.31 lett. c) della L.457/78.

Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

2. Sono da ricomprendere in tali definizioni le categorie di intervento quali:

- restauro scientifico;

- restauro e risanamento conservativo;

- ripristino tipologico.

3. Sono altresì da ricomprendere in tale definizione gli interventi di adeguamento delle abitazioni che riguardano le modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche o statiche delle abitazioni, nonché quelle per realizzare volumi tecnici che si rendono indispensabili per l’installazione di impianti tecnologici necessari all'uso attuale delle abitazioni.


 

Art. 6 - Ristrutturazione edilizia – Ristrutturazione urbanistica

1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli definiti dall'art.31 lett. d) della L.457/78 e consistono in interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

In tali interventi sono ricompresi gli interventi di ripristino edilizio, ripristino tecnologico (nei casi non configurabili ai sensi dell'art.5), possono altresì essere ricompresi la demolizione totale dell'edificio e la sua ricostruzione a condizione che avvenga all'interno della sagoma plani volumetrica preesistente.

2. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.


 

Art. 7 - Mutamento della destinazione d'uso

1. Si definisce mutamento della destinazione d'uso delle singole unità immobiliari (con o senza esecuzione di opere) la modificazione da uno ad un altro degli usi già classificati dallo strumento urbanistico vigente.


 

Art. 8 - Nuova costruzione

1. Si definisce "nuova costruzione" l'opera edilizia volta a realizzare un nuovo edificio od un nuovo manufatto, sia fuori che entro terra, su lotto libero o su lotto di terreno liberato attraverso un intervento di demolizione del preesistente.


 

Art. 9 - Ampliamento

1. Si definisce ampliamento di edificio esistente, l'intervento che comporta un incremento fino ad un massimo del 30% delle superfici esistenti (Su, Sn, Snr, Sa) per modifica planimetrica o soprelevazione.


 

Art. 10 - Demolizione

1. Si definisce "demolizione" un intervento volto a rimuovere, in tutto o in parte, manufatti preesistenti.

2. Gli interventi di demolizione sono specificati all'interno di due sotto categorie:

a) demolizione senza ricostruzione;

b) demolizione con ricostruzione, quando l'intervento prevede la ricostruzione di un fabbricato diverso, in tutto o in parte, dall'esistente.


 

Art. 11 - Ristrutturazione urbanistica

1. Sono quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale (art. 31 lett. e) della L. 457/78).


 

Art. 12 - Sistemazione dei terreni

1. Si definisce sistemazione dei terreni, quell'intervento di rimodellazione sul territorio che comporta modificazioni permanenti e rilevanti della morfologia del suolo. Non riguarda la coltivazione di cave e torbiere o la sistemazione del terreno per le pratiche agricole, tranne che non si tratti di elementi di modifica morfologica totale dei suoli agricoli.


 

Art. 13 - Intervento relativo all'arredo urbano e alle opere minori – Elementi –

Interventi urgenti

1. Si definiscono elementi connessi ad "interventi relativi all'arredo urbano e alle opere relative a sistemazioni minori" i seguenti interventi:

- cartelloni, insegne e altri indicatori pubblicitari;

- vetrine, attrezzature per l'illuminazione degli spazi pubblici;

- lapidi e cippi commemorativi;

- cabine di pubblici servizi;

- altre opere aventi rilevanza nel quadro urbano;

- recinzioni;

- tende pensili o sulle fronti esterne dell'edificio;

- manufatti per accessi pedonali e carrai, pavimentazioni esterne;

- arredi esterni (tralicci, pergolati scoperti o con copertura permeabile, chioschi, gazebo, voliere, ecc.);

- muri e manufatti per la sistemazione delle aree esterne;

- sistemazione aree libere;

- installazione di manufatti temporanei e/o stagionali asportabili;

- depositi di materiali a cielo aperto;

- edilizia funeraria;

- portali, mensole, ringhiere ed elementi stilistici di rilevante importanza.

Rientrano in tale categoria di intervento anche:

  • i depositi di materiale a cielo aperto;

  • le demolizioni parziali o totali;

  • gli interventi per manufatti stagionali.

2. Si definiscono interventi urgenti quelli imposti da ordinanza sindacale o operati dal privato nella situazione di urgenza determinata da rischio per la pubblica incolumità.


 


 


 

Titolo III - COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE

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Art. 14 - Definizioni e compiti

La commissione edilizia comunale è nominata con delibera del Consiglio comunale e rappresenta l'organo consultivo del Comune per l'approvazione, il controllo e la disciplina degli interventi edilizi. In particolare giudica la qualità architettonica ed ambientale delle opere proposte, nonché la loro rispondenza agli strumenti urbanistici, al presente regolamento edilizio, alle disposizioni di legge e ad altri regolamenti.

Quando la Commissione Edilizia ritiene di non poter dare parere favorevole su un progetto sottoposto al suo esame, dovrà indicarne i motivi e potrà o proporne il non accoglimento o prescriverne le opportune modifiche.

E’ facoltà del Sindaco e del Consiglio Comunale decidere di avvalersi del parere della Commissione Edilizia nelle situazioni per cui motivatamente è indispensabile e/o opportuno.

Il parere espresso dalla Commissione Edilizia è obbligatorio, ma non vincolante.

Art. 15 - Composizione e nomina della Commissione Edilizia

La Commissione Edilizia è così composta:

- il presidente (Sindaco o Assessore da lui delegato);

- un architetto;

- un ingegnere o geometra o perito edile, esperto in problemi edilizi;

- un geologo o ingegnere, esperto in problemi idrogeologici;

- un esperto in problemi ambientali, urbani ed agricoli;

  • due consiglieri comunali, uno in rappresentanza della maggioranza ed uno della minoranza, designati dal Consiglio Comunale;

  • i rappresentanti dei vigili del Fuoco, dell’Ufficio Sanitario e della Sovraintendenza ai Monumenti.

I tecnici, escluso un esperto, sono nominati dal Consiglio Comunale sulla base di terne trasmesse dai rispettivi Ordini e Collegi professionali di appartenenza.

L'esperto è nominato dal Sindaco.

Un dipendente dell'Ufficio Tecnico Comunale nominato dal Sindaco, svolge funzioni di segretario senza diritto di voto.

Non possono fare parte della Commissione Edilizia i rappresentanti di organi o istituti ai quali per legge è demandato un parere specifico ed autonomo sull'oggetto della concessione.

I commissari durano in carica per l'intera legislatura e non possono essere riconfermati per più di una volta.

I componenti consiglieri comunali restano in carica fino alla permanenza delle maggioranze o minoranze che li hanno espressi.

I commissari decadono automaticamente dall'incarico se risultano assenti, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive.

In caso di dimissione, di decadenza o di morte, di un commissario, il Consiglio Comunale, su richiesta del Sindaco, procede alla sua sollecita sostituzione; il nuovo eletto resta in carica fino alla scadenza del mandato del suo predecessore.

A ciascun commissario è attribuito un gettone di presenza il cui importo è determinato, con scadenza biennale, dal Consiglio Comunale in misura non superiore a quanto previsto per le commissioni regionali. Ai commissari residenti fuori del territorio comunale viene corrisposto, oltre al suddetto gettone, il rimborso delle spese di viaggio.


 

Art. 16 - Funzionamento

La Commissione Edilizia si riunisce almeno una volta al mese su convocazione scritta del suo presidente. Tale convocazione, contenente l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno, deve essere inviata ad ogni commissario con un anticipo, sulla data fissata per la riunione, secondo i termini di legge.

Le adunanze della Commissione sono valide se ad esse intervengono almeno la metà dei commissari compreso il presidente. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta; in caso di parità prevale la tesi per cui ha votato il presidente.

La Commissione Edilizia, di propria iniziativa o su richiesta, può invitare alla seduta i progettisti delle opere in esame, allo scopo di chiarire tutti gli aspetti del progetto.

Per questioni di particolare rilevanza il Sindaco, può invitare a partecipare alle sedute della Commissione Edilizia, persone notoriamente esperte nei problemi da trattare. Tale partecipazione avviene con carattere consultorio.

Il commissario deve allontanarsi dalla seduta durante l'esame di un progetto da lui firmato o presentato o che lo concerna direttamente in quanto proprietario dell'area, di aree confinanti con la stessa, di aree appartenenti a parenti (sino al quarto grado) o affini (fino al secondo grado); oppure in quanto sia interessato all'esecuzione delle opere; l'allontanamento deve risultare nel verbale della seduta.

Le deliberazioni assunte con la partecipazione di membri per i quali ricorrano i presupposti per l'astensione dal voto, devono essere annullate dal Presidente; ove sussistono elementi di reato, il Sindaco deve farne rapporto agli organi competenti, perché accertino eventuali responsabilità penali dei membri.

E' compito del segretario redigere il verbale della seduta, che dovrà contenere tra l'altro:

a) il numero ed il nominativo dei commissari presenti in ciascuna fase dell'adunanza e la sintesi degli interventi effettuati;

b) la dichiarazione di tutti i membri sull'inesistenza di cause di astensione che li concernano;

c) il nominativo dei progettisti eventualmente invitati ad illustrare i progetti all'ordine del giorno;

d) eventuale parere di esperti chiamati a trattare argomenti specifici;

e) per ciascuna argomento discusso: parere della Commissione Edilizia, eventuali modifiche richieste dalla medesima, motivazioni che sostengono il parere, voti favorevoli a detto parere, voti contrari, voti di astensione, eventuali dichiarazioni di voto.

Il segretario, in apertura di ogni adunanza, dà lettura del verbale della seduta precedente, che viene firmato dal presidente e dal segretario.

Sui documenti relativi ad ogni pratica esaminata e sugli elaborati tecnici devono essere posti il timbro, la data, il parere, le firme del segretario, del presidente e di almeno un altro componente la commissione.


 

Art. 17 - Commissione edilizia integrata

La Commissione Edilizia, quando esprime pareri consultivi per il Comune per quanto attiene alla protezione delle bellezze naturali presenti sul territorio comunale, viene integrata con membri esperti in bellezze naturali.

In particolare la Commissione Edilizia integrata è l'organo consultivo del Consiglio Comunale per l'esercizio delle funzioni definite dagli artt. 7, 8, 9, 10, 11, 14 e 15 della L. 29/06/1939 n.1497 e successive integrazioni, come da D.Lgs. n. 490/1999.

I due commissari che integrano la commissione edilizia, nominati dal Consiglio comunale, sono così scelti:

- un architetto (esperto in bellezze naturali) nominato entro una terna designata dall'Ordine degli Architetti della Provincia;

- un esperto in bellezze naturali designato dalla locale Soprintendenza ai monumenti.

Alla Commissione Edilizia così integrata si applicano le stesse disposizioni di funzionamento della Commissione Edilizia.

Perché i pareri espressi siano validi, occorre che alle sedute sia presente almeno uno degli esperti integrati, oltre alla maggioranza già prevista per la Commissione Edilizia semplice.

Tutti gli interventi riguardanti beni compresi negli elenchi stilati ai sensi della L.29/6/1939 n.1497 come modificato dal D. Lgs. n. 490/1999 sono approvati previo il parere della Commissione Edilizia integrata che sostituisce pertanto quello della Commissione Edilizia.


 


 


 


 

Art. 18 - Dichiarazione di indirizzi

1. La Commissione Edilizia all'inizio dell'attività consultiva formula, in un documento denominato "Dichiarazione di indirizzi", i criteri che adotterà nella valutazione dei progetti sottoposti al suo esame. La dichiarazione di indirizzi definisce tra l'altro:

- criteri e procedure per il supplemento di istruttoria;

- criteri e modalità di valutazione per la formulazione del parere preventivo;

- regolamentazione dell'esame delle varianti progettuali, con particolare attenzione alla semplificazione procedurale nel caso di modifiche non significative dal punto di vista formale e compositivo;

- possibilità di successivo esame semplificato nel caso di parere favorevole già espresso sul progetto preliminare;

- indicazioni preliminari e/o suggerimenti ricavabili dall'esperienza e criteri a cui la C.E. si atterrà per la formulazione del proprio parere;

- chiarezza progettuale (leggibilità del progetto, analisi funzionale, importanza dei particolari costruttivi e degli aspetti cromatici, rapporto tra l'opera progettata e l'ambiente circostante;

- criteri per la valutazione della qualità architettonica e formale degli interventi.

2. La dichiarazione di indirizzi deve essere approvata dal Consiglio comunale.

3. Qualora le Commissioni Edilizie che si susseguono di triennio in triennio non adottassero una propria dichiarazione di indirizzi, continua a valere quella formulata dalla precedente Commissione.


 

PARTE SECONDA - NORME PROCEDURALI

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Titolo IV - CERTIFICATO D'USO


 


 

Art. 19 - Definizione

1. Il certificato di destinazione urbanistica (certificato d'uso), attesta le prescrizioni ed i vincoli di zona di carattere urbanistico ed edilizio, riportando la norma specifica che riguarda direttamente la zona interessata.

2. In particolare il certificato di destinazione urbanistica, contiene la destinazione di zona, con riporto integrale del testo normativo (articolo delle norme tecniche di attuazione che riguardano la zona), nonché con richiamo dei vincoli previsti, e dei vincoli trasferiti da piani o normative di carattere territoriale urbanistico a livello comunale o sovracomunale.


 

Art. 20 - Richiesta

1. L'avente titolo al rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia ha diritto alla richiesta del certificato di destinazione urbanistica.

2. Le modalità di richiesta saranno definite dalla Pubblica Amministrazione, attraverso specifica regolamentazione.


 

Art. 21 - Rilascio

1. Il certificato di destinazione d'uso (destinazione urbanistica) è rilasciato entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

2. La validità temporale del certificato di destinazione urbanistica è di mesi dodici dalla data del rilascio, tranne che non intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici e della normativa vigente.

3. Nei casi in cui la richiesta del certificato d'uso sia obbligatoria, ove lo stesso non venga rilasciato entro il termine di sessanta giorni, l'avente titolo può presentare la richiesta di concessione o autorizzazione allegando copia della domanda di rilascio del certificato di destinazione, a suo tempo inoltrata.


 

Titolo V - PARERE PREVENTIVO


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Art. 22 - Definizione

1. Il parere preventivo è lo strumento con il quale la Commissione Edilizia esprime, su un progetto preliminare le proprie valutazioni in merito agli aspetti formali, architettonici e di inserimento ambientale e paesaggistico dell'opera edilizia da eseguire.

2. Il parere preventivo, se favorevole, vincola la Commissione Edilizia nel successivo esame del processo definitivo.


 

Art. 23 - Richiesta

1. L'avente titolo a richiedere una concessione o un'autorizzazione edilizia, prima della presentazione della domanda può richiedere un parere preventivo alla C.E. su un progetto preliminare. Tale richiesta è consigliata per i seguenti interventi:

a) piani urbanistici attuativi;

b) immobili vincolati;

c) interventi relativi ad edifici e complessi edilizi di rilevante interesse.

2. Il progetto preliminare deve comprendere tutti quegli elementi necessari per una valutazione completa degli aspetti sui quali deve esprimersi la C.E.


 

Art. 24 - Comunicazione

1. Il parere preventivo è comunicato al richiedente, entro 60 giorni dalla richiesta, fatte salve eventuali sospensioni per richiesta di documentazione integrativa in unica soluzione.

2. Il parere preventivo conserva validità per un anno dalla data del rilascio, salvo che non intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici e della normativa vigenti.


 


 


 

Titolo VI - CONCESSIONE EDILIZIA

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Art. 25 - Concessione edilizia

1. La concessione ad edificare deve essere richiesta al Sindaco per tutte le opere edilizie, escluse quelle soggette ad autorizzazione, ad asseverazione e denunzia inizio attività e quelle di cui all'art.31 comma 1, lettera a) della L. 5/8/1978 n. 457.

2. Nel caso di opere da effettuarsi in esecuzione di ordinanze contigibili ed urgenti, derivanti da necessità indifferibili per salvaguardia della pubblica incolumità, emanate dal Sindaco ai sensi dell'art.38 della Legge 8/6/1990 n. 142 non è richiesta la concessione, limitatamente alle opere ingiunte. Le opere di urgenza finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumità realizzate dai privati, possono essere eseguite senza concessione o autorizzazione che però debbono essere richieste entro 48 ore; della esecuzione delle opere deve comunque essere data tempestiva comunicazione al Sindaco.

3. La concessione edilizia può essere:

a) gratuita;

b) onerosa;

c) convenzionata.


 

Art. 26 - Soggetti aventi titolo a richiedere la concessione e documenti attestanti il

titolo

1. Hanno titolo a richiedere la concessione i seguenti soggetti nei limiti del proprio diritto e fatti comunque salvi i diritti dei terzi:

a) il proprietario dell'immobile;

b) il superficiario nei limiti del contratto di costruzione del diritto di superficie;

c) l'enfiteuta nei limiti del contratto di enfiteusi;

d) l'usufruttuario e il titolare del diritto di uso e di abitazione, limitatamente agli interventi di manutenzione straordinaria.

Art. 27 - Richiesta e documentazione

1. La richiesta di concessione edilizia deve essere inoltrata al Sindaco dall'avente titolo.

2. Alla domanda devono essere allegati gli elaborati tecnici ed i documenti di seguito specificati, salvo prescrizioni del P.R.G. e di P.P. per particolari zone:

a) copia del documento comprovante il titolo o dichiarazione ai sensi dell'articolo precedente comma 2°;

b) copia del certificato d'uso ovvero della richiesta dello stesso, nei casi per i quali è obbligatorio ma non è stato rilasciato;

c) copia del parere preventivo, qualora richiesto e rilasciato;

d) estratti dello strumento urbanistico generale e dell'eventuale Piano Urbanistico attuativo con evidenziato l'immobile e/o l'area di intervento;

e) documentazione catastale costituita da estratto di mappa in scala 1:2000/1:1000 e da certificato catastale;

f) rilievo dell'area di intervento per nuove costruzioni, ivi compresi gli ampliamenti, in scala non inferiore a 1:500, con l'indicazione dei limiti di proprietà, delle quote planimetriche e altimetriche del terreno (riferite alla quota stradale), di tutti i fabbricati circostanti, delle strade limitrofe al lotto e delle alberature esistenti, oppure, per gli interventi sull'esistente, rilievo quotato delle parti di immobile soggette all'intervento con le piante dei vari piani interessati dalle opere stesse, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione delle destinazioni d'uso dei locali, dei prospetti, almeno due sezioni significative e delle reti dei servizi esistenti;

g) documentazione fotografica relativa allo stato di fatto dell'area e/o dell'immobile su cui si intende intervenire, e al suo intorno immediato. Le fotografie devono essere a colori, di formato non inferiore a 15x10 cm e montate su cartoncino formato A/4 con didascalie e planimetria con i punti di ripresa;

h) elaborati grafici di progetto comprendenti:

- planimetria in scala 1:200 con l'individuazione delle soluzioni progettuali dell'area di intervento, nella quale sia rappresentata, nelle sue linee, dimensioni, quote generali e di distanza, l'opera progettata. Dovranno essere indicati i parcheggi, le alberature e il verde, le recinzioni, gli ingressi pedonali e carrabili;

- prospetti in scala 1:100 dell'opera ed almeno una sezione significativa; almeno una delle copie richieste dovrà evidenziare le scelte dei materiali impiegati e dei cromatismi risultanti;

- piante in scala 1:100 di tutti i piani dell'opera, adeguatamente quotati con l'indicazione della superficie utile netta e delle destinazione d'uso dei singoli locali. Per descrivere le destinazioni dei locali è raccomandato l'uso delle funzioni con riferimento alla normative regionale in materia di destinazione d'uso e con le singole categorie catastali;

- per interventi sull'esistente, piante, almeno due sezioni, prospetti, in scala 1:100, indicanti, con adeguate campiture, le demolizioni (in giallo), le parti di nuova costruzione (in rosso) e le parti da sostituire o consolidare;

- planimetria ed eventuali prospetti o sezioni in scala 1:100 per indicare:

1 - reti e colonne montanti esterne per il trasporto di gas o metano e posizione dei contatori divisionali;

2 - rete elettrica esterna e posizione dei contatori e dei dispersori;

3 - rete idrica esterna dal contatore dell'Azienda distributrice ai contatori divisionali se posti in batteria);

4 - tracciato delle reti di smaltimento delle acque bianche e nere e le caratteristiche tecniche del sistema di smaltimento;

5 - eventuale impianto di depurazione delle acque di scarico industriali e nere;

6 - tracciato esterno per forniture varie (teleriscaldamento, ecc.);

7 - impianti tecnologici esterni (centrali di trattamento aria, gruppi refrigeratori d'acqua, torri evaporative, ecc.) con indicazione dei livelli di potenza sonora di tutte le apparecchiature e della pressione sonora massima in prossimità delle pareti degli edifici circostanti;

8 - posizionamento in pianta della centrale termica e relativi locali accessori;

9 - particolari costruttivi e ubicazione delle canne fumarie per lo smaltimento dei prodotti della combustione;

10 -posizionamento delle griglie di presa dell'aria esterna per gli impianti di riscaldamento autonomi e delle cucine con fuochi a gas;

i) relazione tecnica che illustri l'intervento proposto, la rispondenza dei dati di progetto alle prescrizioni riportate nel R.E. e nel certificato d'uso o delle norme di attuazione dello strumento urbanistico generale vigente;

l) dichiarazione di conformità firmata dal progettista o dai progettisti, ciascuna per le proprie competenze, in ordine agli aspetti metrici e volumetrici dell'opera, raccolti in apposita tabella;

m) progetti, redatti da professionisti abilitati, per l'installazione, trasformazione ed ampliamento degli impianti di cui all'art.1 della Legge 46/90, e relativi decreti di attuazione, o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che l'intervento non è soggetto a progettazione obbligatoria. I progetti devono essere redatti in conformità a tutte le disposizioni di legge e normative vigenti.

n) dichiarazione firmata dal progettista ai sensi dell'art.1 della legge n. 13/1989 e del relativo decreto di attuazione e L.R. n. 8/1998 corredata dagli elaborati grafici richiesti dalla legge e dai relativi decreti di attuazione;

o) nulla-osta della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici o Archeologici per interventi sugli immobili vincolati ai sensi della Legge 1089/1939 o per i quali sia stato notificato ai proprietari il vincolo;

p) modulo debitamente compilato per i calcoli dei contributi di concessione (schema di convenzione o atto unilaterale d'obbligo nel caso di concessioni convenzionate);

q) scheda ISTAT debitamente compilata e firmata;

r) documentazione per la prevenzione incendi:

1 - per gli interventi relativi ad insediamenti destinati ad attività prevista dal D.M. 16/2/1982 e/o nelle tabelle A e B allegate al D.P.R. 26/5/1959 n. 689, occorre presentare il parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ovvero, in mancanza di questo, documentazione attestante avvenuto deposito del progetto da almeno 60 giorni; qualora l'attività non rientri nelle suddette norme, dovrà essere presentato:

2 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà firmato dal legale rappresentante dell'azienda, che l'attività non rientra fra quelle sopraindicate;

3 - planimetria in scala non inferiore a 1:200, dalla quale risultino i requisiti minimi di prevenzione incendi da realizzare (es. uscite di sicurezza, porte tagliafuoco, estintori);

s) documentazione inerente gli aspetti ambientali degli interventi:

1 - domanda di autorizzazione allo scarico delle acque reflue ai sensi delle disposizioni vigenti (L.319/76 L.R. 7/83 e successive modificazioni ed integrazioni);

2 - relazione geologica e/o geotecnica riguardante le caratteristiche dei terreni interessati all'intervento, ai sensi del D.M. 11/3/1988 e successive leggi emanate in materia;

3 - copia della domanda di autorizzazione allo scarico in atmosfera ai sensi del D.P.R. 203/88 (se sono previste nuove emissioni, o modifiche o trasferimenti);

4 - documentazione inerente la previsione di impatto acustico, con riferimento alle zone di appartenenza definite ai sensi degli artt.2 e 6 del D.P.C.M. 1/3/1991;

5 - autorizzazione ai sensi del R.D.L. 30/12/1923 n. 3267 (vincolo idrogeologico);

t) per interventi ricadenti in zona agricola è altresì richiesta la seguente documentazione:

1 - planimetria con esatta delimitazione e relativa superficie dell'azienda agricola;

2 - relazione con descrizione del tipo di coltura in atto, del tipo di conduzione dell'azienda, della consistenza dei fabbricati esistenti e delle relative destinazioni inerenti l'attività;

3 - certificato attestante la qualifica del richiedente;

4 - certificato storico catastale;

u) eventuali altri provvedimenti abilitativi, autorizzazioni, nulla-osta statali, regionali, comunali, ecc. ove prescritti.

3. Per le opere di urbanizzazione:

a) stato di fatto planimetrico ed altimetrico della zona con evidenziati:

- rilievo del verde;

- costruzioni e manufatti esistenti;

- elettrodotti, metanodotti, fognature e acquedotti e relative servitù;

- viabilità e toponomastica;

b) planimetria di progetto, in scala non inferiore a 1:500, indicante strade e piazze debitamente quotate, spazi di verde attrezzato, eventuali utilizzazioni in sotterraneo, gli spazi pubblici, nonché gli spazi per sosta e parcheggio;

c) sezioni e profili, almeno in scala 1:200, debitamente quotati;

d) progetto esecutivo degli impianti tecnici con definizione delle opere da realizzare e dell'allacciamento alle reti dei pubblici servizi quali acquedotto, gasdotto, fognatura e impianti di depurazione, energia elettrica e rete telefonica;

e) progetto degli impianti di pubblica illuminazione, con ubicazione delle necessarie cabine;

f) particolari costruttivi.

Gli elaborati ai punti d), e), f) devono essere in scala adeguata per una completa comprensione degli impianti e dei relativi particolari.

4. Per gli interventi appartenenti alle categorie di cui al D.P.R. n. 377/1988, o nel caso di opere di particolare rilevanza e/o con significative interazioni con il contesto urbano, ambientale e paesaggistico, oltre alla documentazione di cui ai commi precedenti è richiesta una valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) ai sensi dell'art. 6 della Legge 349/86 contenente tutte le informazioni previste dal D.P.C.M. 27/12/88.

5. Gli elaborati sopraccitati devono essere preferibilmente piegati secondo il formato UNI A4 (mm 210 x 290) e devono contenere, in testata l'indicazione dell'intervento e l'ubicazione, il titolo dell'elaborato, le generalità e la firma dell'avente titolo ad intervenire, nonché la firma e il timbro professionale del progettista o dei progettisti abilitati.


 


 

Art. 28 - Procedure per il controllo dei progetti

1. Alla presentazione della domanda di concessione edilizia e nei tempi indicati per legge, l'ufficio incaricato comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento.

2. Qualora la richiesta di concessione edilizia necessiti di integrazione il responsabile del procedimento entro il termine perentorio di 30 gg. dalla presentazione della domanda, svolge le verifiche e provvede a comunicare l'inammissibilità all'istruttoria ed a formulare la richiesta di completamento o perfezionamento della documentazione, che deve essere fatta in unica soluzione. Decorsi inutilmente 60 gg. dalla data di ricevimento della richiesta, la pratica verrà archiviata d'ufficio.

3. Entro 30 e a partire dalla data di integrazione della pratica ove richiesto, il responsabile del procedimento deve trasmettere la domanda di concessione alla Commissione Edilizia Comunale che deve esprimere il proprio parere entro 45 giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente tale termine il responsabile del procedimento provvederà agli ulteriori adempimenti in assenza del parere.

4. Ai fini della formulazione della proposta per il rilascio della concessione edilizia, il responsabile del procedimento verifica:

- la completezza della documentazione presentata;

- la sottoscrizione degli elaborati progettuali da parte di un tecnico abilitato;

- la presenza della dichiarazione di conformità del progetto;

- la corrispondenza dei dati di progetto asseverati con quanto previsto nel certificato di destinazione urbanistica, nel caso di avvenuto rilascio.

La verifica è completata entro 90 gg. dalla presentazione della domanda di concessione edilizia, ovvero dalla data di ricevimento dell'integrazione documentale o di regolarizzazione della domanda di concessione.


 

Art. 29 - Documenti da presentare prima del rilascio della concessione edilizia

1. Alla domanda di concessione edilizia dovrà essere allegata la documentazione di rito. Il documento originario comprovante il titolo di proprietà deve essere comunque inoltrato prima del rilascio della concessione ad edificare.

2. Qualora nel progetto sia previsto l'impianto di ascensore o impianti speciali, occorre presentare domanda di autorizzazione per l'installazione.


 

Art. 30 - Rilascio della concessione edilizia

1. Il provvedimento di rilascio della concessione dovrà essere perfezionato entro i termini indicati per legge dalla formulazione della proposta del responsabile del procedimento.

2. Le determinazioni sulla richiesta di concessione edilizia in contrasto con il parere della C.E., sono comunicate, con le relative motivazioni, al richiedente ed alla C.E.

3. La richiesta di concessione edilizia, se corredata di tutti i documenti prescritti, si intende assentita qualora, trascorso il termine prescritto dalle attuali disposizioni di legge dalla data di presentazione della richiesta, ovvero dalla data dell'integrazione documentale o regolarizzazione, non sia notificato il provvedimento motivato con cui viene negato il rilascio.

4. I termini previsti ai commi 1 e 3 sono interrotti nel caso in cui viene fatta richiesta di documenti aggiuntivi o integrativi e ridecorrono alla ricezione degli atti.

5. I termini previsti ai commi 1 e 3 possono essere altresì sospesi una sola volta qualora la C.E. ritenga necessario procedere ad un supplemento di istruttoria per la definizione del proprio parere.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 3 non si applicano nel caso di richiesta di concessione di sanatoria (art. 13 della L. 28 febbraio 1985 n.47) e per gli interventi su immobili soggetti alle disposizioni di cui alle leggi 1 giugno 1939 n. 1089 e 8 agosto 1985, n. 431 e loro successive modificazioni ed integrazioni.


 

Art. 31 - Atto di concessione

1. L'atto di concessione deve contenere:

- gli estremi della richiesta della concessione;

- le generalità ed il codice fiscale del titolare della concessione;

- la descrizione delle opere;

- l'ubicazione e l'identificazione catastale dell'immobile oggetto dell'intervento;

- gli estremi delle deliberazioni del Consiglio Comunale di determinazione dell'entità e delle modalità di pagamento del contributo di concessione;

- gli estremi delle autorizzazioni di competenza di organi esterni all'Amministrazione Comunale necessarie;

- la data e l'esito dei pareri, laddove richiesti;

- i termini entro i quali devono avere inizio e devono essere ultimati i lavori.

2. Ove prescritto, fa parte integrante della concessione anche la convenzione e/o atto d’obbligo, da redigersi e da trascriversi secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

3. La concessione deve altresì menzionare l'obbligo del titolare:

- di non iniziare i lavori prima dell'avvenuta consegna da parte dei competenti uffici comunali, dei punti fissi di linea e di livello;

- di richiedere, se necessaria per l'organizzazione del cantiere, l'autorizzazione all'occupazione temporanea di suolo pubblico;

- di non iniziare i lavori prima dell'avvenuta denuncia e/o deposito dei documenti progettuali relativi alle opere in cemento armato od a struttura metallica, presso l'Ufficio Regionale competente, ai sensi delle Leggi 1086/71 e 64/74 e successive modifiche ed integrazioni;

- di comunicare la data di inizio dei lavori, rendendo noti anche i nomi del direttore dei lavori e del costruttore che dovranno sottoscriverlo prima di iniziare le operazioni di organizzazione del cantiere;

- di depositare, contestualmente all'inizio dei lavori, la documentazione inerente alla Legge 10/91 (contenimento dei consumi energetici);

- di apporre nel cantiere, ben visibile e leggibile, un'apposita tabella recante gli estremi della concessione edilizia, del committente, del progettista, del direttore dei lavori, delle ditte esecutrici;

- di conservare presso il cantiere, a disposizione delle autorità di controllo, copia della concessione e degli elaborati allegati;

- di richiedere le eventuali visite di controllo;

- di procedere alla nomina dei collaudatori;

- di eseguire eventuali prove o collaudi in corso d'opera nonché prove di laboratorio per verificare il soddisfacimento dei requisiti tecnici;

- di concordare con l'Ufficio Tecnico le caratteristiche tecniche non definite a livello progettuale quali colori, dettagli di arredo urbano, ...;

- di richiedere l'autorizzazione agli uffici competenti per l'allacciamento ai pubblici servizi;

- di comunicare entro la scadenza del tempo utile previsto per l'esecuzione dei lavori, la data di ultimazione sottoscritta anche dal direttore dei lavori;

4. L'atto con il quale viene rilasciata la concessione può contenere raccomandazioni e/o prescrizioni urbanistiche, edilizie, igieniche ed estetiche per l'adeguamento del progetto ai disposti di legge dello strumento urbanistico generale, di Regolamento Edilizio, di Regolamento di Igiene.


 

Art. 32 - Decadenza e annullamento

1. Il titolare decade della concessione edilizia nei seguenti casi:

a) mancato ritiro entro il termine;

b) mancato inizio ed ultimazione dei lavori nei termini.

2. La decadenza viene dichiarata con apposito atto e notificata agli interessati.

3. Per opere già iniziate, in caso di decorrenza della concessione, dovrà essere inoltrata nuova domanda di concessione edilizia per la parte di opera non ultimata.

4. Il termine per la fine dei lavori può essere prorogato su richiesta dell'interessato, prima del termine di scadenza indicato nella concessione, con apposito provvedimento.

5. Le concessioni edilizie assentite per decorrenza dei termini, sono annullate nel caso vengano riscontrati vizi nelle procedure amministrative o qualora gli elementi progettuali e/o esecutivi risultino in contrasto con la normativa vigente. In tal caso si procede a contestare agli interessati i vizi riscontrati, assegnando un termine previsto da 30 a 90 giorni per provvedere alla presentazione degli elaborati e/o esecuzioni delle opportune modifiche.


 


 

Titolo VII - AUTORIZZAZIONE EDILIZIA

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Art. 33 - Denunzia di inizio attività - Autorizzazione edilizia

1. Opere per cui è ammessa la denunzia di inizio attività:

I seguenti interventi se non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, e ferma restando la necessità delle autorizzazioni previste dalle leggi n. 1089 del 1 giugno 1939, n. 1497 del 29 giugno 1939, dal decreto legge 27 giugno 1985 n. 312 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 431 del 8 agosto 1985, dal D.Lgs. n. 490/1999 e dalla legge n. 394 del 6 dicembre 1991, sono subordinati alla denuncia di inizio dell’attività ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19 delle legge n. 241 del 7 agosto 1990, come modificato dall’articolo 2 comma 10 della legge n. 537 del 24 dicembre 1993:

a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;

b) opere di demolizione, reinterri e scavi, che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere;

c) occupazioni di suolo mediante deposito di materiali ed esposizioni di merci a cielo aperto;

d) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;

e) mutamento di destinazione d’uso degli immobili senza opere a ciò preordinate nei casi in cui esista la regolamentazione di cui all’articolo 25, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985 n. 47;

f) recinzioni, muri di cinta e cancellate;

g) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetrie;

l) opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio a